D.P.R. 02.04.2009, n. 59

Emanato il primo decreto attuativo del D.Lgs. 192/05
Pubblicato in G.U. 10.06.2009 n. 132 il D.P.R. 02.04.2009, n. 59 di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del D.Lgs. 19.08.2005, n. 192, s.m.i..

Il D.P.R. 02.04.2009, n. 59 rende omogenea la metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici e degli impianti sull’intero territorio nazionale ad esclusione delle Regioni e province autonome che hanno già adottato propri provvedimenti.
 
Con l’entrata in vigore del nuovo dispositivo, e quindi a far data dal 25.06.2009, termina il "regime transitorio" di cui al D.Lgs. n. 192/05 art. 11, e vengono recepite le norme UNI TS 11300-1 (fabbisogno di energia degli edifici) e UNI TS 11300-2 (fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti dell'impianto per la climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria).
 
Sono confermati i requisiti minimi riportati nelle tabelle dei Decreti 192/05 e 311/06 a cui si aggiungono le nuove verifiche di cui all’art. 4 inerenti: prestazione energetica per il raffrescamento estivo; riduzione dei valori limite degli edifici pubblici; trasmittanza termica periodica per pareti opache verticali, orizzontali o inclinate per le località con valore medio mensile di irradianza maggiore o uguale a 290 W/m2anno.
 
In sintesi, viene previsto in alcuni casi come siano preferibili opzioni progettuali riferite a: mantenimento di impianto centralizzato in alternativa alla trasformazione in impianti autonomi; interventi volti alla contabilizzazione e termoregolazione del calore per singola unità immobiliare; verifiche di corretta equilibratura dei sistemi di distribuzione al fine di garantire i livelli di comfort nelle singole unità immobiliari, ecc….
 
Ulteriori fonti: http://www.ipzs.it/; http://www.aicarr.it/; http://www.cti2000.it/
 
Disponibile il testo per il download.
 


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090402 DPR 59.pdf 127.64 KByte


Autore: Carlo BARRILARI
Data inserimento: 12/06/2009