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Adeguamento dei
compensi spettanti ai periti consulenti tecnici, interpreti e traduttori per
le operazioni eseguite su disposizione dell’autorità giudiziaria in materia
civile e penale. DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 LUGLIO 1988, N° 352 (G.U. n. 193 del 18
agosto 1988) IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA Vista la legge 8 luglio 1980, n. 319; Visto il decreto del Presidente della
Repubblica 14 novembre 1983, n. 820, che ha approvato le tabelle contenenti
la misura degli onorari fissi e variabili dei periti e dei consulenti
tecnici; Visto il decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1984, n. 103, che ha proceduto all’adeguamento degli
onorari commisurabili al tempo spettanti a periti, consulenti tecnici,
interpreti e traduttori. Considerato che l’art. 10 della legge
citata prevede che ogni tre anni può essere adeguata la misura degli onorari
fissi, variabili o commisurati al tempo spettanti alle citate categorie, in
relazione alla variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi nel triennio
precedente; Considerato che la misura degli
onorari predetti non appare più adeguata; Ritenuta pertanto l’opportunità di
procedere al suo adeguamento; Valutata la variazione, accertata
dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati verificatasi dal dicembre 1984 al dicembre 1987, e comunicata con
nota n. 6840 in data 6 aprile 1988; Sulla proposta del Ministro di Grazia
e Giustizia, di concerto con il Ministro del Tesoro; Decreta: Art. 1 Gli onorari di cui all’art. 4 della
legge 8 luglio 1980, n. 319, sono stabiliti nella misura di L. 24.732 per la
prima vacazione e di L. 13.740 per ciascuna delle vacazioni successive (3). Art. 2 Le tabelle approvate con il decreto
del Presidente della Repubblica 14 novembre 1983, n. 820, sono sostituite
dalle tabelle allegate al presente decreto. Art. 3 Il presente decreto entra in vigore
nel decimo quinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione. All’onere derivante dall’attuazione
del presente decreto si fa fronte con gli stanziamenti del cap. 1589 dello
stato di previsione della spesa del Ministero di Grazia e Giustizia per
l’anno finanziario 1988 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi. Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 luglio 1988. Tabelle contenenti la misura degli
onorari fissi e di quelli variabili dei periti e dei consulenti tecnici, per
le operazioni eseguite su disposizione dell’autorità giudiziaria in materia
civile e penale, in attuazione dell’art. 2 della legge 7 luglio 1980, n. 319. Art. 1 Per la determinazione degli onorari a
percentuale si ha riguardo per la perizia al valore del bene o di altra
utilità oggetto dell’accertamento, sulla base di elementi obiettivi
risultanti dagli atti del processo e per la consulenza tecnica al valore
della controversia; se non è possibile applicare i criteri predetti, gli
onorari sono commisurati al tempo ritenuto necessario allo svolgimento
dell’incarico e sono determinati in base alle vacazioni. Art. 2 Per la perizia o la consulenza tecnica
in materia amministrativa, contabile e fiscale, spetta al perito o al
consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni: fino a L. 10.000.000 dal 2,97 al 9,95% da L. 10.000.001 e fino a L.
20.000.000 dal 2,38 al 4,76%; da L. 20.000.001 e fino a L.
50.000.000 dal 1,78 al 3,57%; da L. 50.000.001 e fino a L.
100.000.000 dal 1,49 al 2,97%; da L. 100.000.001 e fino a L.
200.000.000 dal 1,19 al 2,38%; da L. 200.000.001 e fino a L.
500.000.000 dal 0,59 al 1,19%; da L. 500.000.001 fino e non oltre L.
1.000.000.000 dal 0,3 al 0,6%. E’ in ogni caso dovuto un compenso non
inferiore a lire centottantottomila (1). Art. 3 Per la perizia o la consulenza tecnica
in materia di valutazione di aziende, enti patrimoniali, situazioni
aziendali, patrimoni, avviamento, diritto a titolo di risarcimento di danni,
diritti aziendali e industriali nonché relativi a beni mobili in genere,
spetta al perito o al consulente tecnico un onorario determinato ai sensi
dell’articolo precedente e ridotto alla metà. E’ in ogni caso dovuto un compenso non
inferiore a lire centosettantottomila. Art. 4 Per la perizia o la consulenza tecnica
in materia di bilancio e relativo conto dei profitti e perdite spetta al
perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni: A - Sul totale
delle attività: fino a L. 100.000.000 dallo 0,24 allo
0,48% da L. 100.000.001 e fino a L.
200.000.000 dallo 0,089 allo 0,178% da L. 200.000.001 e fino a L.
500.000.000 dallo 0,059 allo 0,119% da L. 500.000.001 e fino a L.
1.000.000.000 dallo 0,03 allo 0,06% da L. 1.000.000.001 e fino a L.
2.000.000.000 dallo 0,0149 allo 0,0298% da L. 2.000.000.001 fino e non oltre
L. 5.000.000.000 dallo 0,0059 allo 0,0119% B - Sul totale dei
ricavi lordi: fino a L. 500.000.000 dallo 0,59
all’1,19% da L. 500.000.001 e fino a L.
1.000.000.000 dallo 0,3 allo 0,6% da L. 1.000.000.001 e fino a L.
2.000.000.000 dallo 0,119 allo 0,238% da L. 2.000.000.001 fino e non oltre
L. 10.000.000.000 dallo 0,059 allo 0,119%. I suddetti onorari sono ridotti alla
metà se la formazione del bilancio riguarda società, enti o imprese che non
svolgono alcuna attività commerciale od industriale o la cui attività sia
limitata alla pura e semplice amministrazione di beni immobili o al solo
godimento di redditi patrimoniali; tale disposizione non si applica agli enti
pubblici. E’ in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a lire
centosettantottomila (1). Art. 5 Salvo quanto previsto nell’articolo
precedente per la perizia o la consulenza tecnica in materia di inventari,
rendiconti e situazioni contabili spetta al perito o al consulente tecnico un
onorario da lire centosettantottomila a lire unmilionecentonovantamila. Art. 6 Per la perizia o la consulenza tecnica
in materia di avarie comuni spetta al perito o al consulente tecnico un
onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull’ammontare complessivo
della somma ammessa: fino a L. 6.000.000 dal 2,97 al 5,95% da L. 6.000.001 e fino a L. 10.000.000
dal 2,38 al 4,76% da L. 10.000.001 e fino a L.
20.000.000 dal 2,08 al 4,16% da L. 20.000.001 e fino a L.
50.000.000 dal 1,78 al 3,57% da L. 50.000.001 e fino a L.
100.000.000 dal 1,19 al 2,38% da L. 100.000.001 e fino a L.
200.000.000 dal 0,89 all’1,78% da L. 200.000.001 e fino a L.
500.000.000 dal 0,446 al 0,892% da L. 500.000.001 fino e non oltre L.
1.000.000.000 dal 0,149 al 0,298% In ogni caso è dovuto un compenso non
inferiore a lire centosettantottomila. Per la perizia o la consulenza tecnica
in materia di avarie particolari spetta al perito o al consulente tecnico un
onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull’ammontare complessivo
della somma liquidata: fino a L. 6.000.000 dal 2,08 al 4,16% da L. 6.000.001 e fino a L. 10.000.000
dal 1,78 al 3,57% da L. 10.000.001 e fino a L.
30.000.000 dal 0,89 all’1,78% da L. 30.000.001 e fino a L.
60.000.000 dal 0,446 allo 0,892% da L. 60.000.001 e fino a L.
100.000.000 dallo 0,3 allo 0,6% da L. 100.000.001 fino e non oltre L.
200.000.000 dallo 0,149 allo 0,298% In ogni caso è dovuto un compenso non
inferiore a lire centosettantottomila (1). Art. 7 Per la perizia o la consulenza tecnica
espletata con metodo attuariale in materia di ricostruzione di posizioni
retributive o previdenziali, di prestiti, di nude proprietà e usufrutti, di
ammortamenti finanziari, di adeguamento al costo della vita e rivalutazione
monetaria, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da lire
centasettontottomila a lire cinquecentonovantacinquemila. Per la perizia o la consulenza tecnica
in materia di verifica di basi tecniche di gestioni previdenziali e
assistenziali, di riserve matematiche individuali e valori di riscatto di
anzianità pregressa ai fini del trattamento di previdenza e quiescenza,
spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da lire
duecentotrentottomila a lire settecentoquattordicimila. Art. 8 Per la perizia o la consulenza tecnica
in materia di accertamento di stato di equilibrio tecnico finanziario di
gestioni previdenziali e assistenziali spetta al perito o al consulente
tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull’ammontare
delle entrate, effettive o presunte, dell’anno cui si riferisce la
valutazione: fino a 200.000.000 dallo 0,42 allo
0,83%; da L. 200.000.001 e fino a L.
500.000.000 dallo 0,24 allo 0,48%; da L. 500.000.001 e fino a L. 1.000.000.000
dallo 0,18 allo 0,36%; da L. 1.000.000.001 e fino a L.
10.000.000.000 dallo 0,024 allo 0,048%; da L. 10.000.000.001 fino e non oltre
L. 50.000.000.000 dallo 0,0059 allo 0,0119%. E’ in ogni caso dovuto un compenso non
inferiore a lire centosettantottomila (1). Per la perizia o la consulenza tecnica
in materia di analisi tecniche sui bilanci consuntivi o preventivi di enti
previdenziali, assicurativi o finanziari spetta al perito o al consulente
tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni: fino a 200.000.000 dallo 0,208 allo
0,416%; da L. 200.000.001 e fino a L.
500.000.000 dallo 0,089 allo 0,178%; da L. 500.000.001 e fino a L.
1.000.000.000 dallo 0,03 allo 0,06%; da L. 1.000.000.001 e fino a L.
10.000.000.000 dallo 0,0089 allo 0,0178%; da L. 10.000.000.001 fino e non oltre
L. 100.000.000.000 dallo 0,00149 allo 0,003%. Qualora l’analisi di cui al comma
precedente riguardi più di un bilancio, il compenso complessivo è costituito
dalla somma dell’onorario relativo al bilancio più recente e da quello
spettante per ciascun bilancio precedente ridotto alla metà. E’ in ogni caso dovuto un compenso non
inferiore a lire centosettantottomila. Art. 9 Per la perizia o la consulenza tecnica
in materia di opere di pittura, scultura e simili spetta al perito o al
consulente tecnico un onorario da lire centodiciannovemila a lire
cinquecentonovantacinquemila per il primo reperto. Quando l’indagine ha ad oggetto più
reperti l’onorario spettante per ogni reperto successivo al primo è ridotto
da un terzo a due terzi. Art. 10 Per la perizia o la consulenza tecnica
in materia di accertamento di retribuzioni o di contributi previdenziali,
assicurativi, assistenziali e fiscali e ogni altra questione in materia di
rapporto di lavoro spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da
lire centosettantottomila a lire settecentoquattordicimila. Art. 11 Per la perizia o la consulenza tecnica
in materia di costruzioni edilizie, impianti industriali, impianti di servizi
generali, impianti elettrici, macchine isolate e loro parti, ferrovie, strade
e canali, opere idrauliche, acquedotti e fognature, ponti, manufatti isolati
e strutture speciali, progetti di bonifica agraria e simili spetta al perito
o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni: fino a L. 10.000.000 dal 4,16
all’8,33% da L. 10.000.001 e fino a L.
20.000.000 dal 2,97 al 5,95%; da L. 20.000.001 e fino a L.
50.000.000 dal 2,38 al 4,76%; da L. 50.000.001 e fino a L.
100.000.000 dall’1,78 al 3,57%; da L. 100.000.001 e fino a L.
200.000.000 dall’1,19 al 2,38%; da L. 200.000.001 e fino a L.
500.000.000 dallo 0,59 all’1,19%; da L. 500.000.001 fino e non oltre L.
1.000.000.000 dallo 0,149 allo 0,298%. E’ in ogni caso dovuto un compenso non
inferiore a lire centosettantottomila (1). Art. 12 Per la perizia o la consulenza tecnica
in materia di verifica di rispondenza tecnica alle prescrizioni di progetto
e/o di contratto, capitolati e norme, di collaudo e di lavori e forniture ,
di misura e contabilità di lavori, di aggiornamento e revisione dei prezzi,
spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da un minimo di lire
centosettantottomila ad un massimo di lire unmilionecentonovantamila. Per la perizia o consulenza tecnica in
materia di rilievi topografici, planimetrici, altimetrici, compresi le
triangolazioni e poligonazioni, la misura dei fondi rustici, i rilievi di
strade, canali, fabbricati, centri abitati e aree fabbricabili spetta al
perito o al consulente tecnico con onorario da un minimo di lire
centosettantottomila ad un massimo di lire unmilionecentonovantamila (2). Art. 13 Per la perizia o la consulenza tecnica
in materia di estimo spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a
percentuale calcolato per scaglioni sull’importo stimato: fino a L. 10.000.000 dal 0,65
all’1,31%; da L. 10.000.001 e fino a L.
20.000.000 dallo 0,59 all’1,19%; da L. 20.000.001 e fino a L.
50.000.000 dallo 0,53 al 1,07%; da L. 50.000.001 e fino a L.
100.000.000 dallo 0,36 al 0,71%; da L. 100.000.001 e fino a L.
200.000.000 dallo 0,24 allo 0,48%; da L. 200.000.001 e fino a L.
500.000.000 dallo 0,18 allo 0,36%; da L. 500.000.001 fino e non oltre L.
1.000.000.000 dallo 0,03 allo 0,06%. Nel caso di stima sommaria spetta al
perito o al consulente tecnico un onorario determinato ai sensi del comma
precedente e ridotto alla metà; nel caso di semplice giudizio di stima lo
stesso è ridotto di due terzi. E’ in ogni caso dovuto un compenso non
inferiore a lire centosettantottomila (1). Art. 14 Per la perizia o la consulenza in
materia di cave e miniere, minerali, sostanze solide, liquide e gassose
spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato
per scaglioni sull’importo stimato: fino a L. 10.000.000 dallo 0,89
all’1,78%; da L. 10.000.001 e fino a L.
20.000.000 dallo 0,59 all’1,19%; da L. 20.000.001 e fino a L.
50.000.000 dallo 0,3 all’0,6%; da L. 50.000.001 e fino a L.
100.000.000 dallo 0,18 al 0,36%; da L. 100.000.001 e fino a L.
200.000.000 dallo 0,119 allo 0,238%; da L. 200.000.001 e fino a L.
500.000.000 dallo 0,059allo 0,119%; da L. 500.000.001 fino e non oltre L.
1.000.000.000 dallo 0,03 allo 0,06%. E’ in ogni caso dovuto un compenso non
inferiore a lire centosettantottomila (1). Art. 15 Per la perizia o la consulenza tecnica
in materia di valutazione, riparazione e trasformazione di aerei, navi e
imbarcazioni e in quella di salvataggio e recuperi spetta al perito o al
consulente tecnico un onorario determinato ai sensi dell’art. 11 e ridotto
alla metà. In materia di valutazione di danni
l’onorario come innanzi determinato è ulteriormente ridotto alla metà. E’ in ogni caso dovuto un compenso non
inferiore a lire centodiciannovemila. Art. 16 Per la perizia o la consulenza tecnica
in materia di funzioni contabili amministrative di case e beni rustici, di
curatele di aziende agrarie di equo canone, di fitto di fondi urbani e
rustici, di redazioni di stima dei danni da incendio e grandine, di tabelle
millesimali e riparto di spese condominiali spetta al perito o al consulente
tecnico un onorario da un minimo di lire centosettantottomila ad un massimo
di lire unmilionecentonovantamila. Art. 17 Per la consulenza tecnica in materia
di infortunistica del traffico e della circolazione spetta al consulente
tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni: fino a L. 500.000 dal 4,76 al 9,52%; da L. 500.001 e fino a L. 1.000.000
dal 3,57 al 7,14%; da L. 1.000.001 e fino a L. 5.000.000
dal 2,38 al 4,76%; da L. 5.000.001 e fino a L. 50.000.000
dallo 0,89 all’1,78%; da L. 50.000.001 fino e non oltre L.
100.000.000 dallo 0,59 all’1,19%. E’ in ogni caso dovuto un compenso non
inferiore a lire quarantottomila. Il valore è determinato in base
all’entità del danno cagionato alla cosa. Nel caso di più cose danneggiate si
ha riguardo al danno di maggiore entità. Per la perizia nella materia di cui al
primo comma l’onorario è commisurato al tempo ritenuto necessario allo
svolgimento dell’incarico ed è determinato in base alle vacazioni (1). Art. 18 Per la perizia o la consulenza tecnica
in materia di esplosivi, di armi, di proiettili, di bossoli e simili spetta
al perito o al consulente tecnico un onorario da lire cinquantanovemila a
lire centosettantottomila per il primo reperto. Se il reperto è costituito da un’arma
in esso sono compresi i proiettili e i bossoli. Per la perizia o la consulenza tecnica
in materia di balistica spetta al perito o al consulente tecnico un onorario
da lire centodiciannovemila a lire quattrocentosettantamila per il primo
reperto. Quando l’indagine di cui al primo e al
terzo comma ha ad oggetto più reperti l’onorario spettante per ogni reperto
successivo al primo è ridotto da un terzo a due terzi. Art. 19 Per la perizia o la consulenza tecnica
in materia di geomorfologia applicata, idrogeologia, geologia applicata e
stabilità dei pendii spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da
un minimo di lire duecentonovantasettemila ad un massimo di lire
cinquemilioninovecentocinquantamila. Art. 20 Per la perizia in materia medico-legale,
nel caso di immediata espressione del giudizio raccolta a verbale, spettano
al perito i seguenti onorari, non comulabili fra loro: visita medico-legale L. 24.000 ispezione esterna di cadavere L.
24.000 autopsia L. 83.000 autopsia su cadavere esumato L.
119.000 Qualora il parere non possa essere
dato immediatamente e venga presentata una relazione scritta, spetta al
perito, per le medesime operazioni, un onorario: per visite medico-legali da L. 59.000
a L. 178.000; per accertamenti su cadavere da L.
143.000 a L. 476.000. Art. 21 Per la consulenza tecnica avente ad
oggetto accertamenti medici, diagnostici, identificazione di agenti patogeni,
riguardanti la persona spetta al consulente tecnico un onorario da lire
cinquantanovemila a lire trecentocinquantasettemila. Art. 22 Per la perizia o la consulenza tecnica
avente ad oggetto l’esame alcoolimetrico spetta al perito o al consulente
tecnico un onorario di lire diciottomila a campione. Art. 23 Per la perizia o la consulenza tecnica
avente ad oggetto la ricerca del tasso percentuale carbossiemoglobinemico
spetta al perito o al consulente tecnico un onorario di lire trentaseimila a
campione. Art. 24 Per la perizia o la consulenza tecnica
in materia psichiatrica o criminologica spetta al perito o al consulente
tecnico un onorario da lire centodiciannovemila a lire
quattrocentosettantaseimila. Art. 25 Per la perizia o la consulenza tecnica
avente ad oggetto diagnosi su materiale biologico o su tracce biologiche
ovvero indagini biologiche o valutazioni su risultati di indagini di
laboratorio su tracce biologiche spetta al perito o al consulente tecnico un
onorario da lire trentaseimila a lire trecentocinquantasettemila. Qualora i
reperti o i marcatori sottoposti ad esame sono più di uno l’onorario
spettante per ciascuno di essi, successivo al primo, è ridotto alla metà. Art. 26 Per la perizia o la consulenza tecnica
avente ad oggetto accertamenti diagnostici su animali, nel caso di immediata
espressione del giudizio raccolta a verbale, spettano al perito o al
consulente tecnico i seguenti onorari, non cumulabili fra loro: visita clinica L. 24.000 esame necroscopico L. 83.000 Qualora il parere non possa essere
dato immediatamente e venga presentata una relazione scritta, spetta al
perito o al consulente tecnico, per le medesime operazioni, un onorario: per visita clinica da L. 59.000 a L.
178.000 per esame necroscopico da L. 119.000 a
L. 357.000 Nel caso di malattie infettive,
epidermiche o endemiche, che abbiano interessato più capi facenti parte di un
gregge o di una mandria o di un allevamento gli onorari di cui ai precedenti
commi sono raddoppiati. Art. 27 Per la perizia o la consulenza tecnica
tossicologica su reperti non biologici spetta al perito o al consulente
tecnico un onorario da lire cinquantanovemila a lire centosettantottomila a
campione per la ricerca qualitativa di una sostanza, da lire ottantatremila a
lire duecentotrentottomila a campione per la ricerca quantitativa. Per la perizia o la consulenza tecnica
tossicologica su reperti biologici spetta al perito o al consulente tecnico
un onorario da lire ottantremila a lire duecentotrentottomila per l’analisi
qualitativa di ciascuna sostanza, da lire cinquantanovemila a lire
centosettantottomila per l’analisi quantitativa. Quando le sostanze o i campioni
sottoposti ad esame sono più di uno l’onorario spettante per ogni sostanza o
campione successivo al primo è ridotto alla metà. Art. 28 Per la perizia o la consulenza tecnica
chimicatossicologica avente ad oggetto la ricerca quantitativa o qualitativa
completa generale incognita delle sostanze inorganiche, organiche volatili e
organiche non volatili nonché di agenti patogeni spetta al perito o al
consulente tecnico un onorario da lire cinquantanovemila a lire
centosettantottomila. Per la perizia o la consulenza
ecotossicologica volta ad accertare le alterazioni e le impurità di qualsiasi
sostanza o ad identificare gli agenti patogeni infestanti, infettanti e
inquinanti, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da lire cinquantanovemila
a lire cinquecentomila. Per la perizia o la consulenza tecnica
in materia di inquinamento acustico spetta al perito o al consulente tecnico
un onorario da lire cinquantanovemila a lire cinquecentonovantacinquemila. Art. 29 Tutti gli onorari, ove non
diversamente stabilito nelle presenti tabelle, sono comprensivi della
relazione sui risultati dell’incarico espletato, dell’esame degli atti
processuali, della partecipazione alle udienze e di ogni altra attività
concernente i quesiti. NOTE : (1) Per la determinazione
dell’onorario a percentuale, calcolato per scaglioni, occorre procedere alla
scomposizione del valore oggetto dell’accertamento in modo che la percentuale
del primo scaglione va applicata sul primo importo risultante dalla scomposizione,
la percentuale del secondo scaglione va applicata sulla parte eccedente
l’importo del primo scaglione, la percentuale del terzo scaglione va
applicata sulla parte eccedente l’importo del secondo scaglione e così via
fino all’ultimo importo risultante dalla scomposizione. Nei casi in cui il
valore oggetto dell’accertamento superi quello massimo indicato dalla norma,
anziché applicare l’aliquota percentuale, nel valore più elevato, sugli
importi eccedenti quello massimo indicato dalla norma, si ritiene applicabile
la disposizione dell’art. 5 della Legge n. 319/1980. (2) Così modificato con D.P.R.
27.07.1988 n. 352 (G.U. n. 193 del 18.08.1988). (3) Così modificato con D.M.
05.12.1997 (G.U. n. 37 del 14.02.1998). |