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CIRCOLARE MINISTERO
LL.PP. 1° DICEMBRE 1969, n. 6679 (aggiornato con
ulteriore Circolare n. 22/seg./V del 10 febbraio 1976) TARIFFA DEGLI
ONORARI PER LE PRESTAZIONI URBANISTICHE DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI Art. 1 (Premesse). - La presente tariffa ha carattere
nazionale. Essa stabilisce gli onorari e dispone circa il rimborso delle
spese per le prestazioni professionali degli Ingegneri e degli Architetti
iscritti nei rispettivi albi ed è valida e vincolante nei confronti sia dei
privati che dello Stato e degli Enti Pubblici. Gli onorari stabiliti nella presente
tariffa costituiscono minimi inderogabili ed ogni patto contrario è nullo.
Ogni maggiorazione dei predetti minimi dovrà essere preventivamente
concordata con il Committente. Qualsiasi integrazione modifica od
aggiornamento alla presente tariffa deve essere proposto dai Consigli
Nazionali riuniti degli Ingegneri e degli Architetti, sentite da parte dei
Consigli stessi, le organizzazioni sindacali a carattere nazionale delle due
categorie. Gli adeguamenti dei compensi a tempo ed a quantità stabiliti dalla
presente tariffa saranno proposti congiuntamente dai Consigli Nazionali con
riferimento alle variazioni dell'indice generale dei prezzi stabiliti
dall'Istituto Centrale di Statistica ogni qualvolta le variazioni di detto
indice, rispetto a quelle corrispondenti alla data di approvazione della
tariffa ed ai successivi scatti, superi il 10%. I Consigli degli Ordini sono gli
organi competenti e qualificati ad esprimere parere sia sulla applicazione ed
interpretazione della presente tariffa, sia sulla idoneità degli elaborati a
configurare l'entità della prestazione sia infine, a esprimere giudizio di
congruità sulla misura del criterio di discrezionalità adottato dal
Professionista. Art. 2 (Norme generali). - Sono da compensare con la
presente tariffa tutte le operazioni afferenti la pianificazione fisica del
territorio: ai vari livelli le prestazioni con i relativi onorari sono
indicate e specificate nei successivi articoli. Gli onorari per prestazioni non
espressamente previste dalla presente tariffa saranno valutati a discrezione
derivandoli, per analogia, dai compensi per prestazioni similari; essi devono
essere concordati preventivamente o, in difetto, stabiliti dai Consigli degli
Ordini: devono anche essere preventivamente concordate le maggiorazioni
indicate nei singoli articoli che le prevedono. Gli elaborati sono di massima descritti
nei successivi articoli per ogni categoria di prestazione. Quando per legge o
per Regolamento o per necessità del Committente siano richiesti tipi diversi
di elaborati o altri in aggiunta detti elaborati saranno precisati nel
numero, nelle caratteristiche e nelle scale più opportune dalle modalità di
incarico, che ne prevederà anche il particolare compenso suppletivo da
concordare sulle basi della presente tariffa. Nel caso che l'incarico sia affidato
dal Committente a più Professionisti si verificano gli estremi di incarico
collegiale. Nessun aumento spetta invece ai gruppi
di professionisti spontaneamente costituiti. In aggiunta agli onorari come sopra
indicati spettano in ogni caso i compensi a tempo ed i rimborsi spese
previsti dagli articoli 10 e 11 della presente Tariffa. Tali compensi e rimborsi possono
essere conglobati previo accordo fra le parti, nella misura risultante dalla
tabella B allegata. Art. 3 (Prestazioni). - Le prestazioni professionali
riferentesi all'urbanistica hanno per oggetto: 1) Piani generali: 1/A - piano
territoriale di coordinamento; 1/B - piano
regolatore a livello comprensoriale (intercomunale) e comunale; 1/C - piano di
settore: (paesistico, infrastrutturale, di sviluppo turistico, di sviluppo
industriale e simili); 1/D - programma di
fabbricazione e regolamento edilizio. 2) Piani di esecuzione: 2/A - piano
particolareggiato e di zona (lottizzazione); 2/B - piano
particolareggiato di risanamento e conservazione. Art. 4 (Piano territoriale di
coordinamento - 1/A). - I compiti del
Professionista o del gruppo professionale e gli elaborati da presentare per
il piano territoriale di coordinamento all'Ente committente, saranno
concordati fra l'Ente medesimo ed il Professionista o gruppo professionale
incaricato, in quanto tale piano stabilisce l'indirizzo di sviluppo
urbanistico di un territorio la cui area, definita in sede
politico-amministrativa, supera i limiti di un piano a livello intercomunale
e può raggiungere anche l'area di una provincia o di più provincie fino ad
interessare una intera regione e i cui confini non coincidono necessariamente
con quelli amministrativi. Gli onorari, stante l'ampiezza e la
variabilità del tipo d'incarico, saranno stabiliti a discrezione, sulla base
di un preciso programma di lavoro. Art. 5 (Piano Regolatore a livello comprensoriale (intercomunale) e
comunale - 1/B). - Le prestazioni del professionista per
la formazione dei piani regolatori comprensoriali (intercomunali) e i piani
regolatori comunali i quali definiscono le destinazioni d'uso del territorio
e le relative norme di attuazione comprenderanno di norma: a.
l'analisi dello stato di fatto, individuando
il sistema delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature di uso
pubblico, nonché i caratteri geologici, idrologici, paesistici e naturali del
territorio interessato dal piano, tenendo anche conto della situazione
riscontrata nel territorio circostante; b.
le previsioni degli insediamenti, lo sviluppo
e la trasformazione degli insediamenti abitativi e produttivi, stabilendone
le destinazioni d'uso, le relative norme tecniche di attuazione del piano e
le eventuali indicazioni per la stesura del regolamento edilizio; c.
le previsioni delle infrastrutture; degli
impianti e delle attrezzature pubbliche e d'uso pubblico; d.
i perimetri delle zone di interesse
paesistico e storico-artistico, le relative modalità di utilizzazione e le
eventuali prescrizioni speciali d'uso; e.
i programmi e le fasi di attuazione. Gli elaborati tipici relativi alle
prestazioni del presente articolo devono essere almeno i seguenti: l) relazione
preliminare sulle scelte fondamentali e sugli indirizzi che sono stati
assunti per la redazione del piano; 2) relazione
generale analitica dello stato di fatto; 3) relazione
illustrativa con 1'indicazione dei problemi delle esigenze consequenziali
alla analisi delle soluzioni proposte riferite ad un congruo periodo di tempo
e dei relativi criteri di scelte; 4) planimetria in
scala non inferiore a 1:10.000 del territorio sottoposto a pianificazione con
indicazione dello stato di fatto; 5) planimetria in
scala non inferiore a 1:10.000 con indicazione sintetica delle destinazioni e
con designazione della rete viaria e delle principali infrastrutture; 6) planimetria in
scala non inferiore a 1:5.000 con la chiara indicazione di tutte le
previsioni oggetto del piano; 7) norme tecniche
di attuazione ed eventuali prescrizioni d'uso, con particolare riferimento
alla normativa generale da adottare per i piani urbanistici esecutivi; 8) eventuali
prescrizioni per il regolamento edilizio; 9) programma e fasi
di attuazione con particolare riferimento alle priorità per i piani
urbanistici esecutivi e le opere di pubblico interesse; 10) quant'altro
occorra a consentire la corretta interpretazione del piano; 11) relazione
contenente le proposte dei progettisti in merito alle osservazioni presentate
al P.R.G. L'Ente committente ha il compito di
fornire tutto il materiale topografico necessario, definito d'accordo con il
Professionista e con la sua assistenza e consulenza compreso lo stato di
fatto aggiornato dell'intero aggregato urbano; la documentazione relativa ai
caratteri geologici, idrologici e naturali del territorio interessato; tutti
i dati statistici relativi alla demografia, alla produzione e distribuzione;
alla consistenza ed alla attività edilizia relativa all'ultimo decennio, alle
condizioni economiche e sociali della popolazione, ai mezzi di locomozione ed
all'intensità del traffico interno. Fornirà inoltre l'elenco degli edifici
storici ed artistici, nonché i dati relativi a tutti gli elementi normativi,
vincolistici e programmatici, che interessano il territorio oggetto del
piano. L'Ente committente dovrà inoltre fornire gli studi socio-economici
atti a determinare le previsioni di sviluppo del territorio da pianificare.
Il materiale cartografico, analitico e statistico di cui sopra costituirà
l'oggetto della "relazione generale analitica dello stato di fatto"
di cui al punto 2) e della "planimetria dello stato di fatto" di
cui al punto 4). Gli onorari da corrispondere per il
piano regolatore comunale vengono determinati in funzione del numero degli
abitanti nel territorio comunale alla data dell'incarico secondo le aliquote
della allegata tabella A e interpolando linearmente per i valori intermedi. Per i piani regolatori comprensoriali,
quando gli elaborati richiesti siano quelli previsti per i piani regolatori
comunali, il compenso verrà calcolato come media tra l'importo relativo al
comprensorio nel suo insieme e quello calcolato come somma degli importi
relativi ai singoli Comuni inclusi nel comprensorio. Per i centri di nuova formazione gli
onorari devono essere determinati in base alla popolazione prevista per i
centri medesimi entro un periodo massimo di venti anni. Per le stazioni di cura, soggiorno e
turismo, la popolazione va calcolata in base alla punta di massima influenza
dell'ultimo triennio. Oltre all'onorario stabilito come
sopra, sono da applicare le seguenti integrazioni da determinare col
committente all'atto dell'incarico: a.
per il particolare carattere
storico-artistico o l'importanza della zona ai fini del soggiorno e del
turismo, per le zone soggette alle leggi sulle bellezze naturali o comunque
particolarmente interessanti paesisticamente: aumento dal 10 fino al 30%; b.
per la complessità di problemi derivanti
dalle caratteristiche orografiche geologiche e idrologiche del territorio:
aumento dal 5 fino al 20%; c.
per la complessità di problemi derivanti
dalla particolare struttura economica, produttiva e di traffico: aumento dal
10 al 30%; d.
per la previsione di incremento di
popolazione superiore al 50% in anni 20, aumento dal 10 fino al 30%. Dette integrazioni vanno applicate
tenendo conto delle elaborazioni specifiche effettivamente svolte dal
professionista in relazione ai temi suddetti secondo l'entità delle
caratteristiche cui si riferiscono: esse sono cumulabili fino ad una
integrazione massima complessiva del 50%. Quando il Committente non fornisce la
documentazione di cui al precedente 3° comma o la fornisca soltanto in parte,
al Professionista è dovuto il rimborso delle spese necessarie per il
reperimento e l'approntamento di detto materiale. Costituisce incarico a se stante lo
studio e l'elaborazione del regolamento edilizio o la consulenza a detta
elaborazione. Gli onorari per le suddette prestazioni saranno determinati con
criterio discrezionale preventivamente concordato. Art. 6 (Piani generali di settore - 1/C). - I piani generali di settore comprendono i piani paesistici, i
piani delle infrastrutture; i piani di sviluppo turistico, i piani di
sviluppo industriale e simili. Il contenuto di questi piani
urbanistici, alla dimensione territoriale, comprensoriale o comunale, che
disciplinano lo sviluppo del territorio in funzione di problemi settoriali,
come la tutela e la valorizzazione del paesaggio, l'individuazione e lo
sviluppo di zone turistiche o industriali, la pianificazione dell'edilizia
scolastica e ospedaliera, quella delle autostrade, acquedotti, infrastrutture
elettriche ecc., sarà quello definito dalle specifiche leggi vigenti all'atto
del conferimento dell'incarico o, in assenza, dal disciplinare d'incarico. Gli elaborati previsti per questi
piani saranno analoghi a quelli già descritti per il piano regolatore
territoriale comprensoriale o comunale, ad eccezione della scala delle
planimetrie che sarà adottata nella misura più conveniente alla chiara
indicazione delle previsioni del settore considerato. E' compito del committente di fornire
al Professionista tutto il materiale cartografico, analitico, statistico e i
relativi elaborati conclusivi, come indicato all'art. 5 per il piano
regolatore. Quando il committente non fornisca il
suddetto materiale, vale quanto già detto all'art. 5. Gli onorari da corrispondere per
l'elaborazione di questi piani dovranno essere valutati come un compenso
discrezionale da determinarsi tra le parti sulla base di un preciso programma
di lavoro: per i piani infrastrutturali che comportano anche lo studio di
alcune delle infrastrutture previste nei piani stessi, vanno, in aggiunta,
applicate le tariffe afferenti alle prestazioni richieste. Art. 7 (Programma di fabbricazione e regolamento edilizio - 1/D).
- Il programma di fabbricazione da redigersi a cura dei Comuni
sprovvisti di piano regolatore ai sensi della vigente legislazione a corredo
del regolamento edilizio dovrà contenere l'indicazione dei limiti di zona;
dei tipi edilizi in essa consentiti e l'analisi dello stato di fatto,
individuando il sistema delle infrastrutture degli impianti e delle
attrezzature di uso pubblico, nonché i caratteri geologici, idrologici,
paesistici e naturali del territorio interessato dal piano, tenendo conto
anche della situazione riscontrata nel territorio circostante. Gli elaborati saranno costituiti da: 1.
planimetria in scala non inferiore a 1:10.000
del territorio sottoposto a pianificazione con l'indicazione dello stato di
fatto; 2.
una planimetria in scala non inferiore a
1:5.000 con la indicazione delle zone e delle destinazioni, delle direttrici
di espansione e la designazione della rete viaria, delle infrastrutture e dei
servizi pubblici con particolare riguardo a quelli a livello di insediamenti; 3.
una tabella o una descrizione delle tipologie
edilizie; 4.
una relazione nella quale siano illustrati i
criteri in base ai quali è stato compilato il programma; 5.
quant'altro occorra a consentire la corretta
interpretazione del programma. L'onorario per la redazione del
programma di fabbricazione e relative norme è fissato nella misura del 40%,
dai compensi base stabiliti per i piani regolatori corrispondenti. L'eventuale redazione del regolamento
edilizio verrà compensata con criterio discrezionale concordato
preventivamente. È compito del Committente di fornire
al Professionista tutto il materiale cartografico, analitico, statistico e i
relativi elaborati conclusivi come indicato all'art. 5 per il piano
regolatore. Quando il Committente non fornisca il
detto materiale vale quanto già detto all'art. 5. Art. 8 (Piani particolareggiati e di zona (lottizzazioni) - 2/A). - Il piano particolareggiato che sviluppa le direttive ed i
criteri tecnici stabiliti dai piani di cui costituisce l'attuazione conterrà
di norma i seguenti elementi: a.
la delimitazione del perimetro delle aree
interessate; b.
la precisazione tecnica degli interventi e
delle trasformazioni; c.
i progetti di massima delle infrastrutture
comprese le sezioni stradali quotate sia longitudinali sia trasversali; d.
l'indicazione planivolumetrica degli
insediamenti, la progettazione schematica delle relative opere di
urbanizzazione primaria e la specificazione delle attrezzature; e.
l'indicazione delle utilizzazioni delle opere
da convenzionare o soggette ad espropriazione; f.
le norme tecniche di attuazione ed eventuali
prescrizioni speciali; g.
programmi e fasi di attuazione; h.
dati sommari di costo. Sono assimilabili ai piani particolareggiati
e pertanto compensabili con gli stessi criteri stabiliti nel presente
articolo tutti quei piani che, anche se non derivano da una committenza
pubblica e se non rivestono un carattere ufficiale, comportano lo stesso
impegno di studio e di elaborazione come per esempio i piani
particolareggiati di nuovi insediamenti o di quartiere, i piani di
lottizzazione da convenzionare, i piani di ricostruzione, nel caso di piano
di lottizzazione spetta al professionista incaricato, ove richiesto, la consulenza
nella redazione della convenzione. Gli elaborati tipici relativi alle
prestazioni del presente articolo sono di norma: 1.
relazione illustrativa dei criteri di
impostazione del piano; 2.
una o più planimetrie del piano
particolareggiato disegnate sulla mappa catastale contenente tutti gli
elementi delle previsioni sopra descritte; 3.
grafici in scala compresa tra l:500 e 1:200
indicanti i profili altimetrici, i tipi architettonici degli edifici, le
sezioni delle sedi stradali e le sistemazioni a verde o a zone speciali; 4.
le norme tecniche di attuazione ed eventuali
prescrizioni speciali; 5.
piano dei comparti edilizi ed elenchi
catastali delle proprietà da espropriare o da vincolare; 6.
programmi e fasi di attuazione; 7.
relazione sulle spese necessarie
all'esecuzione delle opere pubbliche e degli espropri nei limiti indicati dal
committente; 8.
quanto altro occorra a consentire la corretta
interpretazione del piano. Il Committente dovrà fornire in
accordo con il Professionista tutto il materiale cartografico, topografico, o
catastale necessario aggiornato, nonché i rilievi e dati statistici relativi
alla demografia, all'industria, ai commerci, agli impianti, alle attrezzature
ed alle infrastrutture della zona considerata: in particolare quanto necessario
per la redazione degli elaborati di cui alle voci 5), 6), 7). Quando il committente non fornisca il
suddetto materiale, vale quanto già detto per il caso analogo dell'articolo
5. Per la eventuale stesura degli elaborati non compresi nelle prestazioni
del professionista il compenso sarà concordato a discrezione. L'onorario da corrispondere al
Professionista va determinato come segue: a.
sommatoria di due termini, il primo riferito
alla superficie del terreno considerato dal Piano particolareggiato ed il
secondo al complesso delle volumetrie esistenti e di progetto della
superficie considerata in base alle prescrizioni del Piano Regolatore. I
coefficienti relativi sono così stabiliti: L. 270.000 per ettaro di
superficie del territorio e L. 27 in ogni mc di costruzione (valori
aggiornati con Circolare n. 22/seg./V del 10 febbraio 1976); b.
adeguamento del compenso come sopra
determinato in base ai coefficienti indicati dalla seguente tabella:
Per i lavori intermedi si opera per
interpolazione lineare. Per superfici superiori a Ha 100 il
compenso sarà determinato con criterio discrezionale preventivamente
concordato. Oltre agli onorari di cui sopra
spettano al Professionista le seguenti maggiorazioni da concordarsi
preventivamente: a.
per difficoltà dovute all'andamento
altimetrico del terreno o alla presenza di elementi particolarmente
vincolanti (attrezzature, infrastrutture prevalenti rispetto all'edilizia,
edifici monumentali, servizi, ecc.) aumento fino al 20%; b.
per i piani comprendenti zone di
ristrutturazione viaria ed edilizia, aumento fino al 50%. Quando l'incarico del piano
particolareggiato è affidato allo stesso compilatore del P.R.G. l'onorario
previsto viene ridotto del 10%. Le eventuali prestazioni per calcoli
delle aree, frazionamenti, formazione dei piani parcellari di esproprio e
degli elenchi di espropriazione e per i preventivi occorrenti alla
compilazione del piano finanziario vanno compensate a parte, a tempo oppure a
discrezione a seconda delle particolari caratteristiche delle prestazioni.
Parimenti vanno compensate a norma della presente tariffa tutte le
prestazioni che il Professionista dovesse compiere qualora l'Ente committente
non dovesse fornire la documentazione indicata dagli articoli. Art. 9 (Piani particolareggiati di
risanamento e conservazione - 2/B). - I piani
particolareggiati esecutivi dei centri storico-artistici ed ambientali che
attuano la conservazione degli edifici e degli spazi pubblici e privati
aventi caratteristiche storico-artistiche ed ambientali e la sistemazione
degli edifici stessi mediante opere di restauro architettonico e di
risanamento interno devono essere basati su un rilievo particolareggiato di
ogni singolo edificio e di ogni elemento che presenti pregi architettonici o
artistici e su rilevamenti socio-economici. I rilevamenti particolareggiati
necessari e i dati informativi e statistici saranno forniti dal committente o
saranno compensati mediante corresponsione degli onorari previsti dalla
Tariffa professionale, oltre al rimborso delle spese sostenute. Nei piani suddetti devono essere
indicati gli edifici da restaurare e da risanare, la destinazione di uso
degli edifici, l'eventuale rifusione particellare, la sistemazione degli
spazi. L'onorario da corrispondersi per i piani particolareggiati di
risanamento e comparti di ristrutturazione è valutato con le norme previste
dalla presente tariffa per i piani particolareggiati (art. 8), elevando il
coefficiente volumetrico a L. 54 per mc. di costruzione, applicato sia agli
edifici esistenti che a quelli di progetto (valori aggiornati con
Circolare n. 22/seg./V del 10 febbraio 1976). Saranno compensati a parte, con gli
onorari previsti dalla presente Tariffa, le prestazioni relative ai calcoli
delle aree, frazionamenti, formazione di piani parcellari di esproprio ed
elenchi di espropriazione, preventivi inerenti alla compilazione del piano
finanziario. Art. 10 (Compensi a tempo). - In aggiunta agli onorari indicati dalla presente tariffa, e nei
casi previsti dalla stessa, al Professionista spettano i compensi valutati in
ragione di tempo, e computati a vacazione orario, per tutte quelle
prestazioni nelle quali il tempo concorre come elemento precipuo di
valutazione. Sono in particolare da computarsi a
vacazione: a.
i rilievi di qualunque natura; b.
le pratiche amministrative presso uffici
pubblici, i convegni informativi con il Committente, o con altri nel di lui
interesse; c.
il tempo diurno e notturno impiegato nei
viaggi di andata e ritorno; d.
le pratiche catastali come indagini,
ricerche, identificazioni, confronti tra il vecchio e il nuovo catasto, ecc. Gli onorari a vacazione spettano al
professionista incaricato per ogni ora o frazione di ora. Qualora egli debba
avvalersi di aiuti, avrà diritto inoltre ad un compenso per ogni aiuto. Gli onorari a vacazione sono stabiliti
nelle misure (valori aggiornati con Circolare n. 22/seg./V del 10
febbraio 1976) : a.
di L. 5.400 ora per il Professionista; b.
di L. 3.240 ora per i suoi aiuti laureati; c.
di L. 1.944 per ogni altro aiuto di concetto.
Salvo i casi di effettiva maggiore
prestazione professionale e salvo le ore effettivamente impiegate nei viaggi,
non si possono calcolare più di 10 ore sulle 24. Per operazioni compiute in condizioni
di particolare disagio, i compensi di cui al presente articolo possono essere
aumentati sino al 50%. Art. 11 (Spese da rimborsare). - Il Committente deve
sempre rimborsare al Professionista le seguenti spese: a.
di viaggio, di vitto e di alloggio fuori
residenza nonché di trasporto fuori studio professionale sostenute da lui e
dal personale di aiuto e le spese accessorie; b.
di bollo, di registri del contratto
professionale, dei diritti di uffici pubblici o privati, dell'imposta
generale sull'entrata, del rimborso delle tasse di liquidazione da parte
degli Ordini professionali; c.
di scritturazione, di dattilografia, di
riproduzione di elaborati e disegni eccedenti la prima copia, di traduzione
di lingue estere, di fotografie, di documenti, di rilegazioni fascicoli, di
spese postali, telefoniche e telegrafiche; d.
di autenticazione delle copie di atti, relazioni,
disegni, ecc.; e.
di personale occorrente per rilievi, saggi,
indagini tecniche amministrative, legali e simili. Le spese di viaggio su ferrovie,
piroscafi, aerei, ecc. vengono rimborsate sulla base della tariffa di prima
classe (con eventuali aggiunte di supplementi vari e di quelle per vagone
letto nei viaggi notturni in ferrovia) per il Professionista incaricato ed i
suoi sostituti, e della classe immediatamente inferiore per il personale di
aiuto. Le spese per percorrenza su strade
tanto con mezzi propri, quanto con mezzi noleggiati, sono rimborsate
integralmente secondo le ordinarie tariffe chilometriche. Art. 12 (Disposizioni varie). - Tutti gli onorari
afferenti alle prestazioni urbanistiche possono essere parzializzati come
segue: ·
- progetto di massima costituito dagli
elaborati tipici di cui agli articoli 5, 7, 8 redatti in stesura sommaria ma
sufficiente ad identificare i criteri generali informatori del piano cui
spetta il 40% del compenso complessivo; ·
- progetto definitivo costituito dagli elaborati
necessari al completamento dell'incarico professionale cui spetta il 60% del
compenso medesimo. Le successive eventuali prestazioni,
compreso l'esame delle osservazioni od opposizioni e la stesura delle contro
deduzioni, saranno compensate a parte con criterio discrezionale o a
vacazione. Le varianti o modifiche richieste dal
Committente saranno compensate a discrezione previo accordo con il
Committente stesso. Gli acconti relativi alle prestazioni
professionali effettuate saranno commisurati al compenso e versati in corso
di studio proporzionalmente alle effettive prestazioni fornite. Per una rateizzazione dei compensi,
sia per il progetto di massima che per il progetto definitivo, si possono
considerare le seguenti percentuali: ·
- dieci per cento all'incarico; ·
- trenta per cento al termine del progetto di
massima; ·
- trenta per cento alla consegna del progetto
definitivo; ·
- venti per cento all'approvazione del
committente; ·
- dieci per cento e conguagli a saldo non
oltre un anno dalla consegna del progetto definitivo. I compensi per le prestazioni
accessorie e rimborsi saranno versati periodicamente durante il lavoro di
progettazione. Eventuali rifacimenti dopo gli esami
delle Autorità, per particolari prescrizioni di queste, saranno compensati a
parte con criteri discrezionali o di analogia al tipo di prestazione o a
vacazione, secondo intese da stipulare con il Committente. Tabella A - Redazione di Piano Regolatore Generale Comunale o
Intercomunale Onorari base da applicarsi secondo le norme degli artt. 4 e 6 ai Piani
Regolatori comprensoriali e comunali e ai programmi di fabbricazione. (valori aggiornati con Circolare n.
22/seg./V del 10 febbraio 1976)
Per i Comuni con popolazioni superiori
gli onorari saranno determinati a discrezione. Per i valori intermedi si opera per
interpolazione lineare. Tabella B - Percentuali per la determinazione delle spese
rimborsabili conglobate in relazione agli onorari base della tabella.
Per importi superiori il rimborso
spese sarà pari al 10 % dell'onorario. Per i valori intermedi si opera per
interpolazione lineare. |