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NORME DI ETICA PER
L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI INGEGNERE Art. 1 È dovere di ogni
iscritto collaborare con gli organi direttivi dell'Ordine, che vigila per
legge alla tutela dell’esercizio professionale e alla conservazione del
decoro della categoria. Ogni ingegnere ha l’obbligo pertanto di fornire chiarimenti o
documentazioni che gli venissero richiesti dal Consiglio dell’Ordine. Parte II - RAPPORTI
CON I COLLEGHI Art. 2 L’ingegnere, sia
esso libero professionista o appartenente a pubbliche o private
amministrazioni, deve ispirarsi, nei suoi rapporti con i colleghi, alla
massima lealtà, cordialità e correttezza. Art. 3 L’ingegnere non deve firmare progetti
od elaborati non eseguiti sotto la sua direzione, né prestare garanzie
professionali per lavori da lui non diretti. Art. 4 L’ingegnere non deve cercare di
sostituirsi ad altri colleghi che stiano per avere un incarico. Nel caso che sia chiamato ad assumere
un incarico già affidato ad altri, deve informare l’interessato, e, se
ritiene plausibili le ragioni della sostituzione, deve accertarsi che il
collega uscente sia stato regolarmente soddisfatto delle sue competenze, o,
in mancanza, chiedere l’autorizzazione Consiglio dell'Ordine. Art. 5 L’ingegnere, proseguendo l'opera
iniziata ed interrotta da altro collega, deve astenersi da critiche
denigratorie. Quando si trovi nelle circostanze di dover criticare l’operato di
un collega, dovrà evitare le espressioni sconvenienti. Art. 6 L’ingegnere è
tenuto all’osservanza della tariffa professionale e non potrà accordare
ribassi tendenti a creare motivo di preferenza nei confronti dei colleghi. Art. 7 L’ingegnere non
dovrà adire concorsi di opere pubbliche o private quando le condizioni del
bando siano state dichiarate inaccettabili dall'Ordine. Art. 8 L’ingegnere
dipendente da amministrazioni pubbliche o private, cui per regolamento è
concesso di svolgere atti di libera professione, dovrà denunciare all’Ordine
l’autorizzazione avutane. Art. 9 L’ingegnere deve
ispirarsi, nei suoi rapporti con i clienti, alla massima lealtà e correttezza. Art. 10 L’ingegnere
rifiuterà di accettare quegli incarichi per i quali riterrà di non avere
preparazione o competenza sufficienti; accettando un incarico egli lo deve
svolgere nel modo più completo. Art. 11 L’ingegnere è
tenuto al segreto professionale. Art. 12 L’ingegnere è
tenuto ad informare il cliente nel caso che sia interessato sopra materiali o
procedimenti costruttivi proposti per lavori da lui progettati o diretti. Art. 13 L’ingegnere non può
entrare in società con l'impresa chiamata ad eseguire un'opera da lui
progettata o diretta per conto di terzi. Art. 14 L'ingegnere non può
accettare da terzi compensi, diretti o indiretti, oltre alle competenze
dovutegli dal cliente, senza comunicarne a questi natura, motivo od entità. Art. 15 L’ingegnere non
deve assumere funzioni del Consulente tecnico d'ufficio, o di terzo arbitro o
di arbitro unico in vertenze in merito alle quali egli si sia già
pronunciato, o nelle vertenze in cui sia interessato un suo cliente abituale. Art. 16 L’ingegnere dipendente da
amministrazioni pubbliche o private dovrà astenersi dall’entrare in relazioni
professionali o di affari con chiunque abbia rapporti con l'amministrazione
da cui dipende. |