NORME DI ETICA PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI INGEGNERE

Parte I - RAPPORTI CON L’ORDINE

Art. 1

È dovere di ogni iscritto collaborare con gli organi direttivi dell'Ordine, che vigila per legge alla tutela dell’esercizio professionale e alla conservazione del decoro della categoria.

Ogni ingegnere ha l’obbligo pertanto di fornire chiarimenti o documentazioni che gli venissero richiesti dal Consiglio dell’Ordine.

 

Parte II - RAPPORTI CON I COLLEGHI

Art. 2

L’ingegnere, sia esso libero professionista o appartenente a pubbliche o private amministrazioni, deve ispirarsi, nei suoi rapporti con i colleghi, alla massima lealtà, cordialità e correttezza.

Art. 3

L’ingegnere non deve firmare progetti od elaborati non eseguiti sotto la sua direzione, né prestare garanzie professionali per lavori da lui non diretti.

Art. 4

L’ingegnere non deve cercare di sostituirsi ad altri colleghi che stiano per avere un incarico.

Nel caso che sia chiamato ad assumere un incarico già affidato ad altri, deve informare l’interessato, e, se ritiene plausibili le ragioni della sostituzione, deve accertarsi che il collega uscente sia stato regolarmente soddisfatto delle sue competenze, o, in mancanza, chiedere l’autorizzazione Consiglio dell'Ordine.

Art. 5

L’ingegnere, proseguendo l'opera iniziata ed interrotta da altro collega, deve astenersi da critiche denigratorie.

Quando si trovi nelle circostanze di dover criticare l’operato di un collega, dovrà evitare le espressioni sconvenienti.

Art. 6

L’ingegnere è tenuto all’osservanza della tariffa professionale e non potrà accordare ribassi tendenti a creare motivo di preferenza nei confronti dei colleghi.

Art. 7

L’ingegnere non dovrà adire concorsi di opere pubbliche o private quando le condizioni del bando siano state dichiarate inaccettabili dall'Ordine.

Art. 8

L’ingegnere dipendente da amministrazioni pubbliche o private, cui per regolamento è concesso di svolgere atti di libera professione, dovrà denunciare all’Ordine l’autorizzazione avutane.

Parte III - RAPPORTI CON I CLIENTI

Art. 9

L’ingegnere deve ispirarsi, nei suoi rapporti con i clienti, alla massima lealtà e correttezza.

Art. 10

L’ingegnere rifiuterà di accettare quegli incarichi per i quali riterrà di non avere preparazione o competenza sufficienti; accettando un incarico egli lo deve svolgere nel modo più completo.

Art. 11

L’ingegnere è tenuto al segreto professionale.

Art. 12

L’ingegnere è tenuto ad informare il cliente nel caso che sia interessato sopra materiali o procedimenti costruttivi proposti per lavori da lui progettati o diretti.

Art. 13

L’ingegnere non può entrare in società con l'impresa chiamata ad eseguire un'opera da lui progettata o diretta per conto di terzi.

Art. 14

L'ingegnere non può accettare da terzi compensi, diretti o indiretti, oltre alle competenze dovutegli dal cliente, senza comunicarne a questi natura, motivo od entità.

Art. 15

L’ingegnere non deve assumere funzioni del Consulente tecnico d'ufficio, o di terzo arbitro o di arbitro unico in vertenze in merito alle quali egli si sia già pronunciato, o nelle vertenze in cui sia interessato un suo cliente abituale.

Art. 16

L’ingegnere dipendente da amministrazioni pubbliche o private dovrà astenersi dall’entrare in relazioni professionali o di affari con chiunque abbia rapporti con l'amministrazione da cui dipende.