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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 2001, n.
328 Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per
l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di
talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto
comma, della Costituzione; Visto l'articolo 1, comma 18,
della legge 14 gennaio 1999, n. 4, modificato dall'articolo 6, comma 4, della
legge 19 ottobre 1999, n. 370; Visto l'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400; Sentiti gli ordini e collegi
professionali interessati; Visto il parere del Consiglio
universitario nazionale, espresso nell'adunanza del 22 marzo 2001; Visto il parere del Consiglio
nazionale studenti universitari, espresso nell'adunanza del 6 marzo 2001; Vista la preliminare
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4
aprile 2001; Udito il parere del Consiglio
di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi
nell'adunanza del 21 maggio 2001; Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2001; Sulla proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri ad interim Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della
giustizia; E m a n a il seguente regolamento: Titolo primo - NORME GENERALI Art.
1. Ambito di applicazione 1.
Il
presente regolamento modifica e integra la disciplina dell'ordinamento, dei
connessi albi, ordini o collegi, nonché dei requisiti per l'ammissione
all'esame di Stato e delle relative prove, delle professioni di: dottore
agronomo e dottore forestale, agrotecnico, architetto, assistente sociale,
attuario, biologo, chimico, geologo, geometra, ingegnere, perito agrario,
perito industriale, psicologo. 2.
Le norme
contenute nel presente regolamento non modificano l'ambito stabilito dalla
normativa vigente in ordine alle attività attribuite o riservate, in via
esclusiva o meno, a ciascuna professione. Avvertenza: Il testo delle note qui
pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n.
1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: -
L'art.
87, quinto comma, della Costituzione prevede che il Presidente della Repubblica
"Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge". -
L'art.
1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4 (Disciplina dell'attività di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) modificato
dall'art. 6, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370 (Disposizioni in
materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica) prevede: "18. Con uno o più
regolamenti adottati, a norma dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della giustizia,
sentiti gli organi direttivi degli ordini professionali, con esclusivo
riferimento alle attività professionali per il cui esercizio la normativa
vigente già prevede l'obbligo di superamento di un esame di Stato, è
modificata e integrata la disciplina del relativo ordinamento, dei connessi
albi, ordini o collegi, nonché dei requisiti per l'ammissione all'esame di
Stato e delle relative prove, in conformità ai seguenti criteri direttivi: a)
determinazione
dell'ambito consentito di attività professionale ai titolari di diploma
universitario e ai possessori dei titoli istituiti in applicazione dell'art.
17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni; b)
eventuale
istituzione di apposite sezioni degli albi, ordini o collegi in relazione
agli ambiti di cui alla lettera a), indicando i necessari raccordi con la più
generale organizzazione dei predetti albi, ordini o collegi; c)
coerenza
dei requisiti di ammissione e delle prove degli esami di Stato con quanto
disposto ai sensi della lettera a). -
Si
riporta il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri): "2. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina
delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla
Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme
generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme
vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari". Art. 2. Istituzione di sezioni negli albi professionali 1.
Le sezioni
negli albi professionali individuano ambiti professionali diversi in
relazione al diverso grado di capacità e competenza acquisita mediante il
percorso formativo. 2.
Ove
previsto dalle disposizioni di cui al titolo II, negli albi professionali
vengono istituite, in corrispondenza al diverso livello del titolo di
accesso, le seguenti due sezioni: a)
sezione A,
cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea specialistica; b)
sezione B,
cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea. 3.
L'iscritto
alla sezione B, in possesso del necessario titolo di studio può essere
iscritto nella sezione A del medesimo albo professionale, previo superamento
del relativo esame di Stato. Art. 3. Istituzione di settori negli albi professionali 1.
I settori
istituiti nelle sezioni degli albi professionali corrispondono a circoscritte
e individuate attività professionali. 2.
Ove
previsto dalle disposizioni di cui al titolo II, nelle sezioni degli albi
professionali vengono istituiti distinti settori in relazione allo specifico
percorso formativo. 3.
Il
professionista iscritto in un settore non può, esercitare le competenze di
natura riservata attribuite agli iscritti ad uno o più altri settori della
stessa sezione, ferma restando la possibilità di iscrizione a più settori
della stessa sezione, previo superamento del relativo esame di Stato. 4.
Gli
iscritti in un settore che, in possesso del necessario titolo di studio,
richiedano di essere iscritti in un diverso settore della stessa sezione,
devono conseguire la relativa abilitazione a seguito del superamento di
apposito esame di Stato limitato alle prove e alle materie caratterizzanti il
settore cui intendono accedere. 5.
Formano
oggetto dell'attività professionale degli iscritti ad un settore della
sezione A, oltre a quelle ad essi specificamente attribuite, anche quelle
attribuite agli iscritti del corrispondente settore della sezione B. Art. 4. Norme organizzative generali 1.
Salve le
disposizioni speciali previste nel presente regolamento, il numero dei
componenti degli organi collegiali, a livello locale o nazionale, degli
ordini o collegi relativi alle professioni di cui all'articolo 1, comma 1, qualora
vengano istituite le due sezioni di cui all'articolo 2, è ripartito in
proporzione al numero degli iscritti a ciascuna sezione. Tale numero viene
determinato assicurando comunque la presenza di ciascuna delle componenti e
una percentuale non inferiore al cinquanta per cento alla componente
corrispondente alla sezione A. L'elettorato passivo per l'elezione del
Presidente spetta agli iscritti alla sezione A. 2.
Nell'ipotesi
di procedimento disciplinare i relativi provvedimenti vengono adottati
esclusivamente dai componenti appartenenti alla sezione cui appartiene il
professionista assoggettato al procedimento. 3.
Con
successivo regolamento ai sensi dell'articolo 1, comma 18, legge 14 gennaio
1999, n. 4, e successive modificazioni, verranno definite le procedure
elettorali e il funzionamento degli Organi in sede disciplinare, nel rispetto
dei principi definiti nei commi 1 e 2. Nota all'art. 4: -
Per
il testo dell'art. 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, si veda la
nota alle premesse. Art. 5. Esami di Stato 1.
Coloro che
hanno titolo per accedere all'esame di Stato per la sezione A possono
accedere anche all'esame di Stato per la sezione B, fermo, ove previsto, il
requisito del tirocinio. 2.
Salvo
disposizioni speciali, gli esami consistono in due prove scritte di carattere
generale, una prova pratica e una prova orale. Sono esentati da una delle
prove scritte coloro i quali provengono dalla sezione B o da settori diversi
della stessa sezione e coloro che conseguono un titolo di studio all'esito di
un corso realizzato sulla base di specifiche convenzioni tra le università e
gli ordini o collegi professionali. 3.
Il
contenuto delle prove degli esami di Stato non modifica l'ambito delle
attività professionali definite dagli ordinamenti di ciascuna professione. 4.
Nulla è
innovato circa le norme vigenti relative alla composizione delle commissioni
esaminatrici e alle modalità di espletamento delle prove d'esame. Art. 6. Tirocinio 1.
Il periodo
di tirocinio, ove prescritto, può essere svolto in tutto o in parte durante
il corso degli studi secondo modalità stabilite in convenzioni stipulate fra
gli ordini o collegi e le università, ed eventualmente, con riferimento alle
professioni di cui al capo XI, con gli istituti di istruzione secondaria o
con gli enti che svolgono attività di formazione professionale o tecnica
superiore. 2.
Coloro che
hanno effettuato il periodo di tirocinio per l'accesso alla sezione B possono
esserne esentati per l'accesso alla sezione A, sulla base dei criteri fissati
con decreto del Ministro competente sentiti gli ordini e collegi. Art. 7. Valore delle classi di laurea 1.
I titoli
universitari conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello,
appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale ai fini
dell'ammissione agli esami di Stato, indipendentemente dallo specifico
contenuto di crediti formativi. 2.
I decreti
ministeriali che introducono modifiche delle classi di laurea e di laurea
specialistica definiscono anche, in conformità alla normativa vigente, la
relativa corrispondenza con i titoli previsti dal presente regolamento, quali
requisiti di ammissione agli esami di Stato. Art. 8. Salvaguardia del valore dei titoli di studio e
abilitativi conseguiti in conformità al precedente ordinamento 1.
Fatto
salvo quanto previsto dalle norme finali e transitorie contenute nel titolo
II, coloro i quali hanno conseguito o conseguiranno il diploma di laurea
regolato dall'ordinamento previgente ai decreti emanati in applicazione
dell'articolo 17, comma 95, legge 15 maggio 1997, n. 127, sono ammessi a
partecipare agli esami di Stato sia per la sezione A che per la sezione B
degli albi relativi alle professioni di cui al titolo II, ferma restando la
necessità del tirocinio ove previsto dalla normativa previgente. 2.
Coloro i
quali, ai sensi della normativa vigente in ciascuna professione, hanno titolo
ad iscriversi all'albo professionale indipendentemente dal requisito
dell'esame di Stato, conservano tale titolo per l'iscrizione alla sezione A
dello stesso albo. 3.
I
diplomati nei corsi di diploma universitario triennale sono ammessi a
sostenere gli esami di Stato secondo la tabella A allegata al presente
regolamento. Nota all'art. 8: -
Il
comma 95 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive
modificazioni e integrazioni (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo) prevede: "95. L'ordinamento degli
studi dei corsi universitari, con esclusione del dottorato di ricerca, e'
disciplinato dagli atenei, con le modalità di cui all'art. 11, commi 1 e 2,
della legge 19 novembre 1990, n. 341, in conformità a criteri generali
definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia,
sentiti il Consiglio universitario nazionale e le commissioni parlamentari
competenti, con uno o più decreti del Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri
interessati, limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali
il medesimo concerto è previsto alla data di entrata in vigore della presente
legge, ovvero da disposizioni dei commi da 96 a 119 del presente articolo. I
decreti di cui al presente comma determinano altresì: a)
con
riferimento ai corsi di cui al presente comma, accorpati per aree omogenee,
la durata, anche eventualmente comprensiva dei percorso formativo già svolto,
l'eventuale serialità dei predetti corsi e dei relativi titoli, gli obiettivi
formativi qualificanti, tenendo conto degli sbocchi occupazionali e della
spendibilità a livello internazionale, nonché la previsione di nuove
tipologie di corsi e di titoli universitari, in aggiunta o in sostituzione a
quelli determinati dagli articoli 1, 2, 3, comma 1 e 4, comma 1, della legge
19 novembre 1990, n. 341, anche modificando gli ordinamenti e la durata di
quelli di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, in corrispondenza
di attività didattiche di base, specialistiche, di perfezionamento scientifico,
di alta formazione permanente e ricorrente; b)
modalità
e strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilità degli studenti,
nonché la più ampia informazione sugli ordinamenti degli studi, anche
attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici; c)
modalità
di attivazione da parte di università italiane, in collaborazione con atenei
stranieri, dei corsi universitari di cui al presente comma, nonché di
dottorati di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al capo II del
titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382.". Titolo secondo - DISCIPLINA DEL SINGOLI ORDINAMENTI Capo I : Attività professionali Art. 9. Attività professionali 1.
L'elencazione
delle attività professionali compiuta nel Titolo II, per ciascuna
professione, non pregiudica quanto forma oggetto dell'attività di altre
professioni ai sensi della normativa vigente. Capo II : Professione di dottore agronomo e dottore forestale Art. 10. Sezioni e titoli professionali 1.
Nell'albo
professionale dell'ordine dei dottori agronomi e dottori forestali sono
istituite la sezione A e la sezione B. 2.
Agli
iscritti nella sezione A spetta il titolo di dottore agronomo e dottore
forestale. 3.
La sezione
B è ripartita nei seguenti settori: a)
agronomo e
forestale; b)
zoonomo; c)
biotecnologico
agrario. 4.
Agli
iscritti nella sezione B spettano i seguenti titoli professionali: a)
agronomo e
forestale iunior; b)
zoonomo; c)
biotecnologo
agrario. 5.
L'iscrizione
all'albo professionale dell'ordine dei dottori agronomi e dottori forestali
e' accompagnata, rispettivamente, dalle dizioni "sezione A - dottori
agronomi e dottori forestali" e "sezione B - agronomi e forestali
iuniores", "sezione B - zoonomi", "sezione B -
biotecnologi agrari". Art. 11. Attività professionali 1.
Formano
oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione A, ai sensi e
per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve
e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attività
indicate nei commi 2, 3 e 4, le altre attività previste dall'articolo 2 della
legge 10 febbraio 1992, n. 152. 2.
Formano
oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione B, settore
agronomo e forestale, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma
2, restando immutate le riserve e attribuzioni, già stabilite dalla vigente
normativa, le seguenti attività: a)
la
progettazione di elementi dei sistemi agricoli, agroalimentari, zootecnici,
forestali ed ambientali; b)
la
consulenza nei settori delle produzioni vegetali, animali e silvicolturali,
delle trasformazioni alimentari, della commercializzazione dei relativi
prodotti, della ristorazione collettiva, dell'agriturismo e del turismo
rurale, della difesa dell'ambiente rurale e naturale, della pianificazione del
territorio rurale, del verde pubblico e privato, del paesaggio; c)
la
collaborazione alla progettazione dei sistemi complessi, agricoli,
agroalimentari, zootecnici, forestali ed ambientali; d)
le
attività estimative relative alle materie di competenza; e)
le attività
catastali, topografiche e cartografiche; f)
le
attività di assistenza tecnica, contabile e fiscale alla produzione di beni e
mezzi tecnici agricoli, agroalimentari, forestali e della difesa ambientale; g)
il
patrocinio nelle commissioni tributarie per le materie di competenza; h)
la
certificazione di qualità e le analisi delle produzioni vegetali, animali e
forestali sia primarie che trasformate, nonché quella ambientale; i)
le
attività di difesa e di recupero dell'ambiente, degli ecosistemi agrari e
forestali, la lotta alla desertificazione, nonché la conservazione e
valorizzazione della biodiversità vegetale, animale e dei microrganismi. 3.
Formano
oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione B, settore
zoonomo, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando
immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le
seguenti attività: a)
la
pianificazione aziendale e industriale nel settore delle produzioni animali; b)
la
consulenza nei settori delle produzioni animali, delle trasformazioni e della
commercializzazione dei prodotti di origine animale; c)
la
direzione di aziende zootecniche, faunistiche e venatorie e
dell'acquacoltura; d)
le
attività di assistenza tecnica, contabile e fiscale, alla produzione di beni
e mezzi tecnici del settore delle produzioni animali; e)
la
certificazione del benessere animale; f)
la
riproduzione animale, comprendente le attività di inseminazione strumentale e
di impianto embrionale in tutte le specie zootecniche e di sincronizzazione
dei calori; g)
l'esecuzione
delle terapie negli animali zootecnici, sotto il controllo e la guida del
medico veterinario; h)
le
attività di difesa dell'ambiente e di conservazione della biodiversità
animale e dei microrganismi. 4.
Formano
oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione B, settore
biotecnologico agrario, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1,
comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla
vigente normativa, le seguenti attività: a)
la
consulenza nei settori delle produzioni vegetali ed animali, con particolare
riferimento all'impiego corretto di biotecnologie; b)
la
consulenza per la certificazione della qualità genetica dei prodotti
alimentari sia per gli animali che per l'uomo, in particolare per la
tracciabilità di organismi geneticamente modificati (OGM) nelle filiere
agroalimentari; c)
la
consulenza nei settori delle tecnologie e trasformazioni alimentari e dei
prodotti agricoli non alimentari con particolare riferimento al corretto
impiego di biotecnologie; d)
la
certificazione con l'impiego di biotecnologie innovative della qualità e del
controllo nella sanità e provenienza dei prodotti agricoli, compresi quelli
per l'alimentazione umana e animale; e)
le
consulenze relative all'uso di biotecnologie per la certificazione varietale
degli organismi vegetali; f)
la
consulenza per l'uso di biotecnologie innovative per la diagnostica di
patologie virali, batteriche e fungine nei vegetali; g)
la
consulenza per il monitoraggio ambientale in campo agroalimentare, mediante
l'uso di tecniche biotecnologiche innovative; h)
le
attività di assistenza tecnica, contabile e fiscale alla produzione di mezzi
tecnici dei settori delle biotecnologie innovative negli ambiti
agroalimentari; i)
il
patrocinio nelle commissioni tributarie per le materie di competenza. Nota all'art. 11: -
Il
testo dell'art. 2 della legge 10 febbraio 1992, n. 152 (Modifiche ed
integrazioni alla legge 7 gennaio 1976, n. 3, e nuove norme concernenti
l'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale), è
il seguente: "Art. 2. - 1. Sono di
competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali le attività volte a
valorizzare e gestire i processi produttivi agricoli, zootecnici e forestali,
a tutelare l'ambiente e, in generale, le attività riguardanti il mondo
rurale. In particolare, sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori
forestali: a)
la
direzione, l'amministrazione, la gestione, la contabilità, la curatela e la
consulenza, singola o di gruppo, di imprese agrarie, zootecniche e forestali
e delle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la
commercializzazione dei relativi prodotti; b)
lo
studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la
misura, la stima, la contabilità e il collaudo delle opere di trasformazione
e di miglioramento fondiario, nonché delle opere di bonifica e delle opere di
sistemazione idraulica e forestale, di utilizzazione e regimazione delle
acque e di difesa e conservazione del suolo agrario, semprechè queste ultime,
per la loro natura prevalentemente extraagricola o per le diverse
implicazioni professionali non richiedano anche la specifica competenza di
professionisti di altra estrazione; c)
lo
studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la
misura, la stima, la contabilità e il collaudo di opere inerenti ai
rimboschimenti, alle utilizzazioni forestali, alle piste da sci ed
attrezzature connesse, alla conservazione della natura, alla tutela del
paesaggio ed all'assestamento forestale; d)
la
progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la
stima, la contabilità ed il collaudo, compresa la certificazione statica ed
antincendio, dei lavori relativi alle costruzioni rurali e di quelli
attinenti alle industrie agrarie e forestali, anche se iscritte al catasto
edilizio urbano ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 27 aprile
1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n.
165, nonché dei lavori relativi alle opere idrauliche e stradali di
prevalente interesse agrario e forestale ed all'ambiente rurale, ivi compresi
gli invasi artificiali che non rientrano nelle competenze del servizio dighe
del Ministero dei lavori pubblici; e)
tutte
le operazioni dell'estimo in generale e, in particolare, la stima e i rilievi
relativi a beni fondiari, capitali agrari, produzioni animali e vegetali
dirette o derivate, mezzi di produzione, acque, danni, espropriazioni,
servitù nelle imprese agrarie, zootecniche e forestali e nelle industrie per
l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi
prodotti; f)
i
bilanci, la contabilità, gli inventari e quant'altro attiene alla
amministrazione delle aziende e imprese agrarie, zootecniche e forestali o di
trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti e
all'amministrazione delle associazioni di produttori, nonché le consegne e
riconsegne di fondi rustici; g)
l'accertamento
di qualità e quantità delle produzioni agricole, zootecniche e forestali e
delle relative industrie, anche in applicazione della normativa comunitaria,
nazionale e regionale; h)
la
meccanizzazione agrario-forestale e la relativa attività di sperimentazione e
controllo nel settore applicativo; i)
i
lavori e gli incarichi riguardanti la coltivazione delle piante, la difesa
fitoiatrica, l'alimentazione e l'allevamento degli animali, nonché la
conservazione, il commercio, l'utilizzazione e la trasformazione dei relativi
prodotti; l)
lo
studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la
misura, la stima, la contabilità ed il collaudo dei lavori relativi alla
tutela del suolo, delle acque e dell'atmosfera, ivi compresi i piani per lo
sfruttamento ed il recupero di torbiere e di cave a cielo aperto, le opere
attinenti all'utilizzazione ed allo smaltimento sul suolo agricolo di
sottoprodotti agro-industriali e di rifiuti urbani, nonché la realizzazione
di barriere vegetali antirumore; m)
i
lavori catastali, topogratici e cartografici sia per il catasto rustico che
per il catasto urbano; n)
la
valutazione per la liquidazione degli usi civici e l'assistenza della parte
nella stipulazione di contratti individuali e collettivi nelle materie di
competenza; o)
le
analisi fisico-chimico-microbiologiche del suolo, i mezzi di produzione e dei
prodotti agricoli, zootecnici e forestali e le analisi, anche organolettiche,
dei prodotti agro-industriali e l'interpretazione delle stesse; p)
la
statistica, le ricerche di mercato, il marketing, le attività relative alla
cooperazione agricolo-forestale, alla industria di trasformazione dei
prodotti agricoli, zootecnici e forestali ed alla loro commercializzazione,
anche organizzata in associazioni di produttori, in cooperative e in
consorzi; q)
gli
studi di assetto territoriale ed i piani zonali, urbanistici e paesaggistici;
la programmazione, per quanto attiene alle componenti agricolo-forestali ed
ai rapporti citta-campagna; i piani di sviluppo di settore e la redazione nei
piani regolatori di specifici studi per la classificazione del territorio
rurale, agricolo e forestale; r)
lo
studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima,
la contabilità ed il collaudo di lavori inerenti alla pianificazione
territoriale ed ai piani ecologici per la tutela dell'ambiente; la
valutazione di impatto ambientale ed il successivo monitoraggio per quanto
attiene agli effetti sulla flora e la fauna; i piani paesaggistici e
ambientali per lo sviluppo degli ambiti naturali, urbani ed extraurbani; i
piani ecologici e i rilevamenti del patrimonio agricolo e forestale; s)
lo
studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima,
la contabilità ed il collaudo di lavori inerenti alla valutazione delle
risorse idriche ed ai piani per la loro utilizzazione sia a scopo irriguo che
per le necessità di approvvigionamento nel territorio rurale; t)
lo
studio, la progettazione, la direzione e il collaudo di interventi e di piani
agrituristici e di acquacoltura; u)
la
progettazione e la direzione dei lavori di costruzioni rurali in zone
sismiche di cui agli articoli 17 e l8 della legge 2 febbraio 1974, n. 64; v)
la
progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la
contabilità ed il collaudo di lavori relativi al verde pubblico, anche
sportivo, e privato, ai parchi naturali urbani e extraurbani, nonché ai
giardini e alle opere a verde in generale; z)
il
recupero paesaggistico e naturalistico; la conservazione di territori rurali,
agricoli e forestali; il recupero di cave e discariche nonché di ambienti
naturali; aa)
le
funzioni peritali e di arbitrato in ordine alle attribuzioni indicate nelle
lettere precedenti; bb)
l'assistenza
e la rappresentanza in materia tributaria e le operazioni riguardanti il
credito e il contenzioso tributario attinenti alle materie indicate nelle
lettere precedenti; cc)
le
attività, le operazioni e le attribuzioni comuni con altre categorie
professionali ed in particolare quelle richiamate nell'art. 19 del regio
decreto 11 febbraio 1929, n. 274, ivi comprese quelle elencate sotto le
lettere a), d), f), m), n) dell'art. 16 del medesimo regio decreto n. 274 del
1929 e quelle di cui all'art. 1 del regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229,
ed agli articoli 1 e 2 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nei limiti delle
competenze dei geometri. 2. I dottori agronomi e i dottori
forestali hanno la facoltà di svolgere le attività di cui al comma 1 anche in
settori diversi da quelli ivi indicati quando siano connesse o dipendenti da
studi o lavori di loro specifica competenza. 3.
Per
gli incarichi di notevole complessità sono ammessi i lavori di gruppo,
formato da più professionisti, se necessario ed opportuno anche di categorie
professionali diverse, responsabili con firma congiunta. Sono di norma da
espletare in collaborazione di gruppo interdisciplinare gli incarichi
relativi alle bonifiche con impianti idraulici di notevole portata, quelli
relativi alla difesa del suolo ed alla regimazione delle acque se attuate con
strutture complesse e su aree di notevole estensione, nonché gli incarichi
relativi alla pianificazione che non sia limitata all'aspetto agricolo e
rurale, con particolare riguardo ai piani regolatori generali ed ai programmi
di fabbricazione. 4.
L'elencazione
di cui al comma 1 non pregiudica l'esercizio di ogni altra attività
professionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali, né di quanto può
formare oggetto dell'attività professionale di altre categorie a norma di
leggi e regolamenti.". Art. 12. Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e
relativa prova 1.
L'iscrizione
nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato. 2.
Per
l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso di laurea
specialistica in una delle seguenti classi: a)
classe 3/S
- Architettura del paesaggio; b)
classe 4/S
- Architettura e ingegneria edile; c)
classe 7/S
- Biotecnologie agrarie; d)
classe
38/S - Ingegneria per l'ambiente e il territorio; e)
classe
54/S - Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale; f)
classe
74/S - Scienze e gestione delle risorse rurali e forestali; g)
classe
77/S - Scienze e tecnologie agrarie; h)
classe
78/S - Scienze e tecnologie agroalimentari; i)
classe
79/S - Scienze e tecnologie agrozootecniche; j)
classe
82/S - Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio; m)
classe 88/S
- Scienze per la cooperazione allo sviluppo. 3.
L'esame di
Stato è articolato in due prove scritte, una prova pratica e una orale. Le
prove di esame di Stato per l'accesso alla sezione A vertono sugli stessi
argomenti previsti per l'accesso alla sezione B, prevedendo una maggiore
complessità correlata alla più elevata competenza professionale. Art. 13. Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e
relativa prova 1.
L'iscrizione
nella sezione B è subordinata al superamento di apposito esame di Stato. 2.
Per
l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea in una
delle seguenti classi: a)
per
l'iscrizione al settore agronomo e forestale: 1)
classe 7 -
Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale; 2)
classe 20
- Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali; b)
per
l'iscrizione al settore zoonomo: 1)
classe 40
- Scienze e tecnologie zootecniche e delle produzioni animali; c)
per
l'iscrizione al settore biotecnologico agrario: 1)
classe 1 -
Biotecnologie. 3.
L'esame di
Stato è articolato nelle seguenti prove: a)
una prima
prova scritta concernente le tecnologie nei settori delle produzioni
vegetali, produzioni animali, gestione silvocolturale, trasformazioni
agroalimentari e biotecnologie agrarie; b)
una
seconda prova scritta nelle materie caratterizzanti il corso di laurea e il
relativo percorso formativo; c)
una prova
pratica articolata: 1)
per il
settore agronomo e forestale - indirizzo agronomico, in un elaborato di
pianificazione territoriale ambientale ovvero in un progetto di un'opera semplice
di edilizia rurale corredati da analisi economico estimative ed eseguiti con
"Computer Aided Design" (CAD); analisi e certificazione di qualità
dei prodotti agroalimentari; 2)
per il
settore agronomo e forestale - indirizzo forestale, in un progetto di massima
dell'impianto o recupero di bosco con le opere edilizie necessarie, corredato
da disegni ed elaborati economico estimativi; analisi e certificazione di
qualità dei prodotti agroalimentari; 3)
per il
settore zoonomo, in un piano di assistenza tecnica per un'azienda zootecnica
corredato da analisi economica e da piani di alimentazione eseguiti con
l'ausilio dello strumento informatico; 4)
per il
settore biotecnologico agrario in un'analisi di acidi nucleici o di proteine
di organismi vegetali o animali o di prodotti derivati e nella
interpretazione dei risultati anche con l'impiego dello strumento
informatico; d)
una prova
orale concernente in generale la conoscenza della legge e della deontologia
professionale. Inoltre: 1)
per il
settore agronomo e forestale - indirizzo agronomico, essa verte sulla
conoscenza dell'agronomia generale, delle coltivazioni erbacee ed arboree,
della loro difesa dagli agenti infettivi e dai parassiti microbici, vegetali
e animali, delle produzioni animali, dell'economia aziendale, dell'estimo
rurale e del catasto, delle principali tecnologie delle trasformazioni
alimentari, delle scienze del territorio, dell'idraulica agraria, della
meccanizzazione agraria, dell'edilizia rurale, del diritto agrario e della
principale legislazione nazionale ed europea relativa al settore
agro-alimentare; 2)
per il
settore agronomo e forestale - indirizzo forestale, essa verte sulla
silvicoltura generale e speciale, sulla difesa degli ecosistemi forestali dai
parassiti microbici, animali e vegetali, sulle tecniche dell'agricoltura
montana, sull'agrosilvopastoralismo, sulla zootecnia degli animali selvatici,
sull'acquacoltura montana, sull'economia e sull'estimo forestale e
dendrometria, sulla tecnologia del legno e delle industrie silvane, sulle
sistemazioni idraulico forestali, sulla pianificazione del territorio
forestale, sulle costruzioni forestali, sulla meccanizzazione forestale e sui
cantieri, sulle fonti del diritto forestale e sulle principali leggi che
regolano il settore in Italia e nella Unione europea; 3)
per il
settore zoonomo essa verte sulla conoscenza dell'agronomia generale e delle
coltivazioni foraggere, del miglioramento genetico degli animali zootecnici,
dell'alimentazione e nutrizione animale, delle tecnologie di allevamento di
tutte le specie zootecniche, della tecnica mangimistica, dell'ispezione degli
alimenti di origine animale, dell'igiene degli allevamenti e delle principali
patologie animali, della riproduzione animale, delle tecnologie di
trasformazione dei prodotti di origine animale, della certificazione e
tracciabilità delle filiere dei prodotti di origine animale, della
meccanizzazione zootecnica, dell'economia zootecnica e della principale
legislazione zootecnica in Italia e nella Unione europea; 4)
per il
settore biotecnologico agrario essa verte sulla conoscenza della biochimica
agraria e della fisiologia delle piante coltivate, delle principali
caratteristiche delle molecole informazionali, della agronomia generale,
delle coltivazioni erbacee e arboree, della zootecnica generale, della difesa
delle piante da patogeni vegetali e animali, delle principali trasformazioni
agroalimentani, dell'economia aziendale e della legislazione nazionale ed
europea relativa al settore biotecnologico agrario. Art. 14. Norme finali e transitorie 1.
Gli
attuali appartenenti all'ordine dei dottori agronomi e dottori forestali sono
iscritti nella sezione A dell'albo dei dottori agronomi e dottori forestali. 2.
Coloro i
quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di entrata
in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A. 3.
Coloro i
quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato
indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono
iscriversi nella sezione A. Capo III : Professione di architetto, pianificatore paesaggista e
conservatore Art. 15. Sezioni e titoli professionali 1.
Nell'albo
professionale dell'ordine degli architetti, che assume la denominazione:
"Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e
conservatori", sono istituite la sezione A e la sezione B. 2.
La sezione
A è ripartita nei seguenti settori: a)
architettura; b)
pianificazione
territoriale; c)
paesaggistica; d)
conservazione
dei beni architettonici ed ambientali. 3.
Agli
iscritti nella sezione A spettano i seguenti titoli professionali: a)
agli
iscritti nel settore "architettura" spetta il titolo di architetto; b)
agli
iscritti nel settore "pianificazione territoriale" spetta il titolo
di pianificatore territoriale; c)
agli iscritti
nel settore "paesaggistica" spetta il titolo di paesaggista; d)
agli
iscritti nel settore "conservazione dei beni architettonici ed
ambientali" spetta il titolo di conservatore dei beni architettonici ed
ambientali. 4.
La sezione
B è ripartita nei seguenti settori: a)
architettura; b)
pianificazione. 5.
Agli
iscritti nella sezione B spettano i seguenti titoli professionali: a)
agli
iscritti nel settore "architettura" spetta il titolo di architetto
iunior; b)
agli
iscritti nel settore "pianificazione" spetta il titolo di pianificatore
iunior. 6.
L'iscrizione
all'albo professionale e' accompagnata dalle dizioni: "sezione A -
settore architettura", "sezione A – settore pianificazione
territoriale", "sezione A - settore paesaggistica",
"sezione A - settore conservazione dei beni architettonici ed
ambientali", "sezione B - settore architettura", "sezione
B – settore pianificazione". Art. 16. Attività professionali 1.
Formano
oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A - settore
"architettura", ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1,
comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla
vigente normativa, le attività già stabilite dalle disposizioni vigenti
nazionali ed europee per la professione di architetto, ed in particolare quelle
che implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali. 2.
Formano
oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A - settore
"pianificazione territoriale": a)
la
pianificazione del territorio, del paesaggio, dell'ambiente e della città; b)
lo
svolgimento e il coordinamento di analisi complesse e specialistiche delle
strutture urbane, territoriali, paesaggistiche e ambientali, il coordinamento
e la gestione di attività di valutazione ambientale e di fattibilità dei
piani e dei progetti urbani e territoriali; c)
strategie,
politiche e progetti di trasformazione urbana e territoriale. 3.
Formano
oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A - settore
"paesaggistica": a)
la progettazione
e la direzione relative a giardini e parchi; b)
la
redazione di piani paesistici; c)
il
restauro di parchi e giardini storici, contemplati dalla legge 20 giugno
1909, n. 364, ad esclusione delle loro componenti edilizie. 4.
Formano
oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A - settore
"conservazione dei beni architettonici ed ambientali": a)
la
diagnosi dei processi di degrado e dissesto dei beni architettonici e
ambientali e la individuazione degli interventi e delle tecniche miranti alla
loro conservazione. 5.
Formano
oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi
e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le
riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa: a)
per il
settore "architettura": 1)
le
attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla
collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e
collaudo di opere edilizie, comprese le opere pubbliche; 2)
la
progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la misura, la
contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con
l'uso di metodologie standardizzate; 3)
i rilievi
diretti e strumentali sull'edilizia attuale e storica. b)
per il
settore "pianificazione": 1)
le
attività basate sull'applicazione delle scienze volte al concorso e alla
collaborazione alle attività di pianificazione; 2)
la
costruzione e gestione di sistemi informativi per l'analisi e la gestione
della città e del territorio; 3)
l'analisi,
il monitoraggio e la valutazione territoriale ed ambientale; 4)
procedure
di gestione e di valutazione di atti di pianificazione territoriale e
relativi programmi complessi. Nota all'art. 16: -
La
legge 20 giugno 1909, n. 364, reca: "Norme per l'inalienabilità delle
antichità e delle belle arti". Art. 17. Esami di Stato per
l'iscrizione nella sezione A e relative prove 1.
L'iscrizione
nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato. 2.
Per
l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea
specialistica in una delle seguenti classi: a)
per
l'iscrizione nel settore "architettura": 1)
classe 4/S
- Architettura e ingegneria edile - corso di laurea corrispondente alla
direttiva 85/384/CEE; b)
per l'iscrizione
nel settore "pianificazione territoriale": 1)
classe
54/S - Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale; 2)
classe 4/S
- Architettura e ingegneria edile; c)
per
l'iscrizione nel settore "paesaggistica": 1)
classe 3/S
- Architettura del paesaggio; 2)
classe 4/S
- Architettura e ingegneria edile; 3)
classe
82/S - Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio; d)
per
l'iscrizione nel settore "conservazione dei beni architettonici ed
ambientali": 1)
classe
10/S - Conservazione dei beni architettonici e ambientali; 2)
classe 4/S
- Architettura e ingegneria edile. 3.
L'esame di
Stato e' articolato nelle seguenti prove: a)
per
l'iscrizione nel settore "architettura": 1)
una prova
pratica avente ad oggetto la progettazione di un'opera di edilizia civile o
di un intervento a scala urbana; 2)
una prova
scritta relativa alla giustificazione del dimensionamento strutturale o
insediativo della prova pratica; 3)
una
seconda prova scritta vertente sulle problematiche culturali e conoscitive
dell'architettura; 4)
una prova
orale consistente nel commento dell'elaborato progettuale e
nell'approfondimento delle materie oggetto delle prove scritte, nonché sugli
aspetti di legislazione e deontologia professionale; b)
per
l'iscrizione nel settore "pianificazione territoriale": 1)
una prova
pratica avente ad oggetto l'analisi tecnica dei fenomeni della città e del
territorio o la valutazione di piani e programmi di trasformazione urbana,
territoriale ed ambientale; 2)
una prova
scritta in materia di legislazione urbanistica; 3)
una
discussione sulle materie oggetto della prova scritta e pratica, nonché sugli
aspetti di legislazione e deontologia professionale; c)
per
l'iscrizione nel settore "paesaggistica": 1)
una prova
pratica avente ad oggetto le tematiche paesaggistiche ed ambientali; 2)
una prova
scritta su temi di cultura ambientale e paesaggistica; 3)
una
discussione sulle materie oggetto della prova scritta e pratica, nonché sugli
aspetti di legislazione e deontologia professionale; d)
per
l'iscrizione nel settore "conservazione dei beni architettonici e ambientali": 1)
due prove
scritte su temi di cultura e tecnica della conservazione; 2)
una
discussione sulle materie oggetto delle prove scritte,nonché sugli aspetti di
legislazione e deontologia professionale. 4.
Gli
iscritti nella sezione B ammessi a sostenere l'esame di Stato per
l'ammissione alla sezione A sono esentati dalla prova scritta che abbia ad
oggetto materie per le quali già sia stata verificata l'idoneità del
candidato nell'accesso al settore di provenienza. 5.
Nel caso
vengano attivate, con apposite convenzioni fra ordini ed università, attività
strutturate di tirocinio professionale, adeguatamente regolamentate ed aventi
una durata massima di un anno, la partecipazione documentata a tali attività
esonera dalla prova pratica. Nota all'art. 17: -
La
direttiva 85/384/CEE reca: "Riconoscimento dei diplomi, delle
certificazioni ed altri titoli nel settore dell'architettura". Art. 18. Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e
relative prove 1.
L'iscrizione
nella sezione B e' subordinata al superamento di apposito esame di Stato. 2.
Per
l'ammissione all'esame di Stato e' richiesto il possesso della laurea in una
delle seguenti classi: a)
per il
settore "architettura": 1)
classe n.
4 - Scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile; 2)
classe n.
8 - Ingegneria civile e ambientale; b)
per il
settore "pianificazione": 1)
classe n.
7 - Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale; 2)
classe n.
27 - Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura. 3.
L'esame di
Stato e' articolato nelle seguenti prove: a)
per il settore
"architettura": 1)
una prova
pratica consistente nello sviluppo grafico di un progetto esistente o nel
rilievo a vista, e nella stesura grafica di un particolare architettonico; 2)
una prova
scritta avente ad oggetto la valutazione economico-quantitativa della prova
pratica; 3)
una
seconda prova scritta consistente in un tema o prova grafica nelle materie
caratterizzanti il percorso formativo; 4)
una prova
orale nelle materie oggetto delle prove scritte, e in legislazione e
deontologia professionale; b)
per il settore
"pianificazione": 1)
una prova
pratica avente ad oggetto l'analisi tecnica dei fenomeni della città e del
territorio o la valutazione di piani e programmi di trasformazione urbana,
territoriale ed ambientale; 2)
una prova
scritta vertente sull'analisi e valutazione della compatibilità urbanistica
di un'opera pubblica; 3)
una
seconda prova scritta consistente in un tema o prova grafica nelle materie
caratterizzanti il percorso formativo; 4)
una prova
orale nelle materie oggetto delle prove scritte e in legislazione e
deontologia professionale. 4.
Nel caso
vengano attivate, con apposite convenzioni fra ordini ed università, attività
strutturate di tirocinio professionale, adeguatamente regolamentate ed aventi
una durata massima di un anno, la partecipazione documentata a tali attività
esonera dalla prova pratica. Art. 19. Norme finali e transitorie 1.
Gli
attuali appartenenti all'ordine degli architetti sono iscritti nella sezione
A, settore "architettura". 2.
Coloro i
quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di entrata
in vigore del presente regolamento possono iscriversi alla sezione A, settore
"architettura". 3.
Coloro i
quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato
indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento
possono iscriversi alla sezione A, settore "architettura". 4.
I
possessori dei diplomi di laurea regolati dall'ordinamento previgente ai
decreti emanati in applicazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15
maggio 1997, n. 127, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato per
l'iscrizione nei settori previsti dall'articolo 14, comma 2, secondo le
seguenti corrispondenze: a)
per
l'iscrizione nel settore "pianificazione territoriale", la laurea
in scienze ambientali e la laurea in pianificazione territoriale ed
urbanistica; b)
per
l'iscrizione nel settore conservazione dei beni architettonici e ambientali,
la laurea in storia e conservazione dei beni architettonici e ambientali. Nota all'art. 19: -
Per
il testo dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, si veda
in nota all'art. 8. Capo IV : Professione di assistente sociale Art. 20. Sezioni e titoli professionali 1.
Nell'albo
professionale dell'ordine degli assistenti sociali sono istituite la sezione
A e la sezione B. 2.
Agli
iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di assistente sociale
specialista. 3.
Agli
iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di assistente
sociale. 4.
L'iscrizione
all'albo professionale degli assistenti sociali è accompagnata,
rispettivamente, dalle dizioni: "sezione degli assistenti sociali
specialisti" e "sezione degli assistenti sociali". Art. 21. Attività professionali 1.
Formano
oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A, ai sensi
e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le
riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, oltre alle
attività indicate nel comma 2, le seguenti attività professionali: a)
elaborazione
e direzione di programmi nel campo delle politiche e dei servizi sociali; b)
pianificazione,
organizzazione e gestione manageriale nel campo delle politiche e dei servizi
sociali; c)
direzione
di servizi che gestiscono interventi complessi nel campo delle politiche e
dei servizi sociali; d)
analisi e
valutazione della qualità degli interventi nei servizi e nelle politiche del
servizio sociale; e)
supervisione
dell'attività di tirocinio degli studenti dei corsi di laurea specialistica
della classe 57/S - Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi
sociali; f)
ricerca
sociale e di servizio sociale; g)
attività
didattico-formativa connessa alla programmazione e gestione delle politiche
del servizio sociale. 2.
Formano
oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi
e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le
riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le seguenti
attività: a)
attività, con
autonomia tecnico-professionale e di giudizio, in tutte le fasi
dell'intervento sociale per la prevenzione, il sostegno e il recupero di
persone, famiglie, gruppi e comunità in situazioni di bisogno e di disagio,
anche promuovendo e gestendo la collaborazione con organizzazioni di
volontariato e del terzo settore; b)
compiti di
gestione, di collaborazione all'organizzazione e alla programmazione;
coordinamento e direzione di interventi specifici nel campo delle politiche e
dei servizi sociali; c)
attività
di informazione e comunicazione nei servizi sociali e sui diritti degli
utenti; d)
attività
didattico formativa connessa al servizio sociale e supervisione del tirocinio
di studenti dei corsi di laurea della classe 6 - Scienze del servizio
sociale; e)
attività
di raccolta ed elaborazione di dati sociali e psicosociali ai fini di
ricerca. Art. 22. Esame di Stato per l'iscrizione nella sezione A e
relative prove 1.
L'iscrizione
nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato. Per
l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea
specialistica nella classe 57/S - Programmazione e gestione delle politiche e
dei servizi sociali. 2.
L'esame di
Stato è articolato nelle seguenti prove: a)
una prima
prova scritta, sui seguenti argomenti: teoria e metodi di pianificazione,
organizzazione e gestione dei servizi sociali; metodologie di ricerca nei
servizi e nelle politiche sociali; metodologie di analisi valutativa e di
supervisione di servizi e di politiche dell'assistenza sociale; b)
una
seconda prova scritta applicativa, sui seguenti argomenti: analisi valutativa
di un caso di programmazione e gestione di servizi sociali; discussione e
formulazione di piani o programmi per il raggiungimento di obiettivi
strategici definiti dalla commissione esaminatrice; c)
una prova
orale sui seguenti argomenti: discussione dell'elaborato scritto; argomenti
teorico-pratici relativi all'attività svolta durante il tirocinio;
legislazione e deontologia professionale. 3.
Agli esami
di Stato di cui al comma 1 sono ammessi anche gli assistenti sociali non in
possesso di laurea specialistica, iscritti all'albo, ai sensi della normativa
previgente, da almeno 5 anni alla data di entrata in vigore del presente
regolamento e che hanno svolto per almeno 5 anni le funzioni di cui all'articolo
20, comma 2. Art. 23. Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e
relative prove 1.
L'iscrizione
nella sezione B è subordinata al superamento di apposito esame di Stato. Per
l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea nella
classe 6 - Scienze del servizio sociale. 2.
L'esame di
Stato è articolato nelle seguenti prove: a)
una prima
prova scritta nelle seguenti materie o argomenti: aspetti teorici e
applicativi delle discipline dell'area di servizio sociale; principi,
fondamenti, metodi, tecniche professionali del servizio sociale, del
rilevamento e trattamento di situazioni di disagio sociale; b)
una
seconda prova scritta nelle seguenti materie o argomenti: principi di
politica sociale; principi e metodi di organizzazione e offerta di servizi
sociali; c)
una prova
orale, sulle seguenti materie o argomenti: legislazione e deontologia
professionale; discussione dell'elaborato scritto; esame critico
dell'attività svolta durante il tirocinio professionale; d)
una prova
pratica nelle seguenti materie o argomenti: analisi, discussione e
formulazione di proposte di soluzione di un caso prospettato dalla
commissione nelle materie di cui alla lettera a). Art. 24. Norme finali e transitorie 1.
Gli
attuali appartenenti all'ordine degli assistenti sociali sono iscritti nella
sezione B dell'albo degli assistenti sociali. 2.
Coloro i
quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di entrata
in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione B. 3.
Coloro i
quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato
indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento
possono iscriversi nella sezione B. 4.
Coloro i
quali sono in possesso della laurea sperimentale in servizi sociali conseguita
ai sensi della normativa previdente l'entrata in vigore del presente
regolamento e coloro i quali alla data di entrata in vigore del presente
regolamento hanno svolto per almeno cinque anni funzioni dirigenziali
ricomprese tra quelle di cui all'articolo 20, comma 1, possono iscriversi
nella sezione A. Capo V : Professione di attuario Art. 25. Sezioni e titoli professionali 1.
Nell'albo
degli attuari sono istituite la sezione A e la sezione B. 2.
Agli
iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di attuario. 3.
Agli
iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di attuario iunior. 4.
L'iscrizione
all'albo degli attuari è accompagnata rispettivamente dalle dizioni
"sezione degli attuari" "sezione degli attuari iuniores". Art. 26. Attività professionali 1.
Formano
oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A, ai sensi
e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le
riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, oltre alle
attività indicate nel comma 2, le seguenti attività professionali individuate
dall'articolo 3 della legge 9 febbraio 1942, n. 194: a)
la
formulazione e l'elaborazione di piani tecnici per la costituzione, la
trasformazione, il riassetto, la liquidazione di imprese ed enti di
assicurazione sulla vita e danni, di capitalizzazione e di previdenza; b)
i metodi
di organizzazione di uffici statistico-attuariali degli enti e delle imprese
di cui alla lettera a); c)
il calcolo
ed il processo valutativo delle basi tecniche, delle riserve tecniche, delle
strutture tariffarie e contributive per l'operatività tecnico-gestionale di
imprese ed enti di cui alla lettera a); d)
l'analisi
dei rischi puri di impresa e dei rischi finanziari connessi con l'esercizio
di attività assicurative e previdenziali, con configurazione dei relativi
piani strategici di controllo e di copertura; e)
l'analisi
e la revisione attuariale di bilanci e portafogli assicurativi, di bilanci
tecnici di fondi pensioni, relativi reporting e certificazioni; f)
la
progettazione tecnico-attuariale di tariffe assicurative vita e danni e di
fondi pensione; la progettazione di prodotti finanziari, lo sviluppo di
software applicativo; g)
le altre
prestazioni che implicano calcoli, revisioni, rilevazioni ed elaborazioni
tecniche d'indole matematico-attuariale, inerenti la previdenza, le
assicurazioni, ovvero operazioni di carattere finanziario. 2.
Sono
inoltre di competenza degli iscritti alla sezione A le attività professionali
previste dalle disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, ed ai
decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 174 e n. 175, e 26 maggio 1997, n. 173,
nei limiti stabiliti dalle norme stesse. 3.
Formano
oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi
e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le
riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le seguenti
attività professionali, individuate dall'articolo 3 della legge 9 febbraio
1942, n. 194: a)
la
gestione delle procedure di controllo e di validazione dei dati di portafogli
di rischi, propri dei sistemi assicurativi privati e sociali, delle strutture
e dei mercati finanziari; b)
la
gestione operativa dell'offerta di servizi finanziari, assicurativi e
previdenziali da parte di imprese assicuratrici, istituti di credito, società
di intermediazione mobiliare, società di gestione del risparmio ed altre
istituzioni operanti nel campo della finanza e della previdenza; c)
le
quantificazioni standard preordinate alla selezione delle varie forme
assicurative, di fondi di pensione, di prodotti finanziari, e al calcolo
delle riserve matematiche e dei piani di tariffe e di contribuzioni
concernenti le assicurazioni sulla vita e la previdenza sociale; d)
l'elaborazione
dei piani di ammortamento per prestiti a lunga scadenza e simili in quanto
comportino rilevazioni e accertamenti di specifica indole
matematico-finanziaria-attuariale; e)
i calcoli
e i progetti occorrenti per la valutazione di nude proprietà e di usufrutti. Nota all'art. 26: -
Il
testo vigente dell'art. 3 della legge 9 febbraio 1942, n. 194 (Disciplina
giuridica della professione di attuario) è il seguente: "Art. 3. - Formano
oggetto dell'attività professionale dell'attuario le prestazioni che
implicano calcoli, revisioni, rilevazioni ed elaborazioni tecniche d'indole
matematico-attuariale, che riguardano la previdenza sociale, le assicurazioni
ovvero operazioni di carattere finanziario. In particolare: a)
la
consulenza e le rilevazioni in materia di elaborazioni di piani tecnici per
la costituzione e trasformazione di enti di assicurazione sulla vita, di
capitalizzazione e di previdenza sociale; b)
gli
accertamenti tecnici per valutare le situazioni di bilancio e i bilanci
tecnici degli enti di cui alla lettera precedente; c)
il
calcolo delle riserve matematiche e dei piani di tariffe e di contributi
concernenti le basi tecniche delle assicurazioni sulla vita e della
previdenza sociale; d)
i
metodi di organizzazione di uffici statistico-attuariali degli enti e delle
imprese assicurative sulla vita e per la previdenza sociale, le rilevazioni e
le elaborazioni statistiche di liquidazione degli enti di cui alla lettera
a); e)
l'elaborazione
dei piani di ammortamento per prestiti a lunga scadenza in quanto comportino
rilevazioni e accertamenti di specifica indole matematico-attuariale; f)
i
calcoli e i progetti occorrenti per la valutazione di nude proprieta' e di
usufrutti; g)
le
perizie, le consulenze tecniche e gli altri incarichi relativi all'oggetto
della professione di attuario. La elencazione che precede non
pregiudica quanto può formare oggetto dell'attività professionale di altre
categorie.". -
La
legge 20 marzo 1975, n. 70, reca: "Disposizioni sul riordinamento degli
enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente". -
I
decreti legislativi del 17 marzo 1995, n 174 e 175, riguardano
rispettivamente l'attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di
assicurazione diretta sulla vita e l'attuazione della direttiva 92/49/CEE in
materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita. -
Il
decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, reca: "Attuazione della
direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese
di assicurazione". Art. 27. Esami di Stato per
l'iscrizione nella sezione A e relative prove 1.
L'iscrizione
nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato. 2.
Per l'ammissione
all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea specialistica in una
delle seguenti classi: a)
classe
19/S - Finanza; b)
classe
90/S - Statistica demografica e sociale; c)
classe
91/S - Statistica economica, finanziaria e attuariale; d)
classe 92/S
- Statistica per la ricerca sperimentale. 3.
L'esame di
Stato è articolato nelle seguenti prove: a)
una prima
prova scritta, di carattere generale, concernente gli strumenti
probabilistici, statistici e della finanza matematica, di impiego in ambito
assicurativo, finanziario e previdenziale; b)
una
seconda prova scritta su temi tecnico-attuariali e matematico-finanziari
delle assicurazioni vita, danni e della previdenza; c)
una prova
pratica, consistente nella elaborazione di un progetto tecnico-attuariale, o
di analisi valutativa di un caso aziendale, nell'ambito delle tematiche
tecnico-attuariali delle imprese d'assicurazioni e degli enti di previdenza; d)
una prova
orale su argomenti della tecnica attuariale e della finanza matematica nel
campo delle assicurazioni e della previdenza, rivolta in particolare a
verificare la cultura professionale del candidato, la sua capacità operativa
di sintesi e di comunicazione, nonché la conoscenza delle regole applicative,
delle linee guida e dei codici deontologici di settore, della legislazione
professionale. 4.
Gli
iscritti nella sezione B ammessi a sostenere l'esame di Stato per
l'iscrizione nella sezione A sono esentati dalla prima prova scritta. Art. 28. Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e
relative prove 1.
L'iscrizione
nella sezione B è subordinata al superamento di apposito esame di Stato. 2.
Per
l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea nella
classe n. 37 - Scienze statistiche. 3.
L'esame di
Stato è articolato nelle seguenti prove: a)
una prima
prova scritta, di carattere generale, concernente le metodologie quantitative
di base impiegate nell'ambito delle tematiche assicurativo-previdenziali e
finanziarie; b)
una
seconda prova scritta concernente l'analisi e la selezione di prodotti di
natura assicurativa, previdenziale e finanziaria; c)
una prova
pratica, sull'approccio tecnico-statistico o di trattamento informatico di
basi di dati, relativamente a problemi assicurativi, finanziari e
previdenziali; d)
una prova orale
basata sulla discussione di argomenti attinenti l'offerta e la gestione
tecnica dei servizi finanziari, assicurativi e previdenziali, rivolta in
particolare a verificare le conoscenze teorico-pratiche e la capacità di
comunicazione del candidato, nonché la conoscenza della legislazione e
deontologia professionale. Art. 29. Norme finali e transitorie 1.
Gli
attuali appartenenti all'ordine degli attuari vengono iscritti nella sezione
A dell'albo degli attuari. 2.
Coloro i
quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di entrata
in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A
dell'albo degli attuari. 3.
Coloro i
quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato
indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento
possono iscriversi nella sezione A dell'albo degli attuari. Capo VI : Professione di biologo Art. 30. Sezioni e titoli professionali 1.
Nell'albo
professionale dell'ordine dei biologi sono istituite la sezione A e la
sezione B. 2.
Agli
iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di biologo. 3.
Agli
iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di biologo iunior. 4.
L'iscrizione
all'albo professionale dei biologi è accompagnata, rispettivamente, dalle
dizioni: "sezione dei biologi", "sezione dei biologi
iuniores". Art. 31. Attività professionali 1.
Formano
oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A, ai sensi
e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le
riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, oltre alle
attività indicate nel comma 2, in particolare le attività che implicano l'uso
di metodologie avanzate, innovative o sperimentali, quali: a)
controllo e
studi di attività, sterilità, innocuità di insetticidi, anticrittogamici,
antibiotici, vitamine, ormoni, enzimi, sieri, vaccini, medicamenti in genere,
radioisotopi; b)
analisi
biologiche (urine, essudati, escrementi, sangue), sierologiche,
immunologiche, istologiche, di gravidanza, metaboliche e genetiche; c)
analisi e
controlli dal punto di vista biologico delle acque potabili e minerali e
valutazione dei parametri ambientali (acqua, aria, suolo) in funzione della
valutazione dell'integrità degli ecosistemi naturali; d)
identificazione
di agenti patogeni (infettanti ed infestanti) dell'uomo, degli animali e
delle piante; identificazione degli organismi dannosi alle derrate
alimentari, alla carta, al legno, al patrimonio artistico; indicazione dei
relativi mezzi di lotta; e)
identificazioni
e controlli di merci di origine biologica; f)
progettazione,
direzione lavori e collaudo di impianti relativamente agli aspetti biologici; g)
classificazione
e biologia degli animali e delle piante; h)
problemi di
genetica dell'uomo, degli animali e delle piante e valutazione dei loro
bisogni nutritivi ed energetici; i)
valutazione
di impatto ambientale, relativamente agli aspetti biologici. 2.
Formano
oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi
e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le
riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le attività che
implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali l'esecuzione con
autonomia tecnico professionale di: a)
procedure
analitico-strumentali connesse alle indagini biologiche; b)
procedure
tecnico-analitiche in ambito biotecnologico, biomolecolare, biomedico anche
finalizzate ad attività di ricerca; c)
procedure
tecnico-analitiche e di controllo in ambito ambientale e di igiene delle
acque, dell'aria, del suolo e degli alimenti; d)
procedure
tecnico-analitiche in ambito chimico-fisico, biochimico, microbiologico,
tossicologico, farmacologico e di genetica; e)
procedure
di controllo di qualità. 3.
Sono fatti
salvi gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente per lo
svolgimento delle attività professionali di cui ai commi 1 e 2 da parte dei
biologi dipendenti dalle aziende del Servizio sanitario nazionale. Art. 32. Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e
relative prove 1.
L'iscrizione
nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato. 2.
Per
l'ammissione all'esame di Stato e' richiesto il possesso della laurea
specialistica in una delle seguenti classi: a)
classe 6/S - Biologia; b)
classe 7/S
- Biotecnologie agrarie; c)
classe 8/S
- Biotecnologie industriali; d)
classe 9/S
- Biotecnologie mediche, veterinarie, e farmaceutiche; e)
classe
82/S - Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio; f)
classe
69/S - Scienze della nutrizione umana. 3. L'esame di Stato è articolato nelle
seguenti prove: g)
una prima
prova scritta in ambito biofisico, biochimico, biomolecolare, biotecnologico,
biomatematico e biostatistico, biomorfologico, clinico biologico, ambientale,
microbiologico; h)
una
seconda prova scritta nelle materie relative a igiene, management e
legislazione professionale, certificazione e gestione della qualità; i)
una prova
orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e
deontologia professionale; j)
una prova
pratica consistente in valutazioni epidemiologiche e statistiche, utilizzo di
strumenti per la gestione e valutazione della qualità, valutazione dei
risultati sperimentali ed esempi di finalizzazione di esiti. 4.
Gli
iscritti nella sezione B ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'ammissione
alla sezione A sono esentati dalla seconda prova scritta e dalla prova
pratica. Art. 33. Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e
relative prove 1.
L'iscrizione
nella sezione B è subordinata al superamento di apposito esame di Stato. 2.
Per
l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea in una
delle seguenti classi: a)
classe 12
- Scienze biologiche; b)
classe 1 -
Biotecnologie; c)
classe 27
- Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura. 3.
L'esame di
Stato è articolato nelle seguenti prove: a)
una prima
prova scritta in ambito biofisico, biochimico, biomolecolare, biomatematico e
statistico; b)
una
seconda prova scritta in ambito biomorfologico, ambientale, microbiologico,
merceologico; c)
una prova
orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e
deontologia professionale; d)
una prova
pratica consistente nella soluzione di problemi o casi coerenti con i diversi
ambiti disciplinari e nella esecuzione diretta o con mezzi informatici di
esperimenti relativi agli ambiti disciplinari di competenza. Art. 34. Norme finali e transitorie 1.
Gli
attuali appartenenti all'ordine dei biologi sono iscritti nella sezione A
dell'albo dei biologi. 2.
Coloro i
quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di entrata
in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A
dell'albo dei biologi. 3.
Coloro i
quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato
indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento
possono iscriversi nella sezione A dell'albo dei biologi. Capo VII : Professione di chimico Art. 35. Sezioni e titoli professionali 1.
Nell'albo
professionale dell'ordine dei chimici sono istituite la sezione A e la
sezione B. 2.
Agli
iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di chimico. 3.
Agli
iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di chimico iunior. 4.
L'iscrizione
all'albo professionale dei chimici è accompagnata, rispettivamente, dalle
dizioni: "sezione dei chimici", "sezione dei chimici iuniores". Art. 36. Attività professionali 1.
Formano
oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A, ai sensi
e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le
riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, oltre alle
attività indicate nel comma 2, in particolare le attività che implicano l'uso
di metodologie innovative o sperimentali, quali: a)
analisi
chimiche con qualunque metodo e a qualunque scopo destinate, su sostanze o
materiali di qualsiasi provenienza anche con metodi innovativi e loro
validazione. Relative certificazioni, pareri, giudizi o classificazioni; b)
direzione
di laboratori chimici la cui attività consista anche nelle analisi chimiche
di cui alla lettera a); c)
studio e
messa a punto di processi chimici; d)
progettazione
e realizzazione di laboratori chimici e di impianti chimici industriali,
compresi gli impianti pilota, per la lavorazione di prodotti alimentari, di
depurazione, di smaltimento rifiuti, antinquinamento; compilazione dei
progetti, preventivi, direzione dei lavori, avviamento, consegne, collaudo; e)
verifiche
di pericolosità o non pericolosità di sostanze chimiche infiammabili, nocive,
corrosive, irritanti, tossiche contenute o presenti in recipienti, reattori,
contenitori adibiti a trasporto, magazzini di deposito, reparti di produzione
e in qualsiasi ambiente di vita e di lavoro. 2.
Formano
oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi
e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve
e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le attività che
implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali: a)
analisi
chimiche di ogni specie (ossia le analisi rivolte alla determinazione della
composizione qualitativa o quantitativa della materia, quale che sia il
metodo di indagine usato), eseguite secondo procedure standardizzate da
indicare nel certificato (metodi ufficiali o standard riconosciuti e
pubblicati); b)
direzione
di laboratori chimici la cui attività consiste nelle analisi chimiche di cui
alla lettera a); c)
consulenze
e pareri in materia di chimica pura ed applicata; interventi sulla produzione
di attività industriali chimiche e merceologiche; d)
inventari
e consegne di impianti industriali per gli aspetti chimici, impianti pilota,
laboratori chimici, prodotti lavorati, prodotti semilavorati e merci in
genere; e)
consulenze
per l'implementazione o il miglioramento di sistemi di qualità aziendali per
gli aspetti chimici nonché il conseguimento di certificazioni o dichiarazioni
di conformità; giudizi sulla qualità di merci o prodotti e interventi allo
scopo di migliorare la qualità o eliminarne i difetti; f)
assunzione
della responsabilità tecnica di impianti di produzione, di depurazione, di
smaltimento rifiuti, utilizzo di gas tossici, ecc; trattamenti di
demetallizzazione dei vini con ferrocianuro di potassio secondo quanto
previsto dal decreto del Ministro per l'agricoltura e foreste, di concerto
con Ministro della sanità, del 5 settembre 1967, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 236 del 1967; g)
consulenze
e pareri in materia di prevenzione incendi; conseguimento delle
certificazioni ed autorizzazioni di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818, e
decreto ministeriale 25 marzo 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile 1985; h)
verifica
di impianti ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46; i)
consulenze
in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, relativamente agi aspetti
chimici; assunzione di responsabilità quale responsabile della sicurezza ai
sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626; l)
misure ed
analisi di rumore ed inquinamento elettromagnetico; m)
accertamenti
e verifiche su navi relativamente agli aspetti chimici; rilascio di
certificato di non pericolosità per le navi; n)
indagini e
analisi chimiche relative alla conservazione dei beni culturali e ambientali. Nota all'art. 36: -
La
legge 7 dicembre 1984, n. 818, reca: "Norme sul nullaosta provvisorio
per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli
articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative
dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco". -
Il
decreto ministeriale 25 marzo 1985, reca: "Procedure e requisiti per
l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del
Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818". -
La
legge 5 marzo 1990, n 46, contiene "Norme per la sicurezza degli
impianti". -
Il
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, prevede: "Attuazione
delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE,
90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/1988/CEE, 97/42/CE e 1999/38/CE
riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori
durante il lavoro". Art. 37. Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e
relative prove 1.
L'iscrizione
nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato. 2.
Per
l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea
specialistica in una delle seguenti classi: a)
classe
62/S - Scienze chimiche; b)
classe
81/S - Scienze e tecnologie della chimica industriale; c)
classe
14/S - Farmacia e farmacia industriale. 3.
L'esame di
Stato è articolato nelle seguenti prove: a)
una prova
scritta vertente su argomenti di chimica applicata; b)
una
seconda prova scritta vertente su argomenti di chimica industriale o
farmaceutica a scelta del candidato; c)
una prova
orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e
deontologia professionale; d)
una prova
pratica consistente in analisi chimiche. Art. 38. Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e
relative prove 1.
L'iscrizione
nella sezione B è subordinata al superamento di apposito esame di Stato. 2.
Per
l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea in una
delle seguenti classi: a)
classe 21
- Scienze e tecnologie chimiche; b)
classe 24
- Scienze e tecnologie farmaceutiche. 3.
L'esame di
Stato è articolato nelle seguenti prove: a)
una prova
scritta vertente su argomenti di chimica applicata; b)
una
seconda prova scritta vertente su argomenti di chimica industriale o
farmaceutica a scelta del candidato; c)
una prova
orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e
deontologia professionale; d)
una prova
pratica consistente in analisi chimiche. Art. 39. Norme finali e transitorie 1.
Gli
attuali appartenenti all'ordine dei chimici sono iscritti nella sezione A
dell'albo dei chimici. 2.
Coloro i
quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di entrata
in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A
dell'albo dei chimici. 3.
Coloro i
quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato
indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento
possono iscriversi nella sezione A dell'albo dei chimici. Capo VIII : Professione di geologo Art. 40. Sezioni e titoli professionali 1.
Nell'albo
professionale dell'ordine dei geologi sono istituite la sezione A e la
sezione B. 2.
Agli
iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di geologo. 3.
Agli
iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di geologo iunior. 4.
L'iscrizione
all'albo dei geologi è accompagnata dalle dizioni: "sezione dei
geologi", "sezione dei geologi iuniores". Art. 41. Attività professionali 1.
Formano
oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A, ai sensi
e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le
riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, oltre alle
attività indicate nel comma 2, in particolare le attività implicanti
assunzioni di responsabilità di programmazione e di progettazione degli
interventi geologici e di coordinamento tecnico-gestionale, nonché le
competenze in materia di analisi, gestione, sintesi ed elaborazione dei dati
relativi alle seguenti attività, anche mediante l'uso di metodologie
innovative o sperimentali: a)
il
rilevamento e la elaborazione di cartogafie geologiche, tematiche, specialistiche
e derivate, il telerilevamento, con particolare riferimento alle
problematiche geologiche e ambientali, anche rappresentate a mezzo
"Geographic Information System" (GIS); b)
l'individuazione
e la valutazione delle pericolosità geologiche e ambientali; l'analisi,
prevenzione e mitigazione dei rischi geologici e ambientali con relativa
redazione degli strumenti cartografici specifici, la programmazione e
progettazione degli interventi geologici strutturali e non strutturali,
compreso l'eventuale relativo coordinamento di strutture tecnico gestionali; c)
le
indagini geognostiche e l'esplorazione del sottosuolo anche con metodi
geofisici; le indagini e consulenze geologiche ai fini della relazione
geologica per le opere di ingegneria civile mediante la costruzione del
modello geologico-tecnico; la programmazione e progettazione degli interventi
geologici e la direzione dei lavori relativi, finalizzati alla redazione
della relazione geologica; d)
il
reperimento, la valutazione e gestione delle georisorse, comprese quelle
idriche, e dei geomateriali d'interesse industriale e commerciale compresa la
relativa programmazione, progettazione e direzione dei lavori; l'analisi, la
gestione e il recupero dei siti estrattivi dimessi; e)
le
indagini e la relazione geotecnica; f)
la
valutazione e prevenzione del degrado dei beni culturali ed ambientali per
gli aspetti geologici, e le attività geologiche relative alla loro
conservazione; g)
la
geologia applicata alla pianificazione per la valutazione e per la riduzione
dei rischi geoambientali compreso quello sismico, con le relative procedure
di qualificazione e valutazione; l'analisi e la modellazione dei sistemi
relativi ai processi geoambientali e la costruzione degli strumenti geologici
per la pianificazione territoriale e urbanistica ambientale delle georisorse
e le relative misure di salvaguardia, nonché per la tutela, la gestione e il
recupero delle risorse ambientali; la gesione dei predetti strumenti di
pianificazione, programmazione e progettazione degli interventi geologici e
il coordinamento di strutture tecnico-gestionali; h)
gli studi
d'impatto ambientali per la Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) e per la
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) limitatamente agli aspetti geologici; i)
rilievi
geodetici, topografici, oceanografici ed atmosferici, ivi compresi i rilievi
ed i parametri meteoclimatici caratterizzanti e la dinamica dei litorali; il
Telerilevamento e i Sistemi Informativi Territoriali (SIT); l) le analisi, la
caratterizzazione fisicomeccanica e la certificazione dei materiali
geologici; m)
le
indagini geopedologiche e le relative elaborazioni finalizzate a valutazioni
di uso del territorio; n)
le analisi
geologiche, idrogeologiche, geochimiche delle componenti ambientali relative
alla esposizione e vulnerabilità a fattori inquinanti e ai rischi
conseguenti; l'individuazione e la definizione degli interventi di
mitigazione dei rischi; o)
il
coordinamento della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili limitatamente
agli aspetti geologici; p)
la
funzione di Direttore responsabile in tutte le attività estrattive a cielo
aperto, in sotterraneo, in mare; q)
le
indagini e ricerche paleontologiche, petrografiche, mineralogiche,
sedimentologiche, geopedologiche, geotecniche e geochimiche; r)
la
funzione di Direttore e Garante di laboratori geotecnici; s)
le
attività di ricerca. 2.
Formano
oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi
e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le
riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le attività di
acquisizione e rappresentazione dei dati di campagna e di laboratorio, con
metodi diretti e indiretti, quali: a)
il
rilevamento e la redazione di cartografie geologiche e tematiche di base
anche rappresentate a mezzo "Geographic Information System" (GIS); b)
il
rilevamento degli elementi che concorrono alla individuazione della
pericolosità geologica e ambientale ai fini della mitigazione dei rischi,
compreso l'eventuale relativo coordinamento di strutture tecnico gestionali; c)
le
indagini geognostiche e l'esplorazione del sottosuolo anche con metodi
geofisici finalizzate alla redazione della relazione tecnico geologica; d)
il
reperimento e la valutazione delle georisorse comprese quelle idriche; e)
la
valutazione e prevenzione del degrado dei beni culturali ed ambientali
limitatamente agli aspetti geologici; f)
i
rilevamenti geologico-tecnici finalizzati alla predisposizione degli
strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale; g)
gli studi
d'impatto ambientale per la Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA)
limitatamente agli aspetti geologici; h)
i rilievi
geodetici, topografici, oceanografici ed atmosferici, ivi compresi i rilievi
ed i parametri meteoclimatici caratterizzanti e la dinamica dei litorali; i)
le analisi
dei materiali geologici; l) le esecuzioni di indagini
geopedologiche e la relativa rappresentazione cartografica; m) la funzione di Direttore responsabile
nelle attività estrattive con ridotto numero di addetti; n) le indagini e ricerche
paleontologiche, petrografiche, mineralogiche, sedimentologiche,
geopedologiche, geotecniche. Art. 42. Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e
relative prove 1.
L'iscrizione
nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato. 2.
Per
l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea
specialistica in una delle seguenti classi: a)
classe
82/S - Scienze e tecnologie per l'ambiente e territorio; b)
classe
85/S - Scienze geofisiche; c)
classe
86/S - Scienze geologiche. 3.
L'esame di
Stato è articolato nelle seguenti prove: a)
una prova
scritta concernente gli aspetti teorici delle seguenti materie: geografia
fisica, geomorfologia, geologia applicata, georisorse minerarie e
applicazioni mineralogiche-petrografiche per l'ambiente e i beni culturali,
geofisica applicata, geotecnica, tecnica e pianificazione urbanistica,
idraulica agraria e sistemazioni idraulico forestali, ingegneria e sicurezza
degli scavi, diritto amministrativo; b)
una
seconda prova scritta concernente gli aspetti applicativi delle materie di
cui alla lettera a); c)
una prova
orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e
deontologia professionale; d)
una prova
pratica, avente ad oggetto le materie di cui alla lettera a), nonché la
geologia stratigrafica e sedimentologia, e la geologia strutturale, con
particolare riguardo alla lettura, interpretazione ed elaborazione di carte e
sezioni geologiche. Art. 43. Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e
relative prove 1.
L'iscrizione
nella sezione B è subordinata al superamento di apposito esame di Stato. 2.
Per
l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea nella
classe 16 - Scienze della terra. 3.
L'esame di
Stato è articolato nelle seguenti prove: a)
una prova
scritta concernente gli aspetti tecnici delle seguenti materie: geografia
fisica, geomorfologia, geologia applicata, georisorse minerarie e
applicazioni mineralogiche-petrografiche per l'ambiente e i beni culturali,
geofisica applicata, oceanografia e fisica dell'atmosfera, topografia e
cartografia, chimica dell'ambiente e dei beni culturali, pedologia; b)
una
seconda prova scritta concernente gli aspetti applicativi delle materie di
cui alla lettera a); c)
una prova
orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e
deontologia professionale; d)
una prova
pratica avente ad oggetto le materie di cui alla lettera a). 4.
Gli
iscritti nella sezione B ammessi a sostenere l'esame di Stato per
l'ammissione alla sezione A sono esentati dalla prova pratica, nonché dalla
seconda prova scritta. Art. 44. Norme finali e transitorie 1.
Gli
attuali appartenenti all'ordine dei geologi sono iscritti nella sezione A
dell'albo geologi. 2.
Coloro i
quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di entrata
in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A
dell'albo dei geologi. 3.
Coloro i
quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato
indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento
possono iscriversi nella sezione A dell'albo dei geologi. Capo IX : Professione di ingegnere Art. 45. Sezioni e titoli professionali 1.
Nell'albo
professionale dell'ordine degli ingegneri sono istituite la sezione A e la
sezione B. Ciascuna sezione è ripartita nei seguenti settori: a)
civile e
ambientale; b)
industriale; c)
dell'informazione. 2.
Agli
iscritti nella sezione A spettano i seguenti titoli professionali: a)
agli
iscritti al settore civile e ambientale, spetta il titolo di ingegnere civile
e ambientale; b)
agli
iscritti al settore industriale, spetta il titolo di ingegnere industriale; c)
agli
iscritti al settore dell'informazione, spetta il titolo di ingegnere
dell'informazione. 3.
Agli
iscritti nella sezione B spettano i seguenti titoli professionali: a)
agli
iscritti al settore civile e ambientale, spetta il titolo di ingegnere civile
e ambientale iunior; b)
agli
iscritti al settore industriale, spetta il titolo di ingegnere industriale
iunior; c)
agli
iscritti al settore dell'informazione, spetta il titolo di ingegnere
dell'informazione iunior. 4.
L'iscrizione
all'albo professionale degli ingegneri è accompagnata dalle dizioni:
"sezione degli ingegneri - settore civile e ambientale";
"sezione degli ingegneri - settore industriale"; "sezione
degli ingegneri - settore dell'informazione"; "sezione degli
ingegneri iuniores - settore civile e ambientale"; "sezione degli
ingegneri iuniores - settore industriale"; "sezione degli ingegneri
iuniores - settore dell'informazione". Art. 46. Attività professionali 1.
Le
attività professionali che formano oggetto della professione di ingegnere
sono così ripartite tra i settori di cui all'articolo 45, comma 1: a)
per il
settore "ingegneria civile e ambientale": la pianificazione, la
progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la
gestione, la valutazione di impatto ambientale di opere edili e strutture,
infrastrutture, territoriali e di trasporto, di opere per la difesa del suolo
e per il disinquinamento e la depurazione, di opere geotecniche, di sistemi e
impianti civili e per l'ambiente e il territorio; b)
per il
settore "ingegneria industriale": la pianificazione, la
progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la
gestione, la valutazione di impatto ambientale di macchine, impianti
industriali, di impianti per la produzione, trasformazione e la distribuzione
dell'energia, di sistemi e processi industriali e tecnologici, di apparati e
di strumentazioni per la diagnostica e per la terapia medico-chirurgica; c)
per il
settore "ingegneria dell'informazione": la pianificazione, la
progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo e la
gestione di impianti e sistemi elettronici, di automazione e di generazione,
trasmissione ed elaborazione delle informazioni. 2.
Ferme
restando le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa e
oltre alle attività indicate nel comma 3, formano in particolare oggetto
dell'attività professionale degli iscritti alla sezione A, ai sensi e per gli
effetti di cui all'articolo 1, comma 2, le attività, ripartite tra i tre
settori come previsto dal comma 1, che implicano l'uso di metodologie
avanzate, innovative o sperimentali nella progettazione, direzione lavori,
stima e collaudo di strutture, sistemi e processi complessi o innovativi. 3.
Restando
immutate le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa,
formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione B, ai
sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2: a)
per il
settore "ingegneria civile e ambientale": 1)
le
attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla
collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e
collaudo di opere edilizie comprese le opere pubbliche; 2)
la
progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la contabilità e la
liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie
standardizzate; 3)
i rilievi
diretti e strumentali sull'edilizia attuale e storica e i rilievi geometrici
di qualunque natura; b)
per il
settore "ingegneria industriale": 1)
le
attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla
collaborazione alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e
collaudo di macchine e impianti, comprese le opere pubbliche; 2)
i rilievi
diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti macchine e impianti; 3)
le
attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali la
progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o di singoli
componenti di macchine, di impianti e di sistemi, nonché di sistemi e
processi di tipologia semplice o ripetitiva; c)
per il
settore "ingegneria dell'informazione": 1)
le
attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla
collaborazione alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e
collaudo di impianti e di sistemi elettronici, di automazioni e di
generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni; 2)
i rilievi
diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti impianti e sistemi
elettronici; 3)
le
attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali la
progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o componenti di
impianti e di sistemi elettronici, di automazione e di generazione,
trasmissione ed elaborazione delle informazioni, nonché di sistemi e processi
di tipologia semplice o ripetitiva. Art. 47. Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e
relative prove 1.
L'iscrizione
nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato. 2.
Per
l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea
specialistica in una delle seguenti classi: a)
per il
settore civile e ambientale: 1)
classe 4/S
- Architettura e ingegneria edile - corso di laurea corrispondente alla
direttiva 85/384/CEE; 2)
classe
28/S - Ingegneria civile; 3)
classe
38/S - Ingegneria per l'ambiente e per il territorio; b)
per il
settore industriale: 1)
classe
25/S - Ingegneria aerospaziale e astronautica; 2)
classe 26/S
- Ingegneria biomedica; 3)
classe
27/S - Ingegneria chimica; 4)
classe
29/S - Ingegneria dell'automazione; 5)
classe
31/S - Ingegneria elettrica; 6)
classe
33/S - Ingegneria energetica e nucleare; 7)
classe
34/S - Ingegneria gestionale; 8)
classe
36/S - Ingegneria meccanica; 9)
classe
37/S - Ingegneria navale; 10)
classe
61/S - Scienza e ingegneria dei materiali; c)
per il
settore dell'informazione: 1)
classe
23/S - Informatica; 2)
classe
26/S - Ingegneria biomedica; 3)
classe
29/S - Ingegneria dell'automazione; 4)
classe
30/S - Ingegneria delle telecomunicazioni; 5)
classe
32/S - Ingegneria elettronica; 6)
classe
34/S - Ingegneria gestionale; 7)
classe
35/S - Ingegneria informatica. 3.
L'esame di
Stato è articolato nelle seguenti prove: a)
una prova
scritta relativa alle materie caratterizzanti il settore per il quale e'
richiesta l'iscrizione; b)
una
seconda prova scritta nelle materie caratterizzanti la classe di laurea
corrispondente al percorso formativo specifico; c)
una prova
orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e
deontologia professionale; d)
una prova
pratica di progettazione nelle materie caratterizzanti la classe di laurea
corrispondente al percorso formativo specifico. 4.
Gli
iscritti nella sezione B ammessi a sostenere l'esame di Stato per
l'ammissione alla sezione A sono esentati dalla seconda prova scritta, purché
il settore di provenienza coincida con quello per il quale è richiesta
l'iscrizione. 5.
Per gli
iscritti ad un settore che richiedono l'iscrizione ad altro settore della stessa
sezione l'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove: a)
una prova
scritta nelle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta
l'iscrizione; b)
una prova
pratica di progettazione nelle materie caratterizzanti il settore per il
quale è richiesta l'iscrizione. Nota all'art. 47: -
Per
la direttiva 85/384/CEE si veda la nota all'art. 17. Art. 48. Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e
relative prove 1.
L'iscrizione
nella sezione B è subordinata al superamento di apposito esame di Stato. 2.
Per
l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea in una
delle seguenti classi: a)
per il
settore civile e ambientale: 1)
classe 4 -
Scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile; 2)
classe 8 -
Ingegneria civile e ambientale; b) per il settore industriale: 1)
classe 10
- Ingegneria industriale; c) per il settore dell'informazione: 1)
classe 9 -
Ingegneria dell'informazione; 2)
classe 26
- Scienze e tecnologie informatiche. 3.
L'esame di
Stato è articolato nelle seguenti prove: a)
una prova
scritta relativa alle materie caratterizzanti il settore per il quale è
richiesta l'iscrizione; b)
una
seconda prova scritta nelle materie relative ad uno degli ambiti
disciplinari, a scelta del candidato, caratterizzanti la classe di laurea
corrispondente al percorso formativo specifico; c)
una prova
orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e
deontologia professionale; d)
una prova
pratica di progettazione nelle materie relative ad uno degli ambiti
disciplinari, a scelta del candidato, caratterizzanti la classe di laurea
corrispondente al percorso formativo specifico. 4.
Per gli
iscritti ad un settore che richiedono l'iscrizione ad un altro settore della
stessa sezione l'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove: a)
una prova
scritta relativa alle materie caratterizzanti il settore per il quale è
richiesta l'iscrizione; b)
una prova
pratica di progettazione in materie caratterizzanti il settore per il quale è
richiesta l'iscrizione. Art. 49. Norme finali e transitorie 1.
Gli
attuali appartenenti all'ordine degli ingegneri vengono iscritti nella
sezione A dell'albo degli ingegneri, nonché nel settore, o nei settori, per
il quale ciascuno di essi dichiara di optare. 2.
Coloro i
quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di entrata
in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A
dell'albo degli ingegneri, nonché nel settore, o nei settori, per il quale
ciascuno di essi dichiara di optare. 3.
Coloro i
quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato
indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento
possono iscriversi nella sezione A dell'albo degli ingegneri, nonché nel
settore, o nei settori, per il quale ciascuno di essi dichiara di optare. Capo X : Professione di psicologo Art. 50. Sezioni e titoli professionali 1.
Nell'albo
professionale dell'ordine degli psicologi sono istituite la sezione A e la
sezione B. 2.
Agli
iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di psicologo. 3.
Agli
iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di psicologo iunior. 4.
L'iscrizione
all'albo professionale degli psicologi è accompagnata rispettivamente dalle
dizioni: "sezione degli psicologi", "sezione degli psicologi
iuniores". Nella sezione degli psicologi iuniores viene annotata la
specifica attività professionale dell'iscritto in coerenza con il percorso
formativo, con riferimento alle specifiche figure professionali, individuate
con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
come previsto all'articolo 52, comma 1. 5.
Qualora
gli iscritti nella sezione A abbiano conseguito la specializzazione in
psicoterapia, l'esercizio dell'attività di psicoterapeuta è annotata
nell'Albo, come previsto dalla legge 18 febbraio 1989, n. 56. Nota all'art. 50: -
Il
titolo della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è il seguente: "Ordinamento
della professione di psicologo". Art. 51. Attività professionali 1.
Formano
oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A, ai sensi
e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le
riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, oltre alle
attività indicate nel comma 2, le attività che implicano l'uso di metodologie
innovative o sperimentali, quali: a)
l'uso di
strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le
attività di abilitazione, riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico
rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità; b)
le
attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito; c)
il
coordinamento e la supervisione dell'attività degli psicologi iuniores. 2.
Formano
oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi
e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le
riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le attività di
natura tecnico-operativa in campo psicologico nei riguardi di persone,
gruppi, organismi sociali e comunità, da svolgere alle dipendenze di soggetti
pubblici e privati e di organizzazioni del terzo settore o come libero
professionista. In particolare lo psicologo iunior: a)
partecipa
alla programmazione e alla verifica di interventi psicologici e psicosociali; b)
realizza
interventi psico-educativi volti a promuovere il pieno sviluppo di
potenzialità di crescita personale, di inserimento e di partecipazione
sociale; c)
utilizza
il colloquio, le interviste, l'osservazione, i tesi psicologici e altri
strumenti di analisi, ai fini della valutazione del comportamento, della personalità,
dei processi cognitivi e di interazione sociale, delle opinioni e degli
atteggiamenti, dell'idoneità psicologica a specifici compiti e condizioni; d)
utilizza
con persone disabili strumenti psicologici per sviluppare o recuperare
competenze funzionali di tipo cognitivo, pratico, emotivo e relazionale, per
arrestare la regressione funzionale in caso di malattie croniche, per
reperire formule facilitanti alternative; e)
utilizza
strumenti psicologici per l'orientamento scolastico-professionale, la gestione
e lo sviluppo delle risorse umane; f)
utilizza
strumenti psicologici ed ergonomici per rendere più efficace e sicuro
l'operare con strumenti, il comportamento lavorativo e nel traffico, per
realizzare interventi preventivi e formativi sulle tematiche della sicurezza
con individui, gruppi e comunità, per modificare e migliorare il
comportamento in situazione di persone o gruppi a rischio; g)
cura la
raccolta, il caricamento e l'elaborazione statistica di dati psicologici ai
fini di ricerca. Art. 52. Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A 1.
L'iscrizione
nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato. 2.
Per
l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea
specialistica nella classe 58/S - Psicologia, oltre a un tirocinio della
durata di un anno. 3.
L'esame di
Stato è articolato nelle seguenti prove: a)
una prima
prova scritta sui seguenti argomenti: aspetti teorici e applicativi avanzati
della psicologia; pregettazione di interventi complessi su casi individuali,
in ambito sociale o di grandi organizzazioni, con riferimento alle
problematiche della valutazione e dello sviluppo delle potenzialità
personali; b)
una
seconda prova scritta sui seguenti argomenti: progettazione di interventi
complessi con riferimento alle problematiche della valutazione dello sviluppo
delle potenzialità dei gruppi, della prevenzione del disagio psicologico,
dell'assistenza e del sostegno psicologico, della riabilitazione e della
promozione della salute psicologica; c)
una prova
scritta applicativa, concernente la discussione di un caso relativo ad un
progetto di intervento su individui ovvero in strutture complesse; d)
una prova
orale sugli argomenti della prova scritta e su questioni teorico-pratiche
relative all'attività svolta durante il tirocinio professionale, nonché su
aspetti di legislazione e deontologia professionale. Art. 53. Esami di Stato per l'iscrizione alla sezione B 1.
L'iscrizione
alla sezione B è subordinata al superamento di apposito esame di Stato. 2.
Per
l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea nella
classe 34 - Scienze e tecniche psicologiche, oltre a un tirocinio della
durata di sei mesi. 3.
L'esame di
Stato è articolato nelle seguenti prove: a)
una prova
scritta vertente sulla conoscenza di base delle discipline psicologiche e dei
metodi di indagine e di intervento; b)
una
seconda prova scritta vertente su discipline e metodi caratterizzanti il
settore; c)
una prova
pratica in tema di definizione e articolazione dello specifico intervento
professionale all'interno di un progetto proposto dalla commissione; d)
una prova
orale consistente nella discussione delle prove scritte e della prova
pratica, e nella esposizione dell'attività svolta durante il praticantato,
nonché su aspetti di legislazione e deontologia professionale. 4.
L'iscrizione
nella sezione B avviene con l'annotazione della specifica attività
professionale, in coerenza con il percorso formativo, con riferimento alle
specifiche figure professionali individuate con decreto del Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta dell'ordine, sentita
la conferenza dei presidi delle facoltà di psicologia, ferma restando
comunque la facoltà di esercitare una qualsiasi delle attività di cui
all'articolo 51, comma 2. Art. 54. Norme finali e transitorie 1.
Al fine di
assicurare l'elezione di rappresentanti iscritti a entrambe le sezioni
dell'Albo, fino alle elezioni dei rappresentanti delle due sezioni, e
comunque non oltre il mese di febbraio 2003, sono prorogati i consigli provinciali,
regionali e nazionale nella composizione vigente alla data di entrata in
vigore del presente regolamento. 2.
Gli
attuali appartenenti all'ordine degli psicologi sono iscritti nella sezione A
dell'albo degli psicologi. 3.
Coloro i quali
sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di entrata in
vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo
degli psicologi. 4.
Coloro i
quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato indetti
prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono
iscriversi nella sezione A dell'albo degli psicologi. Capo XI : Art. 55. Professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario,
perito industriale 1.
Agli esami
di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito
industriale, oltre che con i titoli e tirocini previsti dalla normativa
vigente e dalla attuazione della legge 10 febbraio 2000, n. 30, si accede con
la laurea comprensiva di un tirocinio di sei mesi. Restano ferme le attività
professionali riservate o consentite e le prove attualmente previste per
l'esame di Stato. 2.
Le classi
di laurea che danno titolo all'accesso sono le seguenti: a)
per la
professione di agrotecnico: classi 1, 7, 8, 17, 20, 27, 40; b)
per la
professione di geometra: classi 4, 7, 8; c)
per la
professione di perito agrario: classi 1, 7, 8, 17, 20, 27, 40; d)
per la
professione di perito industriale, relativamente all'accesso alle sezioni
attualmente presenti nell'albo: le classi 4, 7, 8 (sezione edilizia); la
classe 9 (sezione elettronica e telecomunicazioni); la classe 10 (sezioni:
elettronica ed automazione; costruzioni aeronautiche; cronometria; industria
cartaria; industrie cerealicole; industria navalmeccanica; industria ottica;
materie plastiche; meccanica; metallurgia; tessile con specializzazione
produzione dei tessili; tessile con specializzazione confezione industriale;
termotecnica); la classe 16 (sezione: industrie minerarie); la classe 20
(sezione tecnologie alimentari); la classe 21 (sezioni: chimica conciaria;
chimico; chimica nucleare; industria tintoria); la classe 23 (sezioni: arti
fotografiche; arti grafiche); la classe 25 (sezioni: energia nucleare; fisica
industriale); la classe 26 (sezione informatica) e la classe 42 (sezione
disegno di tessuti). 3.
Possono,
altresì, partecipare agli esami di Stato per le predette professioni coloro i
quali, in possesso dello specifico diploma richiesto dalla normativa per
l'iscrizione nei rispettivi albi, abbiano frequentato con esito positivo,
corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, a norma del decreto del
Ministro della pubblica istruzione 31 ottobre 2000, n. 436, recante norme di
attuazione dell'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, della durata
di quattro semestri, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi
coerenti con le attività libero professionali previste dall'albo cui si
chiede di accedere. 4.
Agli
iscritti con il titolo di laurea di cui al comma 2 spetta il titolo
professionale rispettivamente di agrotecnico laureato, geometra laureato,
perito agrario laureato, perito industriale laureato. Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato
a Roma, addì 5 giugno 2001 CIAMPI Amato, Presidente del
Consiglio dei Ministri Fassino, Ministro della
giustizia Visto, il Guardasigilli:
Castelli Registrato
alla Corte dei conti il 20 luglio 2001 Ufficio
di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni
culturali, registro n. 6, foglio n. 21 Nota all'art. 55: -
La
legge 10 febbraio 2000, n. 30, reca: "Legge-quadro in materia di
riordino dei cicli dell'istruzione". -
Il
decreto del Ministro della pubblica istruzione 31 ottobre 2000, n. 436,
prevede: "Norme di attuazione dell'art. 69 della legge 17 maggio 1999,
n. 144, concernente l'istruzione e la formazione tecnica superiore
(IFTS)". -
Si
riporta il testo dell'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in
materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi
all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni
per il riordino degli enti previdenziali): "Art. 69. - l. Per riqualificare e ampliare l'offerta
formativa destinata ai giovani e agli adulti, occupati e non occupati,
nell'ambito del sistema di formazione integrata superiore (FIS), è istituito
il sistema della istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), al quale
si accede di norma con il possesso del diploma di scuola secondaria
superiore. Con decreto adottato di concerto dai Ministri della pubblica
istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, sentita la Conferenza unificata di cui al
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti le condizioni di
accesso ai corsi dell'IFTS per coloro che non sono in possesso del diploma di
scuola secondaria superiore, gli standard dei diversi percorsi dell'IFTS, le
modalità che favoriscono l'integrazione tra i sistemi formativi di cui
all'art. 68 e determinano i criteri per l'equipollenza dei rispettivi
percorsi e titoli; con il medesimo decreto sono altresì definiti i crediti
formativi che vi si acquisiscono e le modalità della loro certificazione e
utilizzazione, a norma dell'art. 142, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 2. Le regioni programmano l'istituzione dei corsi dell'IFTS, che
sono realizzati con modalità che garantiscono l'integrazione tra sistemi
formativi, sulla base di linee guida definite d'intesa tra i Ministri della
pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica, la Conferenza unificata di cui al
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le parti sociali mediante
l'istituzione di un apposito comitato nazionale. Alla progettazione dei corsi
dell'IFTS concorrono università, scuole medie superiori, enti pubblici di
ricerca, centri e agenzie di formazione professionale accreditati ai sensi
dell'art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e imprese o loro
associazioni, tra loro associati anche in forma consortile. 3. La certificazione rilasciata in esito ai corsi di cui al comma
1, che attesta le competenze acquisite secondo un modello allegato alle linee
guida di cui al comma 2, è valida in ambito nazionale. 4. Gli interventi di cui al presente articolo sono programmabili
a valere sul Fondo di cui all'art. 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, nei
limiti delle risorse preordinate allo scopo dal Ministero della pubblica
istruzione, nonché sulle risorse finalizzate a tale scopo dalle regioni nei
limiti delle proprie disponibilità di bilancio. Possono concorrere allo scopo
anche altre risorse pubbliche e private. Alle finalità di cui al presente
articolo la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di
Bolzano provvedono, in relazione alle competenze e alle funzioni ad esse
attribuite, secondo quanto disposto dagli statuti speciali e dalle relative
norme di attuazione; a tal fine accedono al Fondo di cui al presente comma e
la certificazione rilasciata in esito ai corsi da esse istituiti e' valida in
ambito nazionale.". TABELLA A (prevista dall’art. 8, comma 3)
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