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Legge 25 aprile
1938, n. 897 Norme sulla
obbligatorietà d'iscrizione negli albi professionali e sulle funzioni
relative alla custodia degli albi. (G.U. n. 152 del 7
luglio 1938) Art. 1 - Gli ingegneri, gli
architetti, i chimici, i professionisti in materia di economia e commercio,
gli agronomi, i ragionieri, i geometri, i periti agrari e i periti
industriali non possono esercitare la professione se non sono iscritti negli
Albi professionali delle rispettive categorie a termini delle disposizioni
vigenti. Art. 2 - Coloro che non siano di
specchiata condotta morale e politica non possono essere iscritti negli Albi
professionali, e, se iscritti, debbono esserne cancellati, osservate per la
cancellazione le norme stabilite per i procedimenti disciplinari. [Si omettono i successivi articoli
relativi alla custodia degli Albi professionali in quanto la materia è ora
regolata dal D. Lgs. Lgt. 23 novembre 1944, n. 382] |