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Regio Decreto 23
ottobre 1925, n. 2537 Regolamento per le
professioni d'ingegnere e di architetto (G.U. n. 37 del 15
febbraio 1926) Capo I - DELL'ALBO Art. 1 - In ogni provincia è
costituito l'Ordine degli ingegneri e degli architetti, avente sede nel
comune capoluogo. Art. 2 - Ogni Ordine provvede alla
formazione del proprio albo. Quando gli iscritti nell'Albo non
raggiungano il numero di 5, essi saranno iscritti nell'Albo di un capoluogo
vicino, che sarà determinato dal primo presidente della Corte d'appello. Art. 3 - L'Albo conterrà per ogni
singolo iscritto : il cognome ed il nome, la paternità [ora luogo e data
di nascita per effetto del D.P.R. 2 maggio 1957, n. 432], la residenza. La iscrizione nell'Albo ha luogo per
ordine alfabetico. Accanto ad ogni nome saranno annotate la data e la natura
del titolo, che abilita all'esercizio della professione, con eventuale
indicazione dell'autorità da cui il titolo stesso fu rilasciato, nonché la
data della iscrizione. Chi si trova iscritto nell'albo deve
comunicare al Consiglio dell'Ordine, mediante lettera raccomandata,
l'eventuale cambiamento di residenza. Art. 4 - Per essere iscritto nell'Albo
occorre aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione di
ingegnere e di architetto, ai sensi del R.D. 31 dicembre 1923, n. 2909, salve
le disposizioni dell'art. 60 del presente regolamento. Potranno essere iscritti all'Albo, a
termini dell'art. 3, capoverso 2 della legge 24 giugno 1923, n. 1395, anche
gli ufficiali generali superiori del Genio che siano abilitati all'esercizio
della professione, ai sensi del R.D. 6 settembre 1902, n. 485. Art. 5 - Per esercitare in tutto il
territorio del regno e delle colonie le professioni di ingegnere e di
architetto è necessario avere superato l'esame di Stato, a norma del R.D. 31
dicembre 1923, n. 2909, ferme restando le disposizioni transitorie della
legge 24 giugno 1923, n. 1395, e del presente regolamento. Soltanto però agli iscritti nell'Albo
possono conferirsi le perizie e gli incarichi di cui all'art. 4 della detta
legge 24 giugno 1923, n. 1395, salva in ogni caso l'eccezione preveduta nel
capoverso ultimo dello stesso art. 4 e nell'art. 56 del presente regolamento. Art. 6 - Non si può essere iscritti
nell'Albo se non in seguito a domanda firmata dal richiedente. Art. 7 - La domanda di iscrizione
nell'Albo deve essere presentata alla presidenza dell'Ordine, redatta in
carta da bollo e munita dei seguenti documenti : a.
certificato di nascita; b.
certificato di cittadinanza italiana o il
certificato dello Stato avente trattamento di reciprocità con l'Italia; c.
certificato di residenza; d.
certificato generale del casellario
giudiziale di data non anteriore di tre mesi alla presentazione della
domanda; e.
certificato di aver conseguita l'approvazione
nell'esame di Stato, ai sensi dell'art. 4, prima parte del presente
regolamento e salve le disposizioni del successivo art. 60; f.
dichiarazione di non essere iscritto, né di
aver domanda di iscrizione in altro albo d'ingegnere o di architetto. Non può essere iscritto nell'Albo chi,
per qualsiasi titolo, non abbia il godimento dei diritti civili, ovvero sia
incorso in alcuna delle condanne di cui all'art. 28, prima parte, della legge
8 giugno 1874, n. 1938, sull'esercizio della professione di avvocato e
procuratore, salvo che sia intervenuta la riabilitazione a termini del codice
di procedura penale. Art. 8 - Non oltre tre mesi dalla data
della sua presentazione, il consiglio dell'Ordine deve deliberare sulla
domanda d'iscrizione nell'Albo. La deliberazione deve essere motivata
e presa a maggioranza assoluta di voti dei presenti, in seguito a relazione
di un consigliere all'uopo delegato dal presidente. Art. 9 - La deliberazione di cui all'art.
8 è notificata all'interessato nel termine di cinque giorni a mezzo di
lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Nello stesso termine ne è data
comunicazione con lettera ufficiale al procuratore del Re. Art. 10 - Contro la deliberazione del
Consiglio dell'Ordine l'interessato ha diritto di ricorrere all'assemblea
generale entro un mese dalla notificazione. Entro lo stesso termine può ricorrere
anche il procuratore del Re presso il tribunale, qualora ritenga che la
deliberazione sia contraria a disposizioni legislative o regolamentari. Art. 11 - L'assemblea generale
delibera sul ricorso in seduta plenaria, che dovrà essere convocata straordinariamente
dal Consiglio dell'Ordine, qualora non debba aver luogo, entro due mesi dalla
presentazione del ricorso, la convocazione ordinaria dell'assemblea. In tal
caso questa decide sul ricorso in sede di convocazione ordinaria. Art. 12 - La deliberazione è presa a
maggioranza assoluta di voti, osservate le disposizioni dell'art. 28. Il ricorrente ha diritto di essere
inteso personalmente ed il presidente del consiglio dell'Ordine ha egualmente
diritto di esporre oralmente le ragioni della deliberazione adottata. Alle notifiche delle deliberazioni
dell'assemblea generale sarà provveduto nei modi e termini di cui all'art. 9. Art. 13 - Contro le deliberazioni
dell'assemblea è ammesso reclamo, tanto da parte del richiedente la
iscrizione quanto, se del caso, del procuratore del Re, alla commissione
centrale di cui all'art. seguente. Art. 14 - E' istituita in Roma presso
il ministero dei lavori pubblici una commissione centrale, alla quale spetta
di decidere sulle impugnative proposte, anche nel merito, contro le
deliberazioni dell'assemblea generale. La commissione centrale è composta : 1° - di un
presidente di sezione del consiglio superiore dei lavori pubblici, che la
presiede; 2° - di tre
ingegneri o architetti membri del consiglio superiore dei lavori pubblici; 3° - di un
magistrato avente grado non inferiore a consigliere di corte d'appello o
parificato; 4° - di sei
rappresentanti degli Ordini degli ingegneri ed architetti, di cui quattro
ingegneri e due architetti. I componenti la commissione di cui ai
nn. 1, 2 e 3 sono nominati dal Ministro per la giustizia e per gli affari di
culto e dal Ministro per i lavori pubblici secondo la rispettiva competenza;
quelli di cui al n. 4 sono designati in seguito ad elezione dalle rispettive
assemblee, osservate per la votazione, le disposizioni del successivo art.
33. A tal fine l'assemblea di ciascun
Ordine nell'adunanza ordinaria procede alla votazione per la designazione dei
membri della commissione centrale. Il risultato della votazione, nel
termine di quindici giorni da quello della ultimazione delle operazioni di
scrutinio, è comunicato al presidente della commissione centrale, che formerà
la graduatoria. Saranno eletti coloro che dal complesso delle votazioni delle
assemblee risulteranno avere conseguito il maggior numero di voti. A parità
di voti s'intendono eletti i più anziani di età. I componenti la commissione centrale
durano in carica tre anni, ma alla scadenza possono essere riconfermati o
rieletti. Art. 15 - Adempiono alle mansioni di
segreteria della commissione centrale magistrati trattenuti nel ministero
della giustizia, nonché funzionari del ministero dei lavori pubblici,
nominati dai rispettivi ministri. [Gli uffici di segreteria del Consiglio
nazionale forense e degli altri Consigli nazionali presso il ministero di
Grazia e Giustizia sono diretti da un magistrato di grado non superiore al
quinto, coadiuvato da non più di quattro cancellieri (art. 8 D.Lgs. C.P.S. 28
maggio 1947, n. 597)] Art. 16 - La impugnazione dinanzi alla
commissione centrale è proposta nel termine perentorio di giorni trenta da
quello della data della lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, con la
quale sia comunicata all'interessato la deliberazione dell'assemblea, o da
quello della data della partecipazione ufficiale fattane al procuratore del
Re. La impugnazione è trasmessa con
lettera raccomandata alla segreteria della commissione centrale e la prova
dell'avvenuta trasmissione non può essere data che mediante esibizione della
ricevuta postale di raccomandazione. Art. 17 - Contro la deliberazione
della commissione centrale non è dato alcun mezzo di impugnazione né in via
amministrativa né in via giudiziaria, salvo il ricorso alle sezioni unite
della corte di cassazione del regno nei casi di incompetenza o eccesso di potere. Art. 18 - Le spese per il
funzionamento della commissione centrale, sono proporzionalmente sostenute da
tutti gli Ordini professionali in ragione del numero di iscritti. L'ammontare delle spese viene
determinato dalla commissione centrale, la quale cura anche la ripartizione
di esso tra i vari consigli dell'Ordine, a norma del comma precedente, e
detta le modalità per il versamento della quota spettante a ciascun consiglio
dell'Ordine. I consigli dell'Ordine possono
stabilire nei propri regolamenti interni un apposito contributo speciale a
carico di tutti gli iscritti per le spese di cui al presente articolo. Art. 19 - La commissione centrale
stabilirà con proprio regolamento interno le norme per il procedimento
relativo ai ricorsi proposti dinanzi ad essa e per quanto occorra al suo
funzionamento amministrativo contabile. Art. 20 - La cancellazione dall'Albo,
oltre che a seguito di giudizio disciplinare, a norma dell'art. 37 n. 2 del
presente regolamento, è pronunciata dal consiglio dell'Ordine, di ufficio o
su richiesta del pubblico ministero, nel caso di perdita della cittadinanza
italiana o del godimento dei diritti civili da qualunque titolo derivata,
ovvero di condanna che costituisce impedimento alla iscrizione. Art. 21 - Nel caso di cancellazione, sarà
data comunicazione del provvedimento all'interessato, il quale ha facoltà di
reclamare all'assemblea generale dell'Ordine ed alla commissione centrale, in
conformità dei precedenti artt. 10, 13 e 16. Cessate le cause che hanno motivata la
cancellazione dall'Albo, l'interessato può fare domanda per esservi
riammesso. Ove questa non sia accolta, egli potrà presentare ricorso in
conformità dei suindicati artt. 10, 13 e 16. Art. 22 - Indipendentemente dalle
iscrizioni o cancellazioni individuali, a norma degli articoli precedenti, il
consigli dell'Ordine, nel mese di gennaio di ogni anno, provvederà alla
revisione dell'Albo, portandovi le varianti che fossero necessarie. I
provvedimenti adottati saranno comunicati agli interessati, i quali avranno
diritto di reclamo in conformità dei precedenti art. 10, 13 e 16. Art. 23 - L'Albo, stampato a cura e
spese dell'Ordine, è inviato alla corte di appello, ai tribunali, alle
preture, alla prefettura ed alle camere di commercio, aventi sede nel
distretto dell'Ordine. Sarà pure rimesso ai ministeri della giustizia e degli
affari di culto, dell'interno, dei lavori pubblici, dell'economia nazionale e
dell'istruzione, nonché alla commissione centrale ed agli altri consigli
dell'Ordine. Potrà inoltre essere trasmesso a
quegli enti pubblici e privati che il consiglio reputerà opportuno, e, dietro
pagamento, dovrà essere rilasciata copia a chiunque ne faccia richiesta. Agli uffici ed enti cui deve essere
obbligatoriamente trasmesso l'Albo, a termini del presente articolo, saranno
pure comunicati i provvedimenti individuali e definitivi di iscrizione e di
cancellazione dall'Albo. Art. 24 - Non si può far parte che di
un solo Ordine di ingegneri e di architetti. Chi si trova nell'Ordine di una
provincia, può chiedere il trasferimento della iscrizione in quello di
un'altra, presentando domanda corredata dai documenti stabiliti dall'art. 7 e
da un certificato rilasciato dal presidente dell'Ordine al quale il
richiedente appartiene, da cui risulti : a.
la data e le altre indicazioni della prima
iscrizione; b.
che l'istante è in regola col pagamento del
contributo di cui all'art. 37 ed, eventualmente, di quello stabilito a norma
dell'art. 18. Avvenuta la iscrizione nell'Albo del
nuovo Ordine, il presidente di questo ne darà avviso al presidente dell'altro
onde provveda alla cancellazione. Art. 25 - Il consiglio dell'Ordine
rilascia ad ogni iscritto apposita attestazione. L'iscrizione in un Albo ha effetto per
tutto il territorio del regno e delle colonie. Capo II -
DELL'ORDINE E DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE Sezione I - Dell'Ordine Art. 26 - La convocazione dell'Ordine
in adunanza generale è indetta dal presidente del consiglio dell'Ordine,
mediante partecipazione a ciascun iscritto, con lettera raccomandata, della
prima ed eventuale seconda convocazione. L'avviso conterrà l'ordine del
giorno dell'adunanza. La validità delle adunanze è data, in
prima convocazione, dalla presenza della maggioranza assoluta degli iscritti;
la seconda convocazione non potrà avere luogo prima del giorno successivo
alla prima, e sarà legale qualunque sia il numero degli intervenuti. Art. 27 - Le adunanze generali sono
ordinarie e straordinarie. Le adunanze ordinarie saranno
convocate nel termine stabilito dall'art. 30 e provvederanno alla elezione
dei membri del consiglio, alla elezione, quando del caso, dei designati per
la commissione centrale, ed all'approvazione del conto consuntivo dell'anno
decorso e del bilancio preventivo per l'anno venturo. Si metteranno poi in discussione gli
altri argomenti indicati nell'ordine del giorno. Le adunanze straordinarie hanno luogo
ogni volta che il consiglio ritiene conveniente convocarle o quando da almeno
un quinto degli iscritti ne sia fatta richiesta scritta motivata. Le adunanze saranno convocate con le
modalità indicate nell'art. precedente. Art. 28 - La presidenza delle adunanze
sia ordinarie che straordinarie è tenuta dal presidente del consiglio
dell'Ordine; in caso di assenza del presidente, e, ove esista, del
vicepresidente, il consigliere più anziano fra i presenti assume la
presidenza. Le funzioni di segretario del sono
adempiute dal segretario del consiglio dell'Ordine, o, in sua assenza, dal
più giovane fra i consiglieri presenti. Le deliberazioni sono prese a
maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale
quello del presidente. Ogni votazione è palese, salvo che
l'assemblea, su proposta del presidente o di almeno un decimo dei presenti,
deliberi che abbia luogo per scrutinio segreto e salve le disposizioni
dell'art. 33. Sezione II - Del consiglio dell'Ordine Art. 29 - Ciascun Ordine degli
ingegneri e degli architetti è retto dal consiglio. Artt. 30, 31, 32, 33, 34 - [Omessi,
perché riguardanti l'elezione del consiglio; vedi D. Lgs. Lgt. 23 novembre
1944, n. 382, artt. 2 e 5] Art. 35 - Il consiglio elegge
annualmente nel suo seno il presidente, il segretario, il cassiere economo;
può anche eleggere un vice presidente. Art. 36 - Il consiglio si aduna ogni
volta che il presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno
due membri del consiglio. Art. 37 - Il consiglio dell'Ordine
oltre alle funzioni attribuitegli dal presente regolamento o da altre
disposizioni legislative o regolamentari : 1.
vigila sul mantenimento della disciplina fra
gli iscritti affinché il loro compito venga adempiuto con probità e
diligenza; 2.
prende i provvedimenti disciplinari; 3.
cura che siano repressi l'uso abusivo del
titolo di ingegnere e di architetto e l'esercizio abusivo della professione,
presentando, ove occorra, denuncia all'autorità giudiziaria; 4.
determina il contributo annuale da
corrispondersi da ogni iscritto per il funzionamento dell'ordine, ed eventualmente,
per il funzionamento della commissione centrale, nonché le modalità del
pagamento del contributo; 5.
compila ogni triennio la tariffa
professionale, la quale, in mancanza di speciali accordi, s'intende accettata
dalle parti ed ha valore per tutte le prestazioni iscritte nell'Ordine [In
applicazione della legge 4 marzo 1958, n. 143, la tariffa professionale viene
emanata con decreto del Ministro di Grazia e Giustizia, su proposta del
Consigli nazionali ingegneri e architetti]; 6.
dà i pareri che fossero richiesti dalle
pubbliche amministrazioni su argomenti attinenti alle professioni di
ingegnere e di architetto. Art. 38 - Il presidente del consiglio
dell'Ordine rappresenta legalmente l'Ordine ed il consiglio stesso. In caso di assenza del presidente, e,
dove esista, del vice presidente, il consigliere più anziano ne fa le veci. Art. 39 - Il segretario riceve le
domande di iscrizione all'Albo, annotandole in apposito registro e
rilasciando ricevuta ai richiedenti; stende le deliberazioni consiliari, eccetto
quelle relative ai giudizi disciplinari, che saranno compilati dai relatori;
tiene i registri prescritti dal consiglio, cura la corrispondenza; autentica
le copie delle deliberazioni dell'Ordine e del consiglio; ha in consegna
l'archivio e la biblioteca. In mancanza del segretario, il
consigliere meno anziano ne fa le veci. Art. 40 - Il tesoriere - economo è
responsabile dei fondi e degli altri titoli di valore di proprietà
dell'Ordine; riscuote il contributo; paga i mandati firmati dal presidente e
controfirmati dal segretario. Deve tenere i seguenti registri : a.
registro a madre e figlia per le somme
riscosse; b.
registro contabile di entrata e di uscita; c.
registro dei mandati di pagamento; d.
inventario del patrimonio dell'Ordine. In caso di bisogno improrogabile, il
presidente designa un consigliere per sostituire il tesoriere - economo. Art. 41 - Il consigliere che, senza
giustificato motivo, non interviene a tre adunanze consecutive, è considerato
dimissionario. Il consiglio dell'Ordine provvede alla sua surrogazione sino
alla convocazione dell'assemblea generale ordinaria. Art. 42 - Il consiglio dell'Ordine può
disciplinare con regolamenti interni l'esercizio delle sue attribuzioni. Capo III - DEI
GIUDIZI DISCIPLINARI Art. 43 - Il consiglio dell'Ordine è
chiamato a reprimere, d'ufficio o su ricorso delle parti, ovvero su richiesta
del pubblico ministero, gli abusi e le mancanze che gli iscritti abbiano
commesso nell'esercizio della loro professione. Art. 44 - Il presidente, assumendo le
informazioni che stimerà opportune, verifica i fatti che formano oggetto
dell'imputazione. Udito l'incolpato, su rapporto del presidente, il consiglio
decide se vi sia motivo a giudizio disciplinare. In caso affermativo, il presidente
nomina il relatore, e, a mezzo di ufficiale giudiziario, fa citare
l'incolpato a comparire dinanzi al consiglio dell'Ordine, in un termine non
minore di giorni quindici per essere sentito e per presentare eventualmente
documenti a suo discarico. Nel giorno indicato ha luogo la
discussione, in seguito alla quale, uditi il relatore e l'incolpato, il
consiglio prende le sue deliberazioni. Ove l'incolpato non si presenti, né
giustifichi un legittimo impedimento, si procederà in sua assenza. Art. 45 - Le pene disciplinari, che il
consiglio può pronunciare contro gli iscritti all'Albo, sono: 1.
l'avvertimento; 2.
la censura; 3.
la sospensione dall'esercizio della
professione per un tempo non maggiore di sei mesi; 4.
la cancellazione dall'Albo. L'avvertimento consiste nel dimostrare
al colpevole le mancanze commesse e nell'esortarlo a non ricadervi. Esso è
dato con lettera del presidente per delega del consiglio. La censura è una
dichiarazione formale delle mancanze commesse e del biasimo incorso. La censura, la sospensione e la
cancellazione dall'Albo sono notificate al colpevole per mezzo di ufficiale
giudiziario. Art. 46 - Nel caso di condanna alla
reclusione o alla detenzione, il consiglio, a seconda delle circostanze, può
eseguire la cancellazione dall'Albo o la sospensione; quest'ultima ha sempre
luogo ove sia stato rilasciato mandato di cattura e fino alla sua revoca. Qualora si tratti di condanna che
impedirebbe l'iscrizione all'Albo, giusta l'art. 7 del presente regolamento
in relazione all'art. 28, parte prima, della legge 8 giugno 1874, n. 1938, è
sempre ordinata la cancellazione dall'Albo, a norma del precedente art. 20. Art. 47 - Chi sia stato cancellato
dall'Albo, in seguito a giudizio disciplinare, può esservi di nuovo iscritto
a sua domanda : a.
nel caso preveduto dall'art. 46, quando abbia
ottenuta la riabilitazione giusta le norme del codice di procedura penale; b.
negli altri casi, quando siano decorsi due
anni dalla cancellazione dall'Albo. La domanda deve essere corredata delle
prove giustificative ed, ove non sia accolta, l'interessato può ricorrere in
conformità degli artt. 10, 13 e 16 del presente regolamento. Art. 48 - Le deliberazioni del
consiglio in materia disciplinare possono essere impugnate dall'incolpato
innanzi all'assemblea generale nel termine di giorni quindici dall'avvenuta
notificazione. Possono inoltre essere impugnate
innanzi alla stessa assemblea generale dal procuratore del Re nel termine di
giorni dieci dalla comunicazione ufficiale che gliene è fatta dal segretario
del consiglio dell'Ordine entro cinque giorni. Contro le deliberazioni dell'assemblea
generale è dato ricorso alla commissione centrale sia all'interessato che al
procuratore del Re, in conformità degli artt. 13 e 16 del presente
regolamento. Art. 49 - L'incolpato, che sia membro
del consiglio dell'Ordine, è soggetto alla giurisdizione disciplinare del
consiglio dell'Ordine viciniore, da determinarsi, in caso di contestazione,
dal primo presidente della corte d'appello. Le impugnative contro le deliberazioni
del detto consiglio sono presentate all'assemblea generale dell'Ordine cui
appartiene lo stesso consiglio. Contro la deliberazione del consiglio
è ammesso ricorso alla commissione centrale in conformità degli artt. 13 e 16
del presente regolamento. Art. 50 - Il rifiuto del pagamento del
contributo di cui all'art. 37, ed eventualmente, all'art. 18, dà luogo a
giudizio disciplinare. Capo IV -
DELL'OGGETTO E DEI LIMITI DELLA PROFESSIONE DI INGEGNERE E DI ARCHITETTO Art. 51 - Sono di spettanza della
professione d'ingegnere, il progetto, la condotta e la stima dei lavori per
estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od
indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori
relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione,
alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali,
nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le
operazioni di estimo. Art. 52 - Formano oggetto tanto della
professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia
civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad essi
relative. Tuttavia le opere di edilizia civile
che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro ed il ripristino
degli edifici contemplati dalla legge 20 giugno 1909, n. 364 [ora legge 1°
giugno 1939, n. 1089], per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza
della professione di architetto; ma la parte tecnica ne può essere compiuta
tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere. Art. 53 - Le disposizioni dei
precedenti articoli 51 e 52 valgono ai fini della delimitazione delle
professioni d'ingegnere e di architetto e non pregiudicano quanto può formare
oggetto dell'attività professionale di determinate categorie di tecnici specializzati,
né le disposizioni che saranno date coi regolamenti di cui all'ultimo camma
dell'art. 7 della legge 24 giugno 1923, n. 1395. Art. 54 - Coloro che abbiano
conseguito il diploma di laurea d'ingegnere presso gli istituti d'istruzione
superiore indicati nell'art. 1 della legge 24 giugno 1923, n. 1395, entro il
31 dicembre 1924, ovvero lo conseguiranno entro il 31 dicembre 1925, giusta
le norme stabilite dall'art. 6 del R.D. 31 dicembre 1923, n. 2909, sono
autorizzati a compiere anche le mansioni indicate nell'art. 52 del presente
regolamento. Coloro che abbiano conseguito il
diploma di laurea d'ingegnere - architetto presso gli istituti d'istruzione
superiore indicati nell'art. 1 della legge 24 giugno 1923, n. 1395, entro il
31 dicembre 1924, ovvero lo conseguiranno entro il 31 dicembre 1925, giusta
le norme stabilite dall'art. 6 del R.D. 31 dicembre 1923, n. 2909, sono
autorizzati a compiere anche le mansioni indicate nell'art. 51 del presente
regolamento, eccettuate le applicazioni industriali. La presente disposizione è applicabile
anche a coloro che abbiano conseguito il diploma di architetto civile nei
termini suddetti, ad eccezione però di quanto riguarda le applicazioni
industriali e della fisica, nonché i lavori relativi alle vie, ai mezzi di comunicazione
e di trasporto e alle opere idrauliche. Art. 55 - Sono escluse dalle
disposizioni del presente capo le opere di rilevante importanza che siano
assegnate in seguito a pubblico concorso. Per le opere di rilevante importanza,
anche quando siano assegnate in seguito a pubblico concorso, è sempre
necessario che la parte tecnica venga eseguita sotto la diretta
responsabilità di persona abilitata all'esercizio della professione di
ingegnere, ovvero della professione di architetto purché si tratti delle opere
contemplate dall'art. 52. Art. 56 - Le perizie e gli incarichi
di cui all'art. 4 della legge 24 giugno 1923, n. 1395, possono essere
affidati a persone non iscritte nell'Albo soltanto quando si verifichi una
delle seguenti circostanze : a.
che si tratti di casi di speciale importanza
i quali richiedono l'opera di un luminare della scienza o di un tecnico di
fama singolare, non inscritto nell'Albo; b.
che si tratti di semplici applicazioni della
tecnica, non richiedenti speciale preparazione scientifica o che non vi siano
nella località professionisti iscritti nell'Albo, ai quali affidare la
perizia o l'incarico. Capo V -
DISPOSIZIONI GENERALI Art. 57 - Gli Ordini degli ingegneri e
degli architetti ed i rispettivi consigli sono posti sotto l'alta vigilanza del
Ministero della giustizia e degli affari di culto, il quale la esercita
direttamente ovvero per il tramite dei procuratori generali presso le corti
di appello e dei procuratori del Re. Il Ministro per la giustizia vigila
alla esatta osservanza delle norme legislative e regolamentari ed all'uopo
può fare, direttamente ovvero a mezzo dei suddetti magistrati, le opportune
richieste ai singoli Ordini ed ai rispettivi consigli. Il Ministro per la giustizia, sentito
il parere del consiglio di Stato, può sciogliere il consiglio dell'Ordine,
ove questo, chiamato alla osservanza degli obblighi ad esso imposti, persista
a violarli o a non adempierli, ovvero per altri gravi motivi. Il tal caso, le attribuzioni del
consiglio sono esercitate dal presidente del tribunale o da un giudice da lui
delegato, il quale, nel termine di tre mesi, deve convocare l'assemblea
generale dell'ordine per l'elezione del consiglio. Qualora il consiglio dell'Ordine, per
qualsiasi motivo, cessasse di funzionare, il presidente del tribunale
provvede alla temporanea conservazione dell'archivio e dell'attività
patrimoniale dell'ordine stesso e riferisce al ministero della giustizia per
gli opportuni provvedimenti. Art. 58 - Quando nel presente
regolamento si fa menzione di un'autorità giudiziaria, s'intende quella che
ha giurisdizione nel capoluogo dell'Ordine. Le sezioni distaccate delle Corti di
appello hanno le stesse attribuzioni delle Corti di appello, giusta l'art. 48
del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2786. Capo VI -
DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE Art. 59 - [Omesso in quanto
contenente disposizioni transitorie]. Art. 60 - I diplomi menzionati
nell'art. 1 della legge 24 giugno 1923, n. 1395, costituiscono, agli effetti
dell'iscrizione, il titolo di cui all'art. 7, lettera e) per coloro che li
hanno conseguiti entro il 31 dicembre 1925, giusta le norme stabilite
dall'art. 6 del R.D. 31 dicembre 1923, n. 2909. Art. 61 - Il grado accademico di
ingegnere o di architetto, conferito prima della pubblicazione della legge 24
giugno 1923, n. 1395, indipendentemente da ogni esame, in seguito a giudizio
tecnico su pubblicazioni o su lavori, è considerato equipollente, agli
effetti della legge predetta e del presente regolamento, al grado conferito
da uno degli istituti indicati nell'art. 1 della legge medesima, in base agli
esami stabiliti dalle norme sull'istruzione superiore. Art. 62 - Gli ingegneri ed architetti
che siano impiegati di una pubblica amministrazione dello Stato, delle
provincie o dei comuni, e che si trovino iscritti nell'Albo degli ingegneri e
degli architetti, sono soggetti alla disciplina dell'Ordine per quanto
riguarda l'eventuale esercizio della libera professione. I predetti ingegneri ed architetti non
possono esercitare la libera professione ove sussista alcuna incompatibilità
preveduta da leggi, regolamenti generali o speciali, ovvero da capitolati. Per l'esercizio della libera
professione è in ogni caso necessaria espressa autorizzazione dei capi
gerarchici nei modi stabiliti dagli ordinamenti dell'amministrazione da cui
il funzionario dipende. E' riservata alle singole
amministrazioni dello Stato la facoltà di liquidare ai propri funzionari i
corrispettivi per le prestazioni compiute per enti pubblici o aventi finalità
di pubblico interesse. Tali corrispettivi saranno fissati
sulla base delle tariffe per i liberi professionisti con una riduzione non
inferiore ad un terzo né superiore alla metà salvo disposizioni speciali in
contrario. La riduzione non avrà luogo nel caso che la prestazione sia
compiuta insieme con i liberi professionisti, quali componenti di una
commissione. Art. 63 - Per i funzionari delle
pubbliche amministrazioni l'iscrizione nell'Albo non può costituire titolo
per quanto concerne la loro carriera. Artt. 64 ÷ 74 - [Omissis] |