Legge 24 giugno 1923 n. 1395

Tutela del titolo e dell’esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti.

(G.U. n. 167 del 17 luglio 1923)

 

Art. 1 -   Il titolo d’ingegnere e quello di architetto spettano esclusivamente a coloro che hanno conseguito i relativi diplomi dagli Istituti di istruzione superiore autorizzati per legge a conferirli, salva la disposizione dell’art. 12 [Si omettono le disposizioni transitorie perché superate].

Art. 2 -   È istituito l’Ordine degli ingegneri e degli architetti iscritti nell’albo di ogni provincia. Per ciascun iscritto nell’albo sarà indicato il titolo in base al quale è fatta l’iscrizione.

Art. 3 -   Sono iscritti nell’albo coloro ai quali spetta il titolo di cui all’art. 1, che godono dei diritti civili e non sono incorsi in alcuna delle condanne di cui all’art. 28 della Legge 28 giugno 1874, n. 1938. Potranno essere iscritti nell’albo anche gli ufficiali generali e superiori dell’arma del Genio che siano abilitati all’esercizio della professione ai sensi del R.D. n. 485 in data 6 settembre 1902.

Art. 4 -   Le perizie e gli altri incarichi relativi all’oggetto della professione di ingegnere e di architetto sono dall’autorità giudiziaria conferiti agli iscritti nell’albo. Le pubbliche amministrazioni, quando debbano avvalersi dell’opera di ingegneri o architetti esercenti la professione libera, affideranno gli incarichi agli iscritti nell’albo. Tuttavia, per ragioni di necessità o di utilità evidente, possono, le perizie e gli incarichi di cui nei precedenti commi, essere affidati a persone di competenza tecnica, anche non iscritte nell’albo, nei limiti e secondo le norme che saranno stabilite col regolamento.

Art. 5 -   Gli iscritti nell’albo eleggono il proprio Consiglio dell’Ordine, che esercita le seguenti attribuzioni [Vedi il capo I del Dlgs. Lgt. 23 novembre 1944, n. 382.]:

1.       procede alla formazione e all’annuale revisione e pubblicazione dell’albo, dandone comunicazione all’autorità giudiziaria e alle pubbliche amministrazioni;

2.       stabilisce il contributo annuo dovuto dagli iscritti per sopperire alle spese di funzionamento dell’Ordine; amministra i proventi e provvede alle spese, compilando il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuale;

3.       dà, a richiesta, parere sulle controversie professionali e sulla liquidazione di onorari e spese;

4.       vigila alla tutela dell’esercizio professionale, e alla conservazione del decoro dell’ordine, reprimendo gli abusi e le mancanze di cui gli iscritti si rendessero colpevoli nell’esercizio della professione con le sanzioni di cui agli artt. 26, 27, 28 e 30 della Legge 28 giugno 1874, n. 1938, in quanto siano applicabili.

Art. 6 -   Contro le deliberazioni del Consiglio dell’Ordine relative alla mancata iscrizione nell’albo è ammesso ricorso all’autorità giudiziaria con le norme da stabilirsi nel regolamento.

Art. 7 -   Le norme relative alla determinazione dell’oggetto e dei limiti delle sue professioni, alla composizione e funzionamento del Consiglio dell’Ordine, alla formazione e annuale revisione dell’albo e per impugnative contro provvedimenti disciplinari, nonché quelle di coordinamento con le disposizioni vigenti nelle nuove provincie, e tutte le altre per l’attuazione della presente Legge e di coordinamento, saranno emanate con regolamento, sulla proposta dei Ministri della Giustizia, dell’Interno, dell’Istruzione e dei Lavori Pubblici, udito il parere di una Commissione di nove componenti, da nominare con Decreto Reale, su proposta del Ministro della Giustizia d’accordo con gli altri Ministri interessati. Cinque di tali componenti saranno scelti tra coloro che posseggono i requisiti per l’iscrizione all’albo. Saranno pure formati in ogni provincia dalle autorità indicate all’art. 11 [Si omettono le disposizioni transitorie perché superate], albi speciali per i periti agrimensori (geometri) e per le altre categorie dei periti tecnici. Potranno essere iscritti in tali albi colore, ai quali spetti il relativo titolo professionale, rilasciato dalle Scuole Regie pareggiate o parificate.

1.             Con apposito regolamento, sulla proposta dei Ministri dell’Interno, della Giustizia, dell’Istruzione e dei Lavori Pubblici, udito il parere della stessa Commissione di cui alla prima parte del presente articolo, alla quale saranno aggiunti due rappresentanti della categoria interessata, saranno emanate le norme per la formazione degli albi speciali, la costituzione, il funzionamento e le attribuzioni dei relativi collegi, la determinazione dell’oggetto e dei limiti dell’esercizio professionale e le disposizioni transitorie, di coordinamento e di attuazione [Vedi il R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537].

 

Disposizioni transitorie

2.             (omissis) [Si omettono le disposizioni transitorie perché superate].