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Regolamento per il
rilascio dei pareri sulla liquidazione di onorari e spese professionali degli
iscritti all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Pescara Capo I - DELLA
COMPETENZA Art. 1 - Competenza generale ex lege Il rilascio di pareri sulla liquidazione di
onorari e spese professionali degli ingegneri iscritti nell'albo è di
esclusiva competenza dei Consigli degli Ordini provinciali a termini
dell'art. 5, n. 3 della legge 24 giugno 1923, n. 1395. Art. 2 - Competenza La competenza del Consiglio provinciale
riguarda le prestazioni svolte dai propri iscritti. Capo II - DELLA
RICHIESTA DI PARERI Art. 3 - Persone fisiche, giuridiche e
d Enti che possono richiedere i pareri Il parere sulla liquidazione delle parcelle
professionali può essere chiesto, oltre che dal professionista che ha svolto
le prestazioni, dai committenti, sia privati che Enti pubblici o morali. Non sono ammessi pareri su parcelle nelle
quali appaiono, quali autori delle opere, professionisti non iscritti
all'Ordine. Possono essere richiesti semplici pareri di
congruità come al successivo articolo 6. Art. 4 - Documenti da esibirsi dal
professionista Il professionista che chiede il parere sulla
liquidazione della parcella deve presentare alla Segreteria dell'Ordine,
insieme alla domanda: a.
una copia della lettera d'incarico o altro
documento equipollente, quando vi siano; b.
la parcella da liquidare, in duplice copia
(una legale, una in carta uso bollo); c.
una breve relazione cronologica sull'ordine, natura
ed estensione dell'incarico, con tutte le notizie atte ad identificare e
valutare nel miglior modo possibile le prestazioni professionali; d.
tutti gli elaborati, disegni, relazioni,
fotografie e quant'altro possa essere necessario a dimostrare la prestazione; e.
l'elenco di tutti gli atti prodotti. Inoltre le parcelle non possono essere
accettate dalla Segreteria se non contengono almeno le seguenti indicazioni: ·
data di inizio (o di commissione di incarico)
e termine delle relative prestazioni professionali; ·
tariffe applicate alla data di promulgazione
delle Leggi e dei DD.MM. ('59, '65, '71, '76, '80, '81, '87, '88, '97, '01)
ed eventuale frazionamento nell'applicazione; ·
classe e categoria delle opere; ·
percentuali tabella <<A>> con
estremi di interpolazione, ed aliquote tabella <<B>> indicate
singolarmente e numericamente; percentuali di altre tabelle eventualmente
applicate; ·
eventuali riduzioni obbligatorie citando le
relative leggi. N.B.: Nel caso in cui, dalla documentazione
corredante la specifica, non sia possibile reperire tutti gli elementi
necessari, può la stessa venire liquidata con la seguente dicitura :
<<… per le prestazioni dichiarate eseguite …>>. Art. 5 - Documenti da esibirsi dal
committente Il committente, privato o Ente, che chiede il
parere sulla liquidazione di una parcella di un professionista, deve
presentare, alla Segreteria dell'Ordine nel cui Albo il professionista è
iscritto, insieme alla domanda: a.
una copia della lettera di incarico, quando
vi sia; b.
la parcella da liquidare, in originale e in
copia; c.
una relazione cronologica circa i rapporti
intercorsi con il professionista, con le eventuali osservazioni e
contestazioni motivate sulla parcella con esplicita dichiarazione di assumere
la piena ed intera responsabilità delle notizie esposte; d.
tutti quei documenti ed elaborati atti a
comprovare le dichiarazioni e contestazioni asserite; e.
l'elenco di tutti gli atti prodotti. Art. 6 - Tassa per la liquidazione -
Misura - Reversibilità Il rilascio della liquidazione di una
parcella professionale comporta il pagamento della tassa, deliberata dal
Consiglio dell'Ordine sull'importo della parcella, a termini dell'art. 7 del
D. Lgs. Lgt. 23 novembre 1944, n. 382. Ove vengono richiesti, da parte di
professionisti o di Enti pubblici e morali, semplici pareri di congruità,
senza liquidazione di onorari, la tassa viene ridotta del 50 %. La tassa versata dal professionista è sempre
reversibile di diritto al committente, sia privato che Ente pubblico o
morale, nella misura corrispondente all'importo liquidato della parcella. Capo III - DELLA
COMMISSIONE CONSULTIVA Art. 7 - Eventuale commissione
consultiva I consigli, in relazione al disposto
dell'art. 42 del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, possono servirsi del parere
consultivo di una apposita Commissione da essi stessi nominata. Le prestazioni di detta Commissione sono
svolte a titolo gratuito. Art. 8 - Composizione della
Commissione La Commissione di cui al precedente art. 7 è
composta da componenti del Consiglio e da membri scelti tra gli iscritti
all'Albo in base alle specifiche competenze, ed è formata dal numero di
commissari ritenuto necessario dal Consiglio dell'Ordine. Il Presidente ed un commissario vengono
nominati dal Consiglio dell'Ordine fra i componenti in Consiglio stesso, e la
Commissione elegge nel suo seno uno o due Vice Presidenti a seconda che i
suoi membri siano nel numero sino a nove o più, e un Segretario. Il Presidente, Il Vice o i Vice Presidenti ed
il Segretario della Commissione costituiscono il <<Comitato di
Presidenza>> al quale è devoluto, in special modo, il compito di
studiare e produrre al Consiglio dell'Ordine, che potrà prospettarla al
Consiglio Nazionale, norme interpretative della tariffa professionale e
quant'altro interessa la materia, così come di svolgere le mansioni di cui al
successivo art. 11. Il Consiglio può anche nominare dei membri
supplenti. Art. 9 - Decadenza della Commissione e
dei Componenti La Commissione resta in funzione per la
durata in carica del relativo Consiglio dell'Ordine. I suoi componenti sono
rieleggibili. I Componenti della Commissione che, senza
giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive, si intendono
dimissionari, e, su segnalazione del Presidente della Commissione, possono
essere sostituiti dal Consiglio dell'Ordine con altri iscritti nell'Albo. Art. 10 - Convocazione della
Commissione consultiva - Validità delle sedute E’ di competenza
del Presidente della Commissione consultiva, qualora questa sia stata
costituita, di convocare la stessa, ponendo all'Ordine del giorno l'esame
delle parcelle già istruite. Per la validità
delle sedute occorre la presenza di almeno la maggioranza dei componenti tra
i quali un membro del consiglio. Art. 11 -
Deliberazione di urgenza - Liquidazione di parcelle inferiori a € 258,23. Il «Comitato di Presidenza»
della Commissione di cui all'ari. 8, può, in via eccezionale liquidare
parcelle quando ne sia riconosciuta la improrogabile urgenza, procedendo ad
istruttoria in termini ristretti, o autorizzarne la liquidazione alla
Commissione, alterando l'ordine cronologico di cui all’art. 12. Alle relative
sedute partecipano anche i relatori delle specifiche in esame. Il «Comitato di
Presidenza» può pure deliberare sulle parcelle inferiori a € 258,23 che non
presentino dubbiezze interpretative. Per la validità
delle deliberazioni del «Comitato di Presidenza» è necessaria l'unanimità dei
voti. Capo IV - DELLA
PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE Art. 12 -
Designazione del relatore - istruttoria criteri di valutazione. Le domande di
liquidazione verranno protocollate a cura del Segretario della Commissione,
secondo l'ordine d'arrivo, registrandone il numero cronologico progressivo e
la data di arrivo. Dopo avvenuta la
regolare presentazione delle domande di liquidazione, il Presidente del
Consiglio dell'Ordine o della Commissione consultiva, se questa è stata
costituita, designa il relatore. Il Consiglio, o se
del caso, la Commissione, dopo un primo esame dell'incartamento, deciderà,
sentito il relatore, sulla necessità o meno che il professionista o il
committente vengano ascoltati dal relatore o, secondo dei casi, dal Consiglio
o dalla Commissione. Eventuali documenti ulteriori o memorie integrative devono essere richiesti per iscritto dal presidente dell'Ordine e della Commissione, con precisazione del termine di tempo per la loro presentazione. L'esame della
parcella va iniziato secondo l'ordine cronologico di presentazione, entro un
mese dalla presentazione della domanda, corredata di tutta la documentazione
di cui ai precedenti articoli 4 e 5, e condotto a termine nel più breve tempo
possibile, fatte salve le indicazioni di cui all'Art. 11. Le parcelle
comunque siano redatte, vengono esaminate in base alle norme della tariffa
professionale secondo le disposizioni di legge, salvo particolari accordi tra
le parti, sempre che il compenso pattuito non sia inferiore a quanto previsto
dalla tariffa. Art. 13 - Richiesta delle parti di
audizione. Le parti interessale alla liquidazione della
parcella possono chiedere di essere sentite personalmente, e, anche in questo
caso, senza formalità di procedura, e senza patrocinio legale. Ogni rapporto istruttorio si svolge in carta
semplice. Allorquando la domanda di liquidazione è
avanzata dal Committente, il professionista interessato deve essere invitato
a prendere cognizione delle osservazioni e contestazioni del committente e
fornire le spiegazioni necessarie. Art. 14 – Criteri di valutazione. I relatori debbono
intervenire alle sedute per esporre direttamente l'istruttoria da loro svolta
e per illustrare le proposte. Nella valutazione essi debbono attenersi alle disposizioni ricavate dalle leggi riguardanti la materia, e, nei casi interpretativi, attenersi alla normativa raccolta e approvata dal Consiglio dell'Ordine. Art. 15 - Deliberazioni. Le deliberazioni emesse
dal Consiglio debbono essere motivate e devono comprendere, in un unico
contesto organicamente completo: a)
il testo della parcella; b)
la motivazione del parere e le eventuali
osservazioni; c)
il dispositivo conclusionale. Le deliberazioni
non hanno validità giuridica se non sono firmate dal Presidente del Consiglio
dell'Ordine e controfirmate dal Segretario. Art. 16 - Copie autentiche dei
deliberati per uso giudiziario. A richiesta degli
interessati, i pareri possono venire rilasciati anche in competente bollo e
le relative spese sono a carico dei richiedenti stessi. Sono pure a carico
dei richiedenti le spese ed i diritti di copiatura per altre copie oltre la
prima di obbligo. Art. 17 - Verbali delle sedute. I lavori del
Consiglio, della Commissione consultiva e del relativo «Comitato di
Presidenza» debbono risultare da verbali da redigersi dal Segretario e da
firmarsi da chi ha presieduto le sedute e dal Segretario stesso. Capo V - ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTOArt. 18II presente regolamento entrerà in vigore alla data di approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine. Capo VI - ENTITA' TASSA PER LIQUIDAZIONE DI CUI ALL'ART. 6 DEL REGOLAMENTOLa tassa per la liquidazione delle parcelle
professionali resta fissata nella seguente misura: 1 % dell'importo della
parcella Per diritti di segreteria, più € 5,16. Per richiesta di urgenza la tassa di revisione viene raddoppiata
con un minimo di € 25,82. |