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Adeguamento
dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori
per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in
materia civile e penale.
DECRETO 30 MAGGIO 2002
(G.U. n. 182 del 5 agosto 2002) IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, DI CONCERTO CON IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto
l'art. 10 della legge 8 luglio 1980, n. 319, in base al quale ogni triennio
può essere adeguata la misura degli onorari fissi, variabili o a vacazione
spettanti a periti, consulenti tecnici, interpreti, e traduttori, in
relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi nel triennio
precedente; Visto il
decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1988, n. 352, con il quale
è stata adeguata la misura dei predetti onorari in relazione alla variazione
accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati verificatasi dal dicembre 1984 al dicembre 1987; Visto il
decreto ministeriale 5 dicembre 1997, con il quale è stata adeguata la misura
degli onorari a variazione in relazione alla variazione, accertata
dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati verificatasi da agosto 1988 ad agosto 1994; Rilevato
che non si è proceduto all'adeguamento degli onorari fissi e variabili al
termine del triennio agosto 1988-agosto 1991, né in quelli successivi, così
come non si è proceduto all'adeguamento degli onorari commisurati al tempo al
termine del triennio agosto 1994-agosto 1997, né in quello successivo; Considerato
che la misura degli onorari predetti non appare più adeguata; Ritenuta
pertanto l'opportunità di procedere all'adeguamento degli onorari sopra
indicati rispettivamente per il periodo agosto 1988-agosto 1999 e agosto 1994
- agosto 1999; Rilevato
che l'ISTAT, con nota del 23 maggio 2001, ha comunicato che l'aumento
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, per
il periodo agosto 1988-agosto 1999 è pari a 57,9%, e per il periodo agosto
1994-agosto 1999 è pari a 14,9%; Ritenuto
che nelle sopraindicate rispettive misure debba essere effettuato
l'adeguamento, per il quale, ai sensi dell'art. 2 della legge 12 gennaio
1991, n. 13, si può provvedere con decreto ministeriale; Decreta: Art. 1. 1. Gli
onorari di cui all'art. 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319, sono
rideterminati nella misura di euro 14,68 per la prima vacazione e di euro
8,15 per ciascuna delle vacazioni successive. 2. Gli importi
indicati nelle tabelle approvate con il decreto del Presidente della
Repubblica 14 novembre 1983, n. 820, sono rideterminati come da tabelle
allegate al presente decreto. 3. Il
presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. All'onere
derivante dall'attuazione del presente decreto si fa fronte con gli
stanziamenti del capitolo 1360, nell'ambito dell'unità previsionale di base
2.1.2.1., spese di giustizia, del centro di responsabilità "Affari di
giustizia", dello stato di previsione della spesa del Ministero della
giustizia per l'anno finanziario 2002 e dei corrispondenti capitoli per gli
anni successivi. Il presente
decreto sarà inviato al controllo secondo la normativa vigente. Roma, 30
maggio 2002 Tabelle
contenenti la misura degli onorari fissi e di quelli variabili dei periti e
dei consulenti tecnici, per le operazioni eseguite su disposizione
dell'Autorità Giudiziaria in materia civile e penale, in attuazione dell'art.
2 della Legge 8 luglio 1980, n. 319. Art. 1. Per la
determinazione degli onorari a percentuale si ha riguardo per la perizia al
valore del bene o di altra utilità oggetto dell'accertamento determinato
sulla base di elementi obiettivi risultanti dagli atti del processo e per la
consulenza tecnica al valore della controversia; se non è possibile applicare
i criteri predetti gli onorari sono commisurati al tempo ritenuto necessario
allo svolgimento dell'incarico e sono determinati in base alle vacazioni. Art. 2. Per la
perizia o la consulenza tecnica in materia amministrativa, contabile e
fiscale, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale
calcolato per scaglioni: fino a euro 5.164,57, dal 4,6896% al 9,3951%; da euro 5.164,58 e fino a euro 10.329,14, dal 3,7580% al 7,5160%; da euro 10.329,15 e fino a euro 25.822,84, dal 2,8106% al
5,6370%; da euro 25.822,85 e fino a euro 51.645,69, dal 2,3527% al
4,6896%; da euro 51.645,70 e fino a euro 103.291,38, dall'1,8790% al
3,7580%; da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dallo 0,9316%
all'1,8790%; da euro 258.228,46 fino e non oltre euro 516.456,90, dallo
0,4737% allo 0,9474%. E' in ogni
caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12. Art. 3. Per la
perizia o la consulenza tecnica in materia di valutazione di aziende, enti
patrimoniali, situazioni aziendali, patrimoni, avviamento, diritti a titolo
di risarcimento di danni, diritti aziendali e industriali nonché relativi a
beni mobili in genere, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario
determinato ai sensi dell'articolo precedente e ridotto alla metà. E' in ogni
caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12. Art. 4. Per la
perizia o la consulenza tecnica in materia di bilancio e relativo conto dei
profili e perdite spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a
percentuale calcolato per scaglioni: A. Sul totale
delle attività: fino a euro 51.645,69, dallo 0,3790% allo 0,7579%; da 51.645,70 e fino a euro 103.291,38, dallo 0,1405% allo
0,2811%; da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dallo 0,0932% allo
0,1879%; da euro 258.228,46 e fino a euro 516.456,90, dallo 0,0474% allo
0,0947%; da euro 516.456,91 e fino a euro 1.032.913,80, dallo 0,0235% allo
0,0471%; da euro 1.032.913,81 fino e non oltre euro 2.582.284,50, dallo
0,0093% allo 0,0188%. B. Sul totale
dei ricavi lordi: fino a euro 258.228,45, dallo 0,0932% allo 0,1879%; da euro 258.228,46 e fino a euro 516.456,90, dallo 0,0474% allo
0,0947%; da euro 516.546,91 e fino a euro 1.032.913,80, dallo 0,0188% allo
0,0376%; da euro 1.032.913,81 fino e non oltre euro 5.164.568,99, dallo
0,0093% allo 0,0188%. I suddetti
onorari sono ridotti alla metà se la formazione del bilancio riguarda
società, enti o imprese che non svolgono alcuna attività commerciale od
industriale o la cui attività sia limitata alla pura e semplice
amministrazione di beni immobili o al solo godimento di redditi patrimoniali;
tale disposizione non si applica agli enti pubblici. E' in ogni
caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12. Art. 5. Salvo
quanto previsto nell'articolo precedente per la perizia o la consulenza
tecnica in materia di inventari, rendiconti e situazioni contabili spetta al
perito o al consulente tecnico un onorario da euro 145,12 a euro 970,42. Art. 6. Per la
perizia o la consulenza tecnica in materia di avarie comuni spetta al perito
o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni
sull'ammontare complessivo della somma ammessa: fino a euro 3.098,74, dal 4,6896% al 9,3951%; da euro 3.098,75 e fino a euro 5.164,57, dal 3,7580% al 7,5160%; da euro 5.164,58 e fino a euro 10.329,14, dal 3,2843% al 6,5686%; da euro 10.329,15 e fino a euro 25.822,84, dal 2,8106% al
5,6370%; da euro 25.822,85 e fino a euro 51.645,69, dall'1,8790% al
3,7580%; da euro 51.645,70 e fino a euro 103.291,38, dall'1,4053% al
2,8106%; da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dallo 0,7042%
all'1,4085%; da euro 258.228,46 fino e non oltre euro 516.456,90, dallo 0,2353%
allo 0,4705%. E' in ogni
caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12. Per la
perizia o la consulenza tecnica in materia di avarie particolari spetta al
perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per
scaglioni sull'ammontare complessivo della somma liquidata: fino a euro 3.098,74, dal 3,2843% al 6,5686%; da euro 3.098,75 e fino a euro 5.164,57, dal 2,8106% al 5,6370%; da euro 5.164,58 e fino a euro 15.493,71, dall'1,4053% al
2,8106%; da euro 15.493,72 e fino a euro 30.987,41, dallo 0,7042%
all'1,4085%; da euro 30.987,42 e fino a euro 51.645,69, dallo 0,4737% allo
0,9474%; da euro 51.645,70 fino e non oltre euro 103.291,38, dallo 0,2353%
allo 0,4705%. E' in ogni
caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12. Art. 7. Per la
perizia o la consulenza tecnica espletata con metodo attuariale in materia di
ricostruzione di posizioni retributive o previdenziali, di prestiti, di nude
proprietà e usufrutti, di ammortamenti finanziari, di adeguamento al costo
della vita e rivalutazione monetaria, spetta al perito o al consulente
tecnico un onorario da euro 145,12 a euro 484,95. Per la
perizia o la consulenza tecnica in materia di verifica di basi tecniche di
gestioni previdenziali e assistenziali, di riserve matematiche individuali e
valori di riscatto di anzianità pregressa ai fini del trattamento di
previdenza e quiescenza, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario
da euro 193,67 a euro 582,05. Art. 8. Per la
perizia o la consulenza tecnica in materia di accertamento di stato di
equilibrio tecnico finanziario di gestioni previdenziali e assistenziali
spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato
per scaglioni sull'ammontare delle entrate, effettive o presunte, dell'anno
cui si riferisce la valutazione: fino a euro 103.291,38 dallo 0,6632%, all'1,3106%; da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dallo 0,3790% allo
0,7579%; da euro 258.228,46 e fino a euro 516.456,90, dallo 0,2842% allo
0,5684%; da euro 516.456,91 e fino a euro 5.164.568,99, dallo 0,0379% allo
0,0758%; da euro 5.164.569 fino e non oltre euro 25.822.844,95, dallo
0,0093% allo 0,0188%. E' in ogni
caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12. Per la
perizia o la consulenza tecnica in materia di analisi tecniche sui bilanci
consuntivi o preventivi di enti previdenziali, assicurativi o finanziari
spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato
per scaglioni: fino a euro 103.291,38, dal 0,3284% al 0,6569%; da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dal 0,1405% al
0,2811%; da euro 258.228,46 e fino a euro 516.456,90, dal 0,0474% al
0,0947%; da euro 516.456,91 e fino a euro 5.164.568,99, dal 0,0141% a
0,0281%; da euro 5.164.569 fino e non oltre euro 51.645.689,91, dal
0,00235% al 0,0047%. Qualora
l'analisi di cui al comma precedente riguardi più di un bilancio, il compenso
complessivo è costituito dalla somma dell'onorario relativo al bilancio più
recente e da quello spettante per ciascun bilancio precedente ridotto alla
metà. E' in ogni
caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12. Art. 9. Per la
perizia o la consulenza tecnica in materia di opere di pittura, scultura e
simili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 96,58 a
euro 484,95. Quando
l'indagine ha ad oggetto più reperti l'onorario spettante per ogni reperto
successivo al primo è ridotto da un terzo a due terzi. Art. 10. Per la
perizia o la consulenza tecnica in materia di accertamento di retribuzioni o
di contributi previdenziali, assicurativi, assistenziali e fiscali e ogni
altra questione in materia di rapporto di lavoro spetta al perito o al
consulente tecnico un onorario da euro 145,12 a euro 582,05. Art. 11. Per la
perizia o la consulenza tecnica in materia di costruzioni edilizie, impianti
industriali, impianti di servizi generali, impianti elettrici, macchine
isolate e loro parti, ferrovie, strade e canali, opere idrauliche, acquedotti
e fognature, ponti, manufatti isolati e strutture speciali, progetti di
bonifica agraria e simili, spetta al perito o al consulente tecnico un
onorario a percentuale calcolato per scaglioni: fino a euro 5.164,57, dal 6,5686% al 13,1531%; da euro 5.164,58 e fino a euro 10.329,14, dal 4,6896% al 9,3951%; da euro 10.329,15 e fino a euro 25.822,84, dal 3,7580% al
7,5160%; da euro 25.822,85 e fino a euro 51.645,69, dal 2,8106% al
5,6370%; da euro 51.645,70 e fino a euro 103.291,38, dall'1,8790% al
3,7580%; da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dallo 0,9316%
all'1,8790%; da euro 258.228,46 fino e non oltre euro 516.456,90, dallo
0,2353% allo 0,4705%. E' in ogni
caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12. Art. 12. Per la
perizia o la consulenza tecnica in materia di verifica di rispondenza tecnica
alle prescrizioni di progetto e/o di contratto, capitolati e norme, di
collaudo di lavori e forniture, di misura e contabilità di lavori, di
aggiornamento e revisione dei prezzi, spetta al perito o al consulente
tecnico un onorario da un minimo di euro 145,12 ad un massimo di euro 970,42. Per la perizia
o consulenza tecnica in materia di rilievi topografici, planimetrici e
altimetrici, compresi le triangolazioni e poligonazione, la misura dei fondi
rustici, i rilievi di strade, canali, fabbricati, centri abitati e aree
fabbricabili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario minimo di
euro 145,12 ad un massimo di euro 970,42. Art. 13. Per la
perizia o la consulenza tecnica in materia di estimo spetta al perito o al
consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni
sull'importo stimato: fino a euro 5.164,57, dall'1,0264% al 2,0685%; da euro 5.164,58 e fino a euro 10.329,14, dallo 0,9316%
all'1,8790%; da euro 10.329,15 e fino a euro 25.822,84, dallo 0,8369%
all'1,6895%; da euro 25.822,85 e fino a euro 51.645,69, dallo 0,5684% all'1,1211%; da euro 51.645,70 e fino a euro 103.291,38, dallo 0,3790% allo
0,7579%; da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dallo 0,2842% allo
0,5684%; da euro 258.228,46 fino e non oltre euro 516.456,90, dallo
0,0474% allo 0,0947%. Nel caso di
stima sommaria spetta al perito o al consulente tecnico un onorario
determinato ai sensi del comma precedente e ridotto alla metà; nel caso di
semplice giudizio di stima lo stesso è ridotto di due terzi. E' in ogni
caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12. Art. 14. Per la
perizia o la consulenza in materia di cave e miniere, minerali, sostanze
solide, liquide e gassose spetta al perito o al consulente tecnico un
onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull'importo stimato: fino a euro 5.164,57, dall'1,4053% al 2,8106%; da euro 5.164,58 e fino a euro 10.329,14, dallo 0,9316%
all'1,8790%; da euro 10.329,15 e fino a euro 25.822,84, dallo 0,4737% allo
0,9474%; da euro 25.822,85 e fino a euro 51.645,69, dallo 0,2842% allo
0,5684%; da euro 51.645,70 e fino a euro 103.291,38, dallo 0,1879% allo
0,3758%; da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dallo 0,0932% allo
0,1879%; da euro 258.228,46 fino e non oltre euro 516.456,90, dallo
0,0474% allo 0,0947%. E' in ogni
caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12. Art. 15. Per la
perizia o la consulenza tecnica in materia di valutazione, riparazione e
trasformazione di aerei, navi e imbarcazioni e in quella di salvataggio e
recuperi spetta al perito o al consulente tecnico un onorario determinato ai
sensi dell'art. 11 e ridotto alla metà. In materia
di valutazione di danni l'onorario come innanzi determinato è ulteriormente
ridotto alla metà. E' in ogni
caso dovuto un compenso non inferiore a euro 96,58. Art. 16. Per la
perizia o la consulenza tecnica in materia di funzioni contabili
amministrative di case e beni rustici, di curatele di aziende agrarie, di
equo canone, di fitto di fondi urbani e rustici, di redazione di stima dei
danni da incendio e grandine, di tabelle millesimali e riparto di spese condominiali
spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da un minimo di euro
145,12 ad un massimo di euro 970,42. Art. 17. Per la
consulenza tecnica in materia di infortunistica del traffico e della
circolazione spetta al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato
per scaglioni: fino a euro 258,23, dal 7,5160% al 15,0321%; da euro 258,24 e fino a euro 516,46, dal 5,6370% all'11,2741%; da euro 516,47 e fino a euro 2.582,28, dal 3,7580% al 7,5160%; da euro 2.582,29 e fino a euro 25.822,84, dall'1,4053% al
2,8106%; da euro 25.822,85 fino e non oltre euro 51.645,69, dallo 0,9316%
all'1,8790%. E' in ogni
caso dovuto un compenso non inferiore a euro 38,73. Il valore è
determinato in base all'entità del danno cagionato alla cosa. Nel caso di
più cose danneggiate si ha riguardo al danno di maggiore entità. Per la
perizia nella materia di cui al primo comma l'onorario è commisurato al tempo
ritenuto necessario allo svolgimento dell'incarico ed è determinato in base
alle vacazioni. Art. 18. Per la
perizia o la consulenza tecnica in materia di esplosivi, di armi, di
proiettili, di bossoli e simili spetta al perito o al consulente tecnico un
onorario da euro 48,03 a euro 145,12 per il primo reperto. Se il
reperto è costituito da un'arma in esso sono compresi i proiettili e i
bossoli. Per la
perizia o la consulenza tecnica in materia di balistica spetta al perito o al
consulente tecnico un onorario da euro 96,58 a euro 387,86 per il primo
reperto. Quando
l'indagine di cui al primo e al terzo comma ha ad oggetto più reperti
l'onorario spettante per ogni reperto successivo al primo è ridotto da un
terzo a due terzi. Art. 19. Per la
perizia o la consulenza tecnica in materia di geomorfologia applicata,
idrogeologia, geologia applicata e stabilità dei pendii spetta al perito o al
consulente tecnico un onorario da un minimo di euro 241,70 ad un massimo di
euro 4.852,11. Art. 20. Per la
perizia in materia medico-legale, nel caso di immediata espressione del
giudizio raccolta a verbale, spettano al perito i seguenti onorari, non
cumulabili fra loro: visita medico-legale euro 19,11; ispezione esterna di cadavere euro 19,11; autopsia euro 67,66; autopsia su cadavere esumato euro 96,58. Qualora il
parere non possa essere dato immediatamente e venga presentata una relazione
scritta, spetta al perito, per le medesime operazioni, un onorario: per visite medico-legali da euro 48,03 a euro 145,12; per accertamenti su cadavere da euro 116,20 a euro 387,86. Art. 21. Per la
consulenza tecnica avente ad oggetto accertamenti medici, diagnostici,
identificazione di agenti patogeni, riguardanti la persona spetta al
consulente tecnico un onorario da euro 48,03 a euro 290,77. Art. 22. Per la
perizia o la consulenza tecnica avente ad oggetto l'esame alcoolimetrico
spetta al perito o al consulente tecnico un onorario di euro 14,46 a
campione. Art. 23. Per la
perizia o la consulenza tecnica avente ad oggetto la ricerca del tasso
percentuale carbossiemoglobinemico spetta al perito o al consulente tecnico
un onorario di euro 28,92 a campione. Art. 24. Per la
perizia o la consulenza tecnica in materia psichiatrica o criminologica
spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 96,58 a euro
387,86. Art. 25. Per la
perizia o la consulenza tecnica avente ad oggetto diagnosi su materiale
biologico o su tracce biologiche ovvero indagini biologiche o valutazioni sui
risultati di indagini di laboratorio su tracce biologiche spetta al perito o
al consulente tecnico un onorario da euro 28,92 a euro 290,77. Qualora i
reperti o i marcatori sottoposti ad esame sono più di uno l'onorario
spettante per ciascuno di essi, successivo al primo, è ridotto alla metà. Art. 26. Per la
perizia o la consulenza tecnica avente ad oggetto accertamenti diagnostici su
animali, nel caso di immediata espressione del giudizio raccolta a verbale,
spettano al perito o al consulente tecnico i seguenti onorari, non cumulabili
fra loro: visita clinica euro 19,11; esame necroscopico euro 67,66. Qualora il
parere non possa essere dato immediatamente e venga presentata una relazione
scritta, spetta al perito o al consulente tecnico, per le medesime
operazioni, un onorario: per visita clinica da euro 48,03 a euro 145,12; per esame necroscopico da euro 96,58 a euro 290,77. Nel caso di
malattie infettive, epidemiche o endemiche, che abbiano interessato più capi
facenti parte di un gregge o di una mandria o di un allevamento gli onorari
di cui ai precedenti commi sono raddoppiati. Art. 27. Per la
perizia o la consulenza tecnica tossicologica su reperti non biologici spetta
al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 48,03 a euro 145,12 a
campione per la ricerca qualitativa di una sostanza, da euro 67,66 a euro
193,67 a campione per la ricerca quantitativa. Per la
perizia o la consulenza tecnica tossicologica su reperti biologici spetta al
perito o al consulente tecnico un onorario da euro 67,66 a euro 193,67 per
l'analisi qualitativa di ciascuna sostanza da euro 48,03 a euro 145,12 per
l'analisi quantitativa. Quando le sostanze
o i campioni sottoposti ad esame sono più di uno l'onorario spettante per
ogni sostanza o campione successivo al primo è ridotto alla metà. Art. 28. Per la
perizia o la consulenza tecnica chimica-tossicologica avente ad oggetto la
ricerca quantitativa o qualitativa completa generale incognita delle sostanze
inorganiche, organiche volatili e organiche non volatili nonché di agenti
patogeni spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 48,03 a
euro 145,12. Per la
perizia o la consulenza ecotossicologica volta ad accertare le alterazioni e
le impurità di qualsiasi sostanza o ad identificare gli agenti patogeni
infettanti, infestanti e inquinanti, spetta al perito o al consulente tecnico
un onorario da euro 48,03 a euro 407,48. Per la perizia
o la consulenza tecnica in materia di inquinamento acustico spetta al perito
o al consulente tecnico un onorario da euro 48,03 a euro 484,95. Art. 29. Tutti gli
onorari, ove non diversamente stabilito nelle presenti tabelle, sono
comprensivi della relazione sui risultati dell'incarico espletato, della
partecipazione alle udienze e di ogni altra attività concernente i quesiti. |