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Adeguamento della
misura degli onorari a vacazione spettanti ai periti, consulenti tecnici,
interpreti e traduttori. DECRETO MINISTRIALE
5 DICEMBRE 1997 (G.U. n. 37 del 14
febbraio 1998) IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, DI CONCERTO CON IL MINISTRO
DEL TESORO Visto l’art. 10 della legge 8 luglio
1980, n. 319, in base al quale ogni triennio la misura degli onorari a
vacazione spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori
può essere adeguata in relazione alla variazione, accertata dall’ISTAT,
dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati; Rilevato che non si è proceduto
all’adeguamento al termine del triennio agosto 1988 - agosto 1991, nè in
quello successivo, agosto 1991- agosto 1994, e che pertanto occorre
provvedere in relazione al periodo agosto 1988 - agosto 1994; Rilevato che l’ISTAT , con nota del 5
giugno 1997, ha comunicato che l’aumento dell’indice dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai ed impiegati, per il periodo agosto 1988 - agosto
1994, è pari a 37,4 per cento; Ritenuto che in pari misura debba
essere effettuato il suddetto adeguamento, per il quale, ai sensi dell’art. 2
della legge 12 gennaio 1991, n. 13, si può provvedere con decreto
ministeriale; DECRETA Gli onorari a vacazione spettanti ai
periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori di cui all’art. 4 della
legge 8 luglio 1980, n. 319, sono rideterminati nella misura di L. 24.732 per
la prima vacazione e di L. 13.740 per ciascuna delle vacazioni successive. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana. Roma, 5 dicembre
1997 Il Ministro di
grazia e giustizia: FLICK p. Il Ministro del tesoro PENNACCHI |