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DECRETO
MINISTERIALE 3 settembre 1997 Regolamento recante
adeguamento dei compensi a vacazione per le prestazioni professionali degli
ingegneri e degli architetti (G.U. n. 283 del 4
dicembre 1997) IL MINISTRO DI
GRAZIA E GIUSTIZIA DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEI
LAVORI PUBBLICI Visto l'articolo unico della legge 4
marzo 1958, n.143, in base al quale le tariffe per le prestazioni
professionali degli ingegneri ed architetti sono stabilite mediante decreto
del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro dei lavori
pubblici, su proposta dei Consigli nazionali degli ingegneri e degli
architetti; Visto l'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400; Ritenuta l'opportunità di adeguare i
compensi a vacazione previsti dalla tariffa per le prestazioni professionali
degli ingegneri e degli architetti, approvata con decreto ministeriale 11
giugno 1987, n. 233; Viste le proposte avanzate dai
Consigli nazionali degli ingegneri nelle sedute del 12 ottobre 1992 e
del 20 gennaio e del 18 febbraio 1994, nonché quelle del Consiglio nazionale
degli architetti nelle sedute del 15 ottobre 1992, del 22 dicembre 1993 e del
7 aprile 1994; Visto il parere espresso dal C.I.P.E.
nella riunione del 23 aprile 1997; Udito il parere della sezione
consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato espresso
nell'adunanza del 30 giugno 1997; Vista la comunicazione al Presidente
del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge
23 agosto 1988, n. 400 (nota n. 7/09002004/217 del 7 agosto 1997); ADOTTA Il seguente regolamento: Art. 1 1. I compensi a vacazione previsti
dall'articolo 4 della legge 2 marzo 1949, n. 143, come modificati, da ultimo,
con decreto ministeriale 11 giugno 1987, n. 233, sono fissati in ragione di
L. 110.000 per ogni ora o frazione di ora per il professionista incaricato,
di L. 73.500 per ogni aiuto iscritto all'albo e di L. 55.000 per ogni altro
aiuto di concetto. Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare. Roma, 3 settembre 1997
Nota all'art. 1: Il D. M. 11 giugno 1987, n. 233, così recita: <<I compensi a percentuale previsti
dalla tariffa degli onorari per le prestazioni professionali degli ingegneri
ed architetti, adeguati con decreti ministeriali 21 agosto 1958, 25 febbraio
1965, 18 novembre 1971, 13 aprile 1976 e 29 giugno 1981, sono ulteriormente
aumentati del 20 per cento ad eccezione dei compensi per opere di importo
superiore a cinque miliardi che rimangono fissati nella misura prevista dal
decreto ministeriale 29 giugno 1981. I compensi a vacazione sono fissati nella misura, per ogni ora,
di L. 18.000 per il professionista incaricato, di L. 13.500 per l'aiuto
iscritto all'albo e di L. 9.500 per l'aiuto di concetto >>. |