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Compensi spettanti
ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni
eseguite a richiesta dell’autorità giudiziaria. LEGGE 08 LUGLIO
1980, N° 319 (G.U. n. 192 del 15
luglio 1980) Art. 1 - CLASSIFICAZIONE DEI COMPENSI I compensi dei periti, consulenti
tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizioni
dell'autorità giudiziaria in materia penale e civile si distinguono in
onorari e indennità. Gli onorari sono fissi, variabili o
commisurati al tempo. Art. 2 - ONORARI FISSI E VARIABILI La misura degli onorari fissi e di
quelli variabili è stabilita con tabelle redatte con riferimento alle tariffe
professionali, eventualmente concernenti materie analoghe, contemperate dalla
natura pubblicistica dell'incarico e approvate con DPR , su proposta del
Ministro di Grazia e Giustizia di concerto con il Ministro del tesoro. Per la determinazione degli onorari
variabili, il giudice deve tenere conto delle difficoltà dell'indagine e
della completezza e del pregio della prestazione fornita. Se l'autorità giudiziaria dichiara con
provvedimento motivato l'urgenza dello adempimento fissando un termine
inferiore a quello ordinariamente ritenuto necessario, gli onorari fissi e
quelli variabili possono essere aumentati fino al venti per cento. Art. 3 - APPLICAZIONE ANALOGICA DEGLI ONORARI FISSI E VARIABILI Gli onorari fissi e quelli variabili
si applicano anche per le prestazioni analoghe a quelle espressamente
previste nelle tabelle. Art. 4 - ONORARI COMMISURATI AL TEMPO Per le prestazioni non previste nelle
tabelle e per le quali non sia applicabile l'articolo precedentemente gli
onorari sono commisurati al tempo impiegato e vengono determinati in base
alle vacazioni. La vacazione è di due ore. L'onorario
per la prima vacazione è di L.24.732 e per ciascuna delle successive è di
L.13.740 (1). L'onorario per la vacazione può essere
raddoppiato quando per il compimento delle operazioni e' fissato un termine
non superiore a cinque giorni; può essere aumentato fino alla metà quando è
fissato un termine non superiore a quindici giorni. L'onorario per la vacazione non si
divide che per metà; trascorsa un'ora e un quarto è dovuto interamente. Il giudice non può liquidare più di
quattro vacazioni al giorno per ciascun incarico. Questa limitazione non si applica agli
incarichi che vengono espletati alla presenza dell'autorità giudiziaria, per
i quali deve farsi risultare dagli atti e dal verbale di udienza il numero
delle vacazioni. Ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 455 del R.D. 23 maggio 1924, n.827, il magistrato è tenuto,
sotto la sua personale responsabilità, a calcolare il numero delle vacazioni
da liquidare con rigoroso riferimento al numero delle ore che siano state
strettamente necessarie per l'espletamento dell'incarico, indipendentemente
dal termine assegnato per il deposito della relazione o traduzione. Art. 5 - AUMENTO DEGLI ONORARI Per le prestazioni di eccezionale
importanza, complessità e difficoltà gli onorari possono essere aumentati
fino al doppio. Art. 6 - INCARICHI COLLEGIALI Quando l'incarico è stato commesso
collegialmente a più periti, consulenti tecnici, interpreti o traduttori, il
compenso globale è determinato sulla base di quello spettante ad un solo
perito o consulente tecnico aumentato del quaranta per cento per ciascuno
degli altri componenti il collegio, salvo che l'autorità giudiziaria abbia
disposto che ognuno degli incaricati dovesse svolgere personalmente e per
intero lo incarico affidatogli. Art. 7 - SPESE I periti, i consulenti tecnici e i
traduttori devono presentare una nota specifica delle spese sostenute per l'adempimento
dell'incarico ed allegare la corrispondente documentazione. Il giudice accerta le spese sostenute
ed esclude dal rimborso quelle non necessarie. Ove i periti e i consulenti tecnici
siano stati autorizzati dal giudice ad avvalersi dell'ausilio di altri
prestatori d'opera per attività strumentale rispetto ai quesiti posti con
l'incarico, la relativa spesa è determinata gradatamente, secondo i criteri
stabiliti nella presente legge alla stregua delle tariffe vigenti o degli usi
locali. Quando le prestazioni di carattere
intellettuale o tecnico dell'ausiliare hanno propria autonomia rispetto allo
incarico affidato al perito o consulente tecnico, il giudice conferisce allo
stesso specifico incarico. Art. 8 - DURATA DELL'INCARICO Qualora l'attività demandata al
perito, al consulente tecnico, al traduttore o al l'interprete non sia
completata entro il termine originariamente stabilito ovvero entro quello
prorogato per fatti sopravvenuti e allo stesso non imputabili, la
determinazione delle vacazioni è fatta senza tener conto del periodo
successivo alla scadenza del termine e gli onorari sono ridotti di un quarto.
Sono in ogni caso applicabili le
sanzioni previste nel codice di procedura penale e nel codice di procedura
civile Art. 9 - INDENNITA' Al perito, al consulente tecnico,
all'interprete al traduttore che per l'esecuzione dell'incarico debba
trasferirsi fuori della propria residenza si applica la legge 26 luglio 1978,
n.417 equiparando il perito, consulente tecnico, interprete e traduttore
fornito di titolo di studio universitario o equivalente al dirigente
superiore, tutti gli altri al primo dirigente. E' fatta salva la maggiore
indennità eventualmente spettante al perito, consulente, traduttore ed
interprete che sia dipendente pubblico. Le spese di viaggio, anche in mancanza
della relativa documentazione, sono liquidate in base alle tariffe di prima
classe dei mezzi di trasporto destinati in modo regolare a pubblico servizio,
esclusi quelli aerei. Le spese di viaggio con mezzi aerei o
con mezzi straordinari di trasporto sono rimborsate solo se preventivamente
autorizzate dall'autorità giudiziaria e documentate Art.10 - ADEGUAMENTO PERIODICO DEGLI ONORARI Ogni tre anni, con DPR ,su proposta
del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro,
potrà essere adeguata la misura degli onorari di cui agli artt.2 e 4 in
relazione alla variazione, accertata dall'Istat, dell'indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nel triennio precedente.
Art.11 - LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI ED OPPOSIZIONE La liquidazione dei compensi al
perito, al consulente tecnico, all'interprete e al traduttore è fatta con
decreto motivato del giudice o del pubblico ministero che lo ha nominato. La liquidazione è comunicata al
perito, al consulente tecnico, all'interprete, al traduttore ed alle parti. Nel procedimento penale la
comunicazione avviene mediante avviso di deposito del decreto in cancelleria,
il decreto di liquidazione emesso dal pretore è altresì trasmesso in copia al
procuratore della Repubblica. Nei procedimenti civili il decreto di
liquidazione costituisce titolo provvisoriamente esecutivo nei confronti
della parte a carico della quale è posto il pagamento. Avverso il decreto di liquidazione il
perito, il consulente tecnico, l'interprete, il traduttore, il pubblico
ministero e le parti private interessate possono proporre ricorso entro venti
giorni dall'avvenuta comunicazione davanti al tribunale o alla corte
d'appello alla quale appartiene il giudice o presso cui esercita le sue
funzioni il pubblico ministero ovvero nel cui circondario ha sede il pretore
che ha emesso il decreto. Il procedimento è regolato dall'art.29
della legge 13 giugno 1942, n.794. Il tribunale o la corte su istanza dell'opponente,
quando ricorrono gravi motivi, può con ordinanza non impugnabile sospendere
l'esecuzione provvisoria del decreto. Il tribunale o la corte può chiedere
al giudice o al pubblico ministero che ha provveduto alla liquidazione o allo
ufficio giudiziario ove si trovino, gli atti, i documenti e le informazioni
necessari ai fini della decisione, eccettuati quelli coperti dal segreto
istruttorio. Art.12 - DETERMINAZIONE PROVVISORIA DEGLI ONORARI Fino a che non siano esaminati i
decreti previsti dall'art.2 gli onorari per periti consulenti tecnici,
interpreti e traduttori saranno determinati in base alle vacazioni di cui
all'art.4. Art.13 - ABROGAZIONI E' abrogata la legge primo dicembre
1956, n.1426; sono altresì abrogati l'art.23 del R.D. 28 maggio 1931,
n.602,contenente disposizioni di attuazione del codice di procedura
penale,l'art.24 5) del R.D. 18 dicembre 1941, n.1368, contenente disposizioni
per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie,
nonché tutte le altre disposizioni incompatibili con la presente legge. Art.14 - ONERE FINANZIARIO Al maggior onere derivante
dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 5.742.000.000 per
l'anno 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro
per l'anno finanziario medesimo all'uopo utilizzando parzialmente
l'accantonamento "Modificazioni alle disposizioni sulla nomina del
conciliatore e del vice pretore onorario". Il Ministro del tesoro è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. NOTE : (1) Così modificato con D.M.
05.12.1997 (G.U. n. 37 del 14.02.1998). |