Compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell’autorità giudiziaria.

LEGGE 08 LUGLIO 1980, N° 319

(G.U. n. 192 del 15 luglio 1980)

 

Art. 1 - CLASSIFICAZIONE DEI COMPENSI

I compensi dei periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizioni dell'autorità giudiziaria in materia penale e civile si distinguono in onorari e indennità.

Gli onorari sono fissi, variabili o commisurati al tempo.

 

Art. 2 - ONORARI FISSI E VARIABILI

La misura degli onorari fissi e di quelli variabili è stabilita con tabelle redatte con riferimento alle tariffe professionali, eventualmente concernenti materie analoghe, contemperate dalla natura pubblicistica dell'incarico e approvate con DPR , su proposta del Ministro di Grazia e Giustizia di concerto con il Ministro del tesoro.

Per la determinazione degli onorari variabili, il giudice deve tenere conto delle difficoltà dell'indagine e della completezza e del pregio della prestazione fornita.

Se l'autorità giudiziaria dichiara con provvedimento motivato l'urgenza dello adempimento fissando un termine inferiore a quello ordinariamente ritenuto necessario, gli onorari fissi e quelli variabili possono essere aumentati fino al venti per cento.

 

Art. 3 - APPLICAZIONE ANALOGICA DEGLI ONORARI FISSI E VARIABILI

Gli onorari fissi e quelli variabili si applicano anche per le prestazioni analoghe a quelle espressamente previste nelle tabelle.

 

Art. 4 - ONORARI COMMISURATI AL TEMPO

Per le prestazioni non previste nelle tabelle e per le quali non sia applicabile l'articolo precedentemente gli onorari sono commisurati al tempo impiegato e vengono determinati in base alle vacazioni.

La vacazione è di due ore. L'onorario per la prima vacazione è di L.24.732 e per ciascuna delle successive è di L.13.740 (1).

L'onorario per la vacazione può essere raddoppiato quando per il compimento delle operazioni e' fissato un termine non superiore a cinque giorni; può essere aumentato fino alla metà quando è fissato un termine non superiore a quindici giorni.

L'onorario per la vacazione non si divide che per metà; trascorsa un'ora e un quarto è dovuto interamente.

Il giudice non può liquidare più di quattro vacazioni al giorno per ciascun incarico.

Questa limitazione non si applica agli incarichi che vengono espletati alla presenza dell'autorità giudiziaria, per i quali deve farsi risultare dagli atti e dal verbale di udienza il numero delle vacazioni.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 455 del R.D. 23 maggio 1924, n.827, il magistrato è tenuto, sotto la sua personale responsabilità, a calcolare il numero delle vacazioni da liquidare con rigoroso riferimento al numero delle ore che siano state strettamente necessarie per l'espletamento dell'incarico, indipendentemente dal termine assegnato per il deposito della relazione o traduzione.

 

Art. 5 - AUMENTO DEGLI ONORARI

Per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà gli onorari possono essere aumentati fino al doppio.

 

Art. 6 - INCARICHI COLLEGIALI

Quando l'incarico è stato commesso collegialmente a più periti, consulenti tecnici, interpreti o traduttori, il compenso globale è determinato sulla base di quello spettante ad un solo perito o consulente tecnico aumentato del quaranta per cento per ciascuno degli altri componenti il collegio, salvo che l'autorità giudiziaria abbia disposto che ognuno degli incaricati dovesse svolgere personalmente e per intero lo incarico affidatogli.

 

Art. 7 - SPESE

I periti, i consulenti tecnici e i traduttori devono presentare una nota specifica delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico ed allegare la corrispondente documentazione.

Il giudice accerta le spese sostenute ed esclude dal rimborso quelle non necessarie.

Ove i periti e i consulenti tecnici siano stati autorizzati dal giudice ad avvalersi dell'ausilio di altri prestatori d'opera per attività strumentale rispetto ai quesiti posti con l'incarico, la relativa spesa è determinata gradatamente, secondo i criteri stabiliti nella presente legge alla stregua delle tariffe vigenti o degli usi locali.

Quando le prestazioni di carattere intellettuale o tecnico dell'ausiliare hanno propria autonomia rispetto allo incarico affidato al perito o consulente tecnico, il giudice conferisce allo stesso specifico incarico.

 

Art. 8 - DURATA DELL'INCARICO

Qualora l'attività demandata al perito, al consulente tecnico, al traduttore o al l'interprete non sia completata entro il termine originariamente stabilito ovvero entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e allo stesso non imputabili, la determinazione delle vacazioni è fatta senza tener conto del periodo successivo alla scadenza del termine e gli onorari sono ridotti di un quarto.

Sono in ogni caso applicabili le sanzioni previste nel codice di procedura penale e nel codice di procedura civile

 

Art. 9 - INDENNITA'

Al perito, al consulente tecnico, all'interprete al traduttore che per l'esecuzione dell'incarico debba trasferirsi fuori della propria residenza si applica la legge 26 luglio 1978, n.417 equiparando il perito, consulente tecnico, interprete e traduttore fornito di titolo di studio universitario o equivalente al dirigente superiore, tutti gli altri al primo dirigente. E' fatta salva la maggiore indennità eventualmente spettante al perito, consulente, traduttore ed interprete che sia dipendente pubblico.

Le spese di viaggio, anche in mancanza della relativa documentazione, sono liquidate in base alle tariffe di prima classe dei mezzi di trasporto destinati in modo regolare a pubblico servizio, esclusi quelli aerei.

Le spese di viaggio con mezzi aerei o con mezzi straordinari di trasporto sono rimborsate solo se preventivamente autorizzate dall'autorità giudiziaria e documentate

 

Art.10 - ADEGUAMENTO PERIODICO DEGLI ONORARI

Ogni tre anni, con DPR ,su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, potrà essere adeguata la misura degli onorari di cui agli artt.2 e 4 in relazione alla variazione, accertata dall'Istat, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nel triennio precedente.

 

Art.11 - LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI ED OPPOSIZIONE

La liquidazione dei compensi al perito, al consulente tecnico, all'interprete e al traduttore è fatta con decreto motivato del giudice o del pubblico ministero che lo ha nominato.

La liquidazione è comunicata al perito, al consulente tecnico, all'interprete, al traduttore ed alle parti.

Nel procedimento penale la comunicazione avviene mediante avviso di deposito del decreto in cancelleria, il decreto di liquidazione emesso dal pretore è altresì trasmesso in copia al procuratore della Repubblica.

Nei procedimenti civili il decreto di liquidazione costituisce titolo provvisoriamente esecutivo nei confronti della parte a carico della quale è posto il pagamento.

Avverso il decreto di liquidazione il perito, il consulente tecnico, l'interprete, il traduttore, il pubblico ministero e le parti private interessate possono proporre ricorso entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione davanti al tribunale o alla corte d'appello alla quale appartiene il giudice o presso cui esercita le sue funzioni il pubblico ministero ovvero nel cui circondario ha sede il pretore che ha emesso il decreto.

Il procedimento è regolato dall'art.29 della legge 13 giugno 1942, n.794. Il tribunale o la corte su istanza dell'opponente, quando ricorrono gravi motivi, può con ordinanza non impugnabile sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto.

Il tribunale o la corte può chiedere al giudice o al pubblico ministero che ha provveduto alla liquidazione o allo ufficio giudiziario ove si trovino, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione, eccettuati quelli coperti dal segreto istruttorio.

 

Art.12 - DETERMINAZIONE PROVVISORIA DEGLI ONORARI

Fino a che non siano esaminati i decreti previsti dall'art.2 gli onorari per periti consulenti tecnici, interpreti e traduttori saranno determinati in base alle vacazioni di cui all'art.4.

 

Art.13 - ABROGAZIONI

E' abrogata la legge primo dicembre 1956, n.1426; sono altresì abrogati l'art.23 del R.D. 28 maggio 1931, n.602,contenente disposizioni di attuazione del codice di procedura penale,l'art.24 5) del R.D. 18 dicembre 1941, n.1368, contenente disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, nonché tutte le altre disposizioni incompatibili con la presente legge.

 

Art.14 - ONERE FINANZIARIO

Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 5.742.000.000 per l'anno 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento "Modificazioni alle disposizioni sulla nomina del conciliatore e del vice pretore onorario".

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

NOTE :

(1) Così modificato con D.M. 05.12.1997 (G.U. n. 37 del 14.02.1998).