Liquidazione degli onorari spettanti agli ingegneri ed architetti per le prestazioni professionali relative alla costruzione di opere di edilizia popolare ed economica sovvenzionata dallo Stato.

DECRETO MINISTERIALE 18 SETTEMBRE 1967

(G.U. n. 23 del 27 gennaio 1968)

Art. 1 - Gli onorari spettanti agli ingegneri ed architetti liberi professionisti per prestazioni relative alla costruzione di opere di edilizia popolare ed economica sovvenzionata dallo Stato, non potranno superare l'importo derivante dall'applicazione della tariffa professionale (classe I, categoria B) di cui alla legge 2 marzo 1949, n. 143, e successivi adeguamenti con la riduzione del 25% (venticinque per cento) e con le norme di cui ai successivi articoli (Circolare del C.N.I. 4 giugno 1971 n. 663 - Ges.Ca.L. - Progettazione corrente - Abolizione della detrazione del 25 per cento : Si comunica che in data 12 maggio 1971 il Consiglio di Amministrazione della Ges.Ca.L. ha deliberato che alle parcelle di professionisti relative alla progettazione cosiddetta "corrente" non sia da applicare la detrazione del 25% di cui ai DD.MM. 18 giugno 1949 e 18 settembre 1967).

La stessa disposizione trova applicazione anche nei confronti di funzionari dello Stato in quiescenza muniti di laurea in ingegneria ed architettura iscritti nell'albo degli ingegneri ed architetti.

Per i funzionari dello Stato in attività di servizio - muniti di laurea in ingegneria od architettura - gli onorari di cui al primo comma non potranno superare l'importo derivante dall'applicazione della tariffa professionale di cui alla predetta legge n. 143 con la riduzione di 1/3 (un terzo), salva l'applicazione dell'art. 16 della legge 8 aprile 1952, n. 212 (Cioè previo assenso del Ministero preposto all'Amministrazione alla quale il dipendente statale appartiene e per il tramite dell'Amministrazione medesima.).

Art. 2 - Qualora il collaudatore venga nominato in corso d'opera o all'inizio dei lavori con l'obbligo di eseguire visite periodiche durante lo svolgimento dei lavori, si applicano le tariffe professionali di cui alla citata legge n. 143 e successivi adeguamenti aumentate del 30% (trenta per cento). Sull'importo così determinato verrà operata una decurtazione del 25% (venticinque per cento) se si tratta di collaudatore libero professionista oppure funzionario dello Stato in quiescenza e di 1/3 (un terzo) se si tratta di collaudatore funzionario dello Stato in attività di servizio.

Art. 3 - Qualora l'incarico di collaudo sia affidato a più professionisti riuniti in collegio, spetterà agli stessi un solo compenso, in deroga all'art. 7 della tariffa nazionale predetta, aumentato del 70% (settanta per cento) se la commissione è composta di due membri e del 120% (centoventi per cento) se la commissione è composta di tre membri.

Sul compenso così determinato verrà applicata la riduzione di 1/3 (un terzo) se l'intero collegio è composto da funzionari dello Stato in attività di servizio e di 1/4 (un quarto) se è costituito da funzionari dello Stato in quiescenza o liberi professionisti.

Nel caso di commissione di collaudo mista, si applicherà, per tutti i componenti, la riduzione minore.

La ripartizione del compenso viene effettuata dal presidente della commissione di collaudo.

Art. 4 - Nei casi di prestazioni parziali, ai fini del presente decreto la valutazione dei compensi a percentuale dovrà essere fatta sulla base delle aliquote specificate nella tabella B, annessa alla tariffa nazionale, con esclusione degli aumenti previsti dall'art. 18 della tariffa stessa.

Art. 5 - I rimborsi delle spese varie verranno liquidati in misura forfettaria pari rispettivamente al 30% ed al 60% degli onorari lordi previsti dalla tariffa professionale di cui alla legge n. 143 e successive modificazioni, a seconda che si tratti di collaudatore nominato a lavori ultimati ovvero all'inizio dei lavori o in corso d'opera.

Nel caso di commissioni di collaudo le predette maggiorazioni del 30% o del 60% spettano a ciascun membro del collegio.

Le maggiorazioni di cui sopra non sono soggette ad alcuna riduzione.

Art. 6 - Per la revisione tecnico contabile spetta un compenso determinato in ragione di lire 75 a foglio del libretto delle misure e di lire 400 a pagina del registro di contabilità.

Tale compenso è comprensivo anche della revisione degli altri atti contabili.

Art. 7 - Per la redazione della relazione generale sui rapporti fra Stato ed ente e del giudizio riservato sulla condotta dei lavori da parte dell'appaltatore (art. 10 della legge 10 febbraio 1962, n. 57) potrà essere concesso al collaudatore singolo od alla commissione di collaudo cumulativamente, un compenso pari al 20% dell'onorario spettante, al netto delle relative detrazioni.