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Liquidazione degli
onorari spettanti agli ingegneri ed architetti per le prestazioni
professionali relative alla costruzione di opere di edilizia popolare ed
economica sovvenzionata dallo Stato. DECRETO
MINISTERIALE 18 SETTEMBRE 1967 (G.U. n. 23 del 27
gennaio 1968) Art. 1 - Gli onorari spettanti agli ingegneri ed architetti liberi
professionisti per prestazioni relative alla costruzione di opere di edilizia
popolare ed economica sovvenzionata dallo Stato, non potranno superare
l'importo derivante dall'applicazione della tariffa professionale (classe I,
categoria B) di cui alla legge 2 marzo 1949, n. 143, e successivi adeguamenti
con la riduzione del 25% (venticinque per cento) e con le norme di cui ai
successivi articoli (Circolare del C.N.I. 4 giugno 1971 n. 663 -
Ges.Ca.L. - Progettazione corrente - Abolizione della detrazione del 25 per
cento : Si comunica che in data 12 maggio 1971 il Consiglio di
Amministrazione della Ges.Ca.L. ha deliberato che alle parcelle di
professionisti relative alla progettazione cosiddetta "corrente"
non sia da applicare la detrazione del 25% di cui ai DD.MM. 18 giugno 1949 e
18 settembre 1967). La stessa disposizione trova
applicazione anche nei confronti di funzionari dello Stato in quiescenza
muniti di laurea in ingegneria ed architettura iscritti nell'albo degli
ingegneri ed architetti. Per i funzionari dello Stato in
attività di servizio - muniti di laurea in ingegneria od architettura - gli
onorari di cui al primo comma non potranno superare l'importo derivante
dall'applicazione della tariffa professionale di cui alla predetta legge n.
143 con la riduzione di 1/3 (un terzo), salva l'applicazione dell'art. 16
della legge 8 aprile 1952, n. 212 (Cioè previo assenso del Ministero
preposto all'Amministrazione alla quale il dipendente statale appartiene e
per il tramite dell'Amministrazione medesima.). Art. 2 - Qualora il collaudatore venga nominato in corso d'opera o
all'inizio dei lavori con l'obbligo di eseguire visite periodiche durante lo
svolgimento dei lavori, si applicano le tariffe professionali di cui alla
citata legge n. 143 e successivi adeguamenti aumentate del 30% (trenta per
cento). Sull'importo così determinato verrà operata una decurtazione del 25%
(venticinque per cento) se si tratta di collaudatore libero professionista
oppure funzionario dello Stato in quiescenza e di 1/3 (un terzo) se si tratta
di collaudatore funzionario dello Stato in attività di servizio. Art. 3 - Qualora l'incarico di collaudo sia affidato a più
professionisti riuniti in collegio, spetterà agli stessi un solo compenso, in
deroga all'art. 7 della tariffa nazionale predetta, aumentato del 70%
(settanta per cento) se la commissione è composta di due membri e del 120%
(centoventi per cento) se la commissione è composta di tre membri. Sul compenso così determinato verrà
applicata la riduzione di 1/3 (un terzo) se l'intero collegio è composto da
funzionari dello Stato in attività di servizio e di 1/4 (un quarto) se è
costituito da funzionari dello Stato in quiescenza o liberi professionisti. Nel caso di commissione di collaudo
mista, si applicherà, per tutti i componenti, la riduzione minore. La ripartizione del compenso viene
effettuata dal presidente della commissione di collaudo. Art. 4 - Nei casi di prestazioni parziali, ai fini del presente decreto
la valutazione dei compensi a percentuale dovrà essere fatta sulla base delle
aliquote specificate nella tabella B, annessa alla tariffa nazionale, con
esclusione degli aumenti previsti dall'art. 18 della tariffa stessa. Art. 5 - I rimborsi delle spese varie verranno liquidati in misura
forfettaria pari rispettivamente al 30% ed al 60% degli onorari lordi
previsti dalla tariffa professionale di cui alla legge n. 143 e successive
modificazioni, a seconda che si tratti di collaudatore nominato a lavori ultimati
ovvero all'inizio dei lavori o in corso d'opera. Nel caso di commissioni di collaudo le
predette maggiorazioni del 30% o del 60% spettano a ciascun membro del
collegio. Le maggiorazioni di cui sopra non sono
soggette ad alcuna riduzione. Art. 6 - Per la revisione tecnico contabile spetta un compenso
determinato in ragione di lire 75 a foglio del libretto delle misure e di
lire 400 a pagina del registro di contabilità. Tale compenso è comprensivo anche
della revisione degli altri atti contabili. Art. 7 - Per la redazione della relazione generale sui rapporti fra
Stato ed ente e del giudizio riservato sulla condotta dei lavori da parte
dell'appaltatore (art. 10 della legge 10 febbraio 1962, n. 57) potrà essere
concesso al collaudatore singolo od alla commissione di collaudo
cumulativamente, un compenso pari al 20% dell'onorario spettante, al netto
delle relative detrazioni. |