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DECRETO
MINISTERIALE 25 febbraio 1965 Revisione della
tariffa degli onorari per le prestazioni professionali degli ingegneri e
degli architetti (G.U. n. 55 del 3
marzo 1965) I compensi a vacazione previsti
nell'art. 4, terzo comma della tariffa approvata con legge 2 marzo 1949, n.
143, sono modificati e fissati, per ogni ora o frazione di ora, in ragione di
L. 3.000 per il professionista incaricato, di L. 1.800 per ogni aiuto
iscritto nell'albo e di L. 1.080 per ogni altro aiuto di concetto. Tutti gli altri compensi previsti
dalla stessa tariffa e adeguati con decreto ministeriale del 21 agosto 1958
sono ulteriormente aumentati del 15 per cento. |