DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1965

Revisione della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali degli ingegneri e degli architetti

(G.U. n. 55 del 3 marzo 1965)

I compensi a vacazione previsti nell'art. 4, terzo comma della tariffa approvata con legge 2 marzo 1949, n. 143, sono modificati e fissati, per ogni ora o frazione di ora, in ragione di L. 3.000 per il professionista incaricato, di L. 1.800 per ogni aiuto iscritto nell'albo e di L. 1.080 per ogni altro aiuto di concetto.

Tutti gli altri compensi previsti dalla stessa tariffa e adeguati con decreto ministeriale del 21 agosto 1958 sono ulteriormente aumentati del 15 per cento.