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DECRETO
MINISTERIALE 21 agosto 1958 Adeguamento, con
modificazioni della tariffa professionale degli ingegneri e degli architetti,
approvata con legge 2 marzo 1949, n. 143 (G.U. n. 211 del 2
settembre 1958) Art. 1 - Quando l'incarico al professionista riguardi l'esecuzione di
più opere complete, di tipo e caratteristiche costruttive identiche, cioè di
opere ripetute, e senza che il complesso di insieme richieda speciali cure di
concezione, l'onorario corrispondente a quella parte di prestazioni
professionali riguardanti il progetto e che sia da eseguire una sola volta
per tutte le opere, deve essere computato sulla base della somma dell'importo
di una sola opera e degli importi delle altre opere ripetute, ridotti, questi
ultimi, ad una aliquota di quelli effettivi che potrà variare da 1/5 ad 1/2,
a seconda delle loro caratteristiche e della loro importanza. Nel caso di incarichi di progettazione
di edilizia popolare ed economica, l'eventuale speciale lavoro di concezione
e d'impostazione urbanistica verrà compensato con un onorario integrativo a
discrezione. Art. 2 - I criteri stabiliti negli articoli 21, 22 e 23 della tariffa
professionale degli ingegneri ed architetti, approvata con legge 2 marzo
1949, n. 143, sono applicabili alle prestazioni per l'esecuzione di opere
contemplate alla lettera A) del capo II della stessa tariffa. Art. 3 - Le tabelle A ed F, allegate alla legge citata nell'articolo
precedente, sono prolungate, oltre i 500 milioni di lire e fino a 5 miliardi,
come rispettivamente alle tabelle A/1 e F/1 annesse al presente decreto,
nelle quali ultime le percentuali risultano già maggiorate dell'aumento
fissato al seguente art. 4, secondo comma. Art. 4 - I compensi a vacazione previsti nell'art. 4, terzo comma,
della tariffa indicata al precedente art. 2, sono modificati e fissati, per
ogni ora o frazione di ora, in ragione di L. 2.000 per il professionista
incaricato, di L. 1.200 per ogni aiuto iscritto nell'albo e di L. 720 per
ogni altro aiuto di concetto. Tutti gli altri compensi previsti
dalla stessa tariffa sono aumentati del quaranta per cento. Art. 5 - Il professionista, per i lavori da liquidarsi a percentuale
ivi compresi gli incarichi di collaudo, ha facoltà di essere compensato a
norma dell'art. 13, primo comma, della tariffa indicata nel precedente art.
2, ovvero di conglobare tutti i compensi accessori di cui agli articoli 4 e 6
della stessa tariffa in una cifra che non potrà superare il 60 per cento
degli onorari a percentuale. In caso di disaccordo con il committente la
percentuale di tale conglobamento sarà determinata dal Consiglio dell'ordine,
sempre però entro il predetto limite massimo. Art. 6 - I compensi stabiliti dalla tariffa professionale costituiscono
minimi inderogabili. |