DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1958

Adeguamento, con modificazioni della tariffa professionale degli ingegneri e degli architetti, approvata con legge 2 marzo 1949, n. 143

(G.U. n. 211 del 2 settembre 1958)

Art. 1 - Quando l'incarico al professionista riguardi l'esecuzione di più opere complete, di tipo e caratteristiche costruttive identiche, cioè di opere ripetute, e senza che il complesso di insieme richieda speciali cure di concezione, l'onorario corrispondente a quella parte di prestazioni professionali riguardanti il progetto e che sia da eseguire una sola volta per tutte le opere, deve essere computato sulla base della somma dell'importo di una sola opera e degli importi delle altre opere ripetute, ridotti, questi ultimi, ad una aliquota di quelli effettivi che potrà variare da 1/5 ad 1/2, a seconda delle loro caratteristiche e della loro importanza.

Nel caso di incarichi di progettazione di edilizia popolare ed economica, l'eventuale speciale lavoro di concezione e d'impostazione urbanistica verrà compensato con un onorario integrativo a discrezione.

Art. 2 - I criteri stabiliti negli articoli 21, 22 e 23 della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti, approvata con legge 2 marzo 1949, n. 143, sono applicabili alle prestazioni per l'esecuzione di opere contemplate alla lettera A) del capo II della stessa tariffa.

Art. 3 - Le tabelle A ed F, allegate alla legge citata nell'articolo precedente, sono prolungate, oltre i 500 milioni di lire e fino a 5 miliardi, come rispettivamente alle tabelle A/1 e F/1 annesse al presente decreto, nelle quali ultime le percentuali risultano già maggiorate dell'aumento fissato al seguente art. 4, secondo comma.

Art. 4 - I compensi a vacazione previsti nell'art. 4, terzo comma, della tariffa indicata al precedente art. 2, sono modificati e fissati, per ogni ora o frazione di ora, in ragione di L. 2.000 per il professionista incaricato, di L. 1.200 per ogni aiuto iscritto nell'albo e di L. 720 per ogni altro aiuto di concetto.

Tutti gli altri compensi previsti dalla stessa tariffa sono aumentati del quaranta per cento.

Art. 5 - Il professionista, per i lavori da liquidarsi a percentuale ivi compresi gli incarichi di collaudo, ha facoltà di essere compensato a norma dell'art. 13, primo comma, della tariffa indicata nel precedente art. 2, ovvero di conglobare tutti i compensi accessori di cui agli articoli 4 e 6 della stessa tariffa in una cifra che non potrà superare il 60 per cento degli onorari a percentuale. In caso di disaccordo con il committente la percentuale di tale conglobamento sarà determinata dal Consiglio dell'ordine, sempre però entro il predetto limite massimo.

Art. 6 - I compensi stabiliti dalla tariffa professionale costituiscono minimi inderogabili.