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LEGGE 2 marzo 1949,
n. 143 Approvazione della
tariffa professionale degli ingegneri ed architetti (aggiornata in base
ai disposti Legge 04.03.1958 n. 143, D.M. 21.08.1958, D.M. 25.02.1965, D.M.
18.11.1971, D.M. 13.04.1976, D.M. 29.06.1981, D.M. 11.06.1987, D.M.
03.09.1997 n. 417) TESTO UNICO DELLA
TARIFFA DEGLI ONORARI PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI DELL'INGEGNERE E
DELL'ARCHITETTO CAPO I (Norme generali) Art. 1 - La presente tariffa ha carattere nazionale e serve a stabilire
gli onorari professionali spettanti agli ingegneri e agli architetti giusta
il regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, in
applicazione della legge 24 giugno 1923, n. 1395. Art. 2 - Gli onorari, a seconda delle modalità inerenti alla loro
determinazione, vengono distinti nei seguenti quattro tipi: a) onorari a
percentuale, ossia in ragione dell'importo della opera; b) onorari a
quantità, ossia in ragione dell'unità di misura; c) onorari a
vacazione, ossia in ragione del tempo impiegato; d) onorari a discrezione, ossia a criterio del professionista. Gli onorari per le
prestazioni non specialmente contemplate in questa tariffa vengono stabiliti
per analogia. Quando una
prestazione è richiesta con speciale urgenza, gli onorari indicati nella
presente tariffa sono aumentati del 15 per cento, salvo diversa pattuizione
fra le parti. Art. 3 - Gli onorari dovuti all'ingegnere o all'architetto per le
prestazioni professionali sono normalmente valutati a percentuale o a
quantità. Art. 4 - Gli onorari devono essere valutati in ragione di tempo e
computati a vacazione in quelle prestazioni di carattere normale nelle quali
il tempo concorre come elemento precipuo di valutazione ed alle quali non
sarebbero perciò applicabili le tariffe a percentuale o a quantità. Sono in particolare
da computarsi a vacazione: a) i rilievi di
qualunque natura e gli studi preliminari relativi; gli accertamenti per
rettifiche di confini e simili; b) le competenze
per trattative con le autorità e coi confinanti, le pratiche per espropri e
locazioni, i convegni informativi e simili; c) il tempo
impiegato nei viaggi di andata e ritorno, quando i lavori da retribuirsi a
percentuale od a quantità debbono svolgersi fuori ufficio; d) le varianti ai
progetti di massima, durante il corso dello studio di questi, se conseguenti
a circostanze che il professionista non poteva prevedere. Gli onorari a
vacazione sono stabiliti per il professionista incaricato in ragione di lire
110.000 per ogni ora o frazione di ora. Qualora egli debba avvalersi di aiuti,
avrà diritto inoltre ad un compenso in ragione di lire 73.500 all'ora per
ogni aiuto iscritto all'albo degli ingegneri ed architetti e di lire 55.000
per ogni altro aiuto di concetto (D.M. 03.09.1997 n. 417). Quando nei casi
previsti dalla seguente tariffa l'onorario a vacazione è integrativo
di quelli a percentuale o da quantità, il compenso orario è ridotto alla metà
(i compensi a vacazione di cui alle lettere a), b), c),
d), dell'art. 4, si intendono come integrativi, e quindi da ridursi alla metà
nei casi seguenti: 1° perizie
estimative ( art. 24 di tariffa); 2° inventari e
consegne (art. 29 di tariffa). Salvo casi di
effettiva maggiore prestazione professionale, non si possono calcolare più di
10 ore sulle 24. Per operazioni
compiute in condizioni di particolare disagio, detti compensi possono essere
aumentati fino al 50 per cento. Art. 5 - Gli onorari sono stabiliti a
discrezione oltre che per le consulenze anche per le prestazioni seguenti e
simili e in tutti quei casi in cui non sia possibile applicare il criterio
per analogia: a) ricerche
industriali, commerciali, economiche confronti di sistemi di produzione, di
costruzione e di impianti; b) esperienze,
prove, studio di processi di fabbricazione, misure di portate di corsi di
acqua; c) studi di piani
regolatori di viabilità ed edilizia urbana e dei problemi della circolazione
e del traffico; d) studi di piani
regolatori idraulici di bacini fluviali e per la scelta della migliore
soluzione per impianti idroelettrici; e) organizzazione
razionale del lavoro. f) perizie
estimative di beni in forma di parere verbale o di lettera, memorie e perizie
stragiudiziali in tema di responsabilità civile o penale, consulenza su
brevetti interpretazioni di leggi e regolamenti, sentenze, contratti,
certificati di autorità marittime o consolari o di registri di
classificazione di navi; g) giudizi
arbitrali, amichevoli componimenti, convenzioni per servitù, diritti di acqua
riconfinazioni; h) collaudi di
strutture complessive in cemento armato; i) opere di
consolidamento restauri architettonici; l) pareri
comunicati oralmente o per corrispondenza; m) prestazioni
professionali riguardanti opere di importo inferiore a lire 250.000; n) per ogni
certificato che rilascia, a richiesta, il professionista ha diritto al compenso
minimo di lire 1.851,50. Nella
determinazione dell'onorario deve aversi particolare riguardo alla competenza
specifica del professionista. Art. 6 - Salvo contrarie pattuizioni, il committente deve rimborsare al
professionista le seguenti spese: a) le spese vive di
viaggio, di vitto, di alloggio per il tempo passato fuori ufficio da lui e
dal suo personale di aiuto, e le spese accessorie; b) le spese per il
personale di aiuto o per qualsiasi altro sussidio od opera necessaria
all'esecuzione di lavori fuori ufficio; c) le spese di
bollo, di registro, i diritti di uffici pubblici o privati, le spese postali,
telegrafiche e telefoniche; d) le spese di
scritturazione, di traduzione di relazioni o di diciture in lingue estere su
disegni, di cancelleria, di riproduzione di disegni eccedente la prima copia; e) i diritti di
autenticazione delle copie di relazioni o disegni. Le spese di viaggio su
ferrovie, tramvie, piroscafi, ecc. vengono rimborsate sulla base della
tariffa di prima classe per il professionista incaricato ed i suoi sostituti
e della classe immediatamente inferiore per il personale subalterno di aiuto.
Le spese di percorrenza su strade ordinarie tanto se con vetture o automezzi
propri, quanto con mezzi noleggiati, sono rimborsate secondo le ordinarie
tariffe chilometriche. Art. 7 - Quando un incarico viene dal committente affidato a più
professionisti riuniti in collegio, a ciascuno dei membri del collegio è
dovuto l'intero compenso risultante dalla applicazione della presente
tariffa. Art. 8 - I compensi stabiliti per le diverse prestazioni presuppongono che
il pagamento di quanto è dovuto al professionista sia assunto per intero dal
committente. Se il professionista dovesse percepire compensi da terzi in
forza di convenzioni o di capitolato, l'importo deve essere portato a
diminuzione della specifica emessa a carico del committente. Art. 9 - Il professionista ha diritto di chiedere al Committente il
deposito delle somme che ritiene necessarie in relazione all'ammontare
presumibile delle spese da anticipare. Durante il corso
dei lavori il professionista ha altresì diritto al pagamento di acconti fino
alla concorrenza del cumulo delle spese e del 90% degli onorari spettantigli
secondo la presente tariffa per la parte di lavoro professionale già eseguita. Nel caso di giudizi
arbitrali o peritali il professionista può richiedere il deposito integrale
anticipato delle presunte spese e competenze. Il pagamento a
saldo della specifica deve farsi non oltre i sessanta giorni dalla consegna
della stessa; dopo di che sulle somme dovute e non pagate decorrono a favore
del professionista ed a carico del committente gli interessi legali
ragguagliati al tasso ufficiale di sconto stabilito dalla Banca d'Italia. Art. 10 - La sospensione dell'incarico non esime il Committente
dall'obbligo di corrispondere l'onorario relativo al lavoro fatto e
predisposto come precisato al seguente articolo 18. Rimane salvo il
diritto del professionista al risarcimento degli eventuali maggiori danni,
quando la sospensione non sia dovuta a cause dipendenti dal professionista
stesso. Art. 11 - Malgrado l'avvenuto pagamento della specifica e salvi gli
eventuali accordi speciali fra le parti per la proprietà dei lavori
originali, dei disegni, dei progetti e di quanto altro rappresenta l'opera
dell'ingegnere e dell'architetto, restano sempre riservati a questi ultimi i
diritti di autore conformemente alle leggi. La tariffa non
riguarda i particolari compensi per diritti di proprietà intellettuale del
professionista per brevetti, concessioni ottenute in proprio e simili, che
debbono liquidarsi a parte, caso per caso, con accordi diretti con il
cliente. La tutela della
fedele esecuzione artistica o tecnica dei progetti approvati dal committente
e il loro sviluppo nella esecuzione, spetta esclusivamente al progettista. CAPO II (Costruzioni edilizie - Costruzioni stradali e ferroviarie -
Opere idrauliche - Impianti e servizi industriali - Costruzioni meccaniche –
Elettrotecnica) Art. 12 - Per le opere considerate in questo Capo gli onorari sono
determinati a percentuale, salvo quanto è stabilito nel successivo art. 17. Agli effetti della
determinazione degli onorari a percentuale, le prestazioni del professionista
possono riguardare: a) la esecuzione di
un'opera, e cioè la compilazione del progetto e del preventivo, la
stipulazione dei contratti di esecuzione o di appalto, la direzione dei
lavori, il collaudo e la liquidazione; b) la stima di
un'opera esistente. Per il primo gruppo
di prestazioni si fa luogo alla applicazione dei compensi stabiliti dagli
articoli dal 15 al 23 e per il secondo gruppo di prestazioni a quelli degli
articoli dal 24 al 28. Art. 13 - Gli onorari a percentuale comprendono
tutto quanto è dovuto al professionista per l'esaurimento dell'incarico
conferitogli, restando a carico di esso tutte le spese di ufficio, di
personale di ufficio - sia di concetto che d'ordine - di cancelleria, di
copisteria, di disegno in quanto strettamente necessarie allo svolgimento
dell'incarico; gli sono però dovuti a parte ed in aggiunta gli eventuali
compensi a rimborso di cui agli articoli 4, 6 e 17. Il professionista,
per i lavori da liquidarsi a percentuale, ivi compresi gli incarichi di
collaudo, ha facoltà di essere compensato a norma del precedente comma,
ovvero di conglobare tutti i compensi accessori di cui agli articoli 4 e 6
della stessa tariffa in una cifra che non potrà superare il 60 per cento
degli onorari a percentuale. In caso di disaccordo col Committente la
percentuale di tale conglobamento sarà determinata dal Consiglio dell'Ordine,
sempre però entro il predetto limite massimo (art. 5 del D.M. 21.8.1958). Art. 14 - Agli effetti della determinazione degli onorari a percentuale
dovuti al professionista le opere considerate in questo Capo vengono
suddivise nelle classi e categorie descritte nell'elenco seguente, avvertendo
che, se un lavoro professionale interessa più di una categoria, gli onorari
spettanti al professionista vengono commisurati separatamente agli importi
dei lavori di ciascuna classe e non globalmente.
A) Prestazioni per l'esecuzione di opere Art. 15 - Quando per l'esecuzione di una delle opere indicate nel
precedente prospetto il professionista presta la sua assistenza all'intero
svolgimento dell'opera - dalla compilazione del progetto alla direzione dei
lavori, al collaudo ed alla liquidazione - le sue competenze sono calcolate
in base alla percentuale del consuntivo lordo dell'opera indicata alla
tabella A. A questi effetti, per consuntivo lordo dell'opera s'intende la
somma di tutti gli importi liquidati alle varie imprese o ditte per lavori o
forniture computati al lordo degli eventuali ribassi, aumentata degli
eventuali importi suppletivi accordati alle stesse in sede di conto finale o
di collaudo e senza tener conto, invece, delle eventuali detrazioni che il
direttore dei lavori od il collaudatore potesse aver fatto per qualsiasi
ragione, sia durante il corso dei lavori, sia in sede di conto finale o di
collaudo. L'applicazione
della tabella per importi intermedi fra quelli indicati si fa per
interpolazione lineare. Per i lavori il cui
importo di spesa non raggiunge il minimo di L. 250.000 il compenso è valutato
a discrezione. Art. 16 - Gli onorari dell'art. 15 sono dovuti integralmente quando l'opera
viene eseguita dal professionista in tutto il suo sviluppo, dal progetto
iniziale fino al compimento ed alla liquidazione dei lavori ed anche quando
avviene che nell'adempimento dell'intero incarico non siano eseguite o siano
solo parzialmente eseguite alcune delle particolari operazioni specificate
all'art. 19, sempreché la aliquota o la somma delle aliquote parziali ad esse
corrispondenti, a termini della tabella B, non superi il valore 0,20. Art. 17 - Sono esclusi dagli obblighi del professionista, salvo speciali
accordi, l'assistenza giornaliera dei lavori e la tenuta dei libretti di
misura e dei registri di contabilità. Le mansioni relative sono però affidate
a persona di comune fiducia del committente e del professionista, sotto il
diretto controllo di quest'ultimo. Il professionista
ha diritto ad un maggior compenso, da valutarsi discrezionalmente entro il
limite massimo del 50 per cento della quota spettante per la direzione
lavori, quando, per la mancanza di personale di sorveglianza e di controllo o
per essere i lavori eseguiti in economia, la direzione dei lavori richieda da
parte del professionista un impegno personale maggiore del normale. Art. 18 - (V. anche la circ. 22 luglio 1977, n. 5350/61) Quando le
prestazioni del professionista non seguono lo sviluppo completo dell'opera,
come si è detto sopra, ma si limitano solo ad alcune funzioni parziali, alle
quali fu limitato l'incarico originario, la valutazione dei compenso a
percentuale è fatta sulla base delle aliquote specificate nell'allegata
tabella B aumentata del 25 per cento come nel caso della sospensione di
incarico di cui al primo comma dell'art. 10. Qualora però
l'opera del professionista si limiti alla sola assistenza al collaudo od alla
sola liquidazione dell'opera, ovvero anche ad entrambe queste prestazioni,
dette aliquote sono aumentate del 50 per cento. Nel caso di
incarico parziale originario, le dette aliquote o percentuali vanno computate
in base all'importo consuntivo lordo dell'opera corrispondente, o in
mancanza, al suo attendibile preventivo. Nel caso di
sospensione d'incarico, il compenso si valuta applicando le corrispondenti
aliquote o percentuali al consuntivo della parte di opera eseguita ed al
preventivo della parte di opera progettata e non eseguita, facendone il
cumulo, tenuto conto dei coefficienti di maggiorazione come detto sopra. In ogni caso sono
da computarsi a parte gli eventuali compensi a vacazione per le prestazioni
di cui all'art. 4, il rimborso delle spese di cui all'art. 6 e gli oneri di
cui all'art. 17. Art. 19 - Agli effetti di quanto è disposto nei precedenti articoli, la
prestazione complessiva del professionista per l'adempimento del suo mandato
comprende le seguenti operazioni: a) compilazione del
progetto sommario della costruzione o dello studio sommario dell'impianto,
ovvero calcolazione di massima della macchina, del congegno e dell'organismo
statico, in modo da individuare l'opera nei suoi elementi a mezzo di schizzi,
o di una relazione; b) compilazione del
preventivo sommario; c) compilazione del
progetto esecutivo coi disegni di insieme in numero ed in scala sufficiente
per identificarne tutte le parti; d) compilazione del
preventivo, particolareggiato e della relazione; e) esecuzione dei
particolari costruttivi e decorativi; f) assistenza alle
trattative per i contratti di forniture e per le ordinazioni, con la
eventuale compilazione dei relativi capitolati; g) direzione ed
alta sorveglianza dei lavori con visite periodiche nel numero necessario ad
esclusivo giudizio dell'ingegnere emanando le disposizioni e gli ordini per
l'attuazione dell'opera progettata nelle sue varie fasi esecutive e
sorvegliandone la buona riuscita; h) prove
d'officina; i) operazioni di
accertamento della regolare esecuzione dei lavori ed assistenza al collaudo
dei lavori nelle successive fasi di avanzamento ed al loro compimento; l) liquidazione dei
lavori ossia verifica dei quantitativi e delle misure delle forniture e delle
opere eseguite e liquidazione dei conti parziali e finali. A ciascuna di
queste funzioni corrispondono per ogni singola classe di lavori le aliquote
indicate nella tabella B intendendosi che con l'aliquota del progetto
esecutivo vanno sempre sommate quelle del progetto di massima e del
preventivo sommario da parte dello stesso progettista. B) Collaudo dei lavori e forniture Art. 19-a) - Il collaudo di lavori e forniture comprende l'esame, le
verifiche e le prove necessarie ad accertare la rispondenza tecnica delle
opere e forniture eseguite alle prescrizioni di progetto e di contratto, i
riscontri di misure e di applicazioni di prezzi, l'esame di eventuali riserve
e relativo parere e, infine, il rilascio del certificato di collaudo. Art.19-b) - Quando il professionista sia incaricato del collaudo di opere
progettate e dirette da altri, le competenze sono regolate dalla tabella C
nella quale sono indicate alle due finche (a) e (b) le percentuali, secondo
che si tratti della pura e semplice collaudazione delle opere con l'esame e
il parere sugli atti contabili della gestione e sulle riserve, ovvero della
collaudazione predetta e del riparto della spesa a carico dei vari condomini
in proporzione delle quote di proprietà a termini delle disposizioni vigenti. Il collaudo si riferisce
tanto all'opera dell'esecutore del lavoro quanto a quella del professionista
direttore dei lavori. Il collaudo deve
essere eseguito in conformità delle norme e delle prescrizioni stabilite per
la collaudazione delle opere statali, con la compilazione del verbale di
visita dei lavori, della relazione di collaudo, del certificato di collaudo e
della relazione sulle riserve e questioni sorte durante l'esecuzione dei
lavori. Le percentuali
stabilite per il collaudo debbono essere applicate anche sull'importo delle
riserve discusse, indipendentemente dal loro accoglimento. Art.19-c) - Quando il collaudo, che si compie, si riferisce a lavori
aggiudicati anteriormente al 1° luglio 1947, l'importo dei lavori da
collaudare deve essere aggiornato moltiplicandolo per il coefficiente di
adeguamento contenuto nella tabella D e relativo all'anno di aggiudicazione
dell'appalto. Art.19-d) - Nel caso in cui il committente nomini il collaudatore sin
dall'inizio dell'appalto, con l'obbligo di eseguire visite periodiche durante
lo svolgimento dei lavori, l'onorario percentuale di cui alla tabella C sarà
aumentato da un minimo del 15 per cento ad un massimo del 30 per cento. Art.19-e) - Quando il collaudo riguarda opere di manutenzione, l'onorario
percentuale dato dalla tabella C sarà maggiorato discrezionalmente
fino ad un massimo del 50 per cento. Art.19-f) - La revisione dei calcoli di stabilità, anche se effettuata in
sede di collaudo, sarà compensata in ragione dello 0,20 dell'aliquota c)
della tabella B, riferentesi agli onorari stabiliti per la progettazione di
opere delle diverse classi, limitatamente all'importo delle opere o parte di
esse in cemento armato, ferro e legno verificate. (Il professionista
incaricato del collaudo ha facoltà di conglobare i compensi accessori a mente
dell'art. 13 ultimo capoverso (art. 5 del D.M. 21.08.1958)). C) Riparazione danni di guerra [Il presente titolo che regge in
apparenza gli articoli dal 19-bis) al 23) si riferisce al solo articolo
19-bis)]. Art.19-bis) - Le prestazioni per riparazione dei danni conseguenti a fatti di
guerra rientrano nel Capo II e relativo sottocapo A) della tariffa e vanno
sempre considerate come incarico parziale. Pertanto le aliquote di compenso
sono quelle risultanti dalla tabella A in relazione alla classe e alla
categoria cui si riferisce l'opera e in rapporto - secondo la tabella
B della tariffa - alle prestazioni necessarie di fatto eseguite, con
l'aumento, in ogni caso, del 25 per cento per incarico parziale. In
particolare: Il preventivo particolareggiato
va assimilato ad un vero e proprio progetto comprendente il preventivo
medesimo e gli eventuali disegni e calcoli di carattere statico, o gli studi
o le proposte anche in forma descrittiva. Per questi
elaborati l'onorario va computato, escluse le aliquote di cui alle lettere a)
e b) della tabella B, solo in base alle aliquote della lettera d) (preventivo
particolareggiato) e della lettera c) (progetto esecutivo), le quali ultime
debbono essere ridotte discrezionalmente - a seconda dell'importanza del
lavoro svolto - entro i limiti minimi e massimi seguenti:
Quando lo studio
statico od architettonico presenta nel complesso o nei particolari notevole
importanza, al professionista compete un complesso integrativo da valutarsi a
norma delle corrispondenti ad analoghe voci di tariffa oppure a discrezione. Per la direzione
dei lavori e per altre prestazioni complementari (lettere e, f, g, h, i ed l)
della tabella B l'onorario va commisurato alle corrispondenti
aliquote, ma limitatamente alle singole prestazioni eseguite. Vanno applicate -
se non sono in contrasto con le attuali - le altre complementari norme di
tariffa, non escluse quelle di cui ai numeri 4 (compensi a vacazioni), 6
(rimborso spese) 18, 21, 43 e 44, con le modifiche contenute in tutte le
presenti norme. Art. 20 - Quando l'incarico conferito al professionista riguardi
l'esecuzione di più opere complete di tipo e caratteristiche costruttive
identiche, e senza che il complesso d'insieme richieda speciali cure di
concezione, l'onorario corrispondente a quella parte di prestazioni
professionali riguardanti il progetto e che sia da eseguire una sola volta
per tutte le opere, deve essere computato sull'importo di una sola delle
opere stesse. Art. 21 - Quando per lo studio del progetto sommario si richiedono dal
committente elaborati con soluzioni distinte e diverse il compenso dovuto al
professionista è valutato discrezionalmente, e può anche arrivare fino al
doppio delle aliquote dell'art. 19, lettere a) e b). Il compenso può parimenti
essere aumentato fino al doppio delle rispettive aliquote parziali, quando
l'opera, sia per speciali difficoltà di progetto e di esecuzione, sia per
rispondere a prescrizioni di legge, richieda uno sviluppo di elaborati
tecnici e contabili superiore al normale. Analogamente
possono aumentarsi fino al doppio le aliquote delle lettere a), c) e g)
quando si tratta di lavori di trasformazione di fabbricati o di impianti
richiedenti maggiori prestazioni di assistenza ai lavori. Art. 22 - Le modificazioni ed aggiunte all'elaborato od al progetto
definitivamente approvato, introdotte in corso di lavoro per cause non
imputabili al professionista e richiedenti nuovi studi, sono considerate come
appendici al progetto od all'elaborato, ed il professionista ha diritto al
compenso anche sulla parte studiata e non eseguita, compenso che è valutato o
in via discrezionale, oppure, ove possibile, sul costo preventivato dalla
parte non eseguita. Art. 23 - Quando il professionista, col consenso del committente, ritenga
necessario ricorrere all'opera od al consiglio di specialisti, questi hanno
diritto al loro compenso indipendentemente dalle competenze del
professionista. D) Misura e contabilità dei lavori Art. 23-a) - La misura e contabilità dei lavori, salvo speciali accordi, sono
di spettanza del professionista incaricato della direzione e liquidazione dei
lavori. Esse si identificano con la regolare compilazione dei prescritti
documenti contabili e comprendono anche i rilievi di qualsiasi natura. Gli onorari relativi
a queste prestazioni sono valutati in base alla tabella E e possono essere
applicati solo per lavori edilizi (classe I). E) Aggiornamento dei prezzi Art. 23-b) - L'aggiornamento dei prezzi di progetto, eseguito dallo stesso
progettista, sarà compensato come appresso: a) se in base a
semplici variazioni percentuali dei primitivi prezzi con una aliquota pari al
20 per cento di quella relativa al preventivo particolareggiato (prestazione
d, della tabella B) con un minimo di L. 3703; b) se in base a
nuove analisi, con una aliquota pari al 40 per cento di quella relativa al
preventivo particolareggiato (prestazione d della tabella B) con un minimo di
L. 7406. Se l'aggiornamento
viene eseguito da professionista non autore del progetto, le suddette aliquote
saranno maggiorate del 25 per cento per incarico parziale. F) Revisione dei prezzi Art. 23-c) - La revisione analitica dei prezzi contrattuali di appalto è
compensata con una aliquota pari al 40 per cento di quella fissata per la
contabilità dei lavori (tabella E), applicata all'importo lordo revisionato. Se la revisione
viene effettuata in base ad analisi già compilate e inserite in progetto o in
contratto, l'aliquota suddetta viene ridotta al 20 per cento. Se la revisione che
si compie non si riferisce ai prezzi correnti ma a quelli di un appalto
svolto in epoca anteriore, agli effetti dell'onorario l'importo revisionato
sarà aggiornato applicando gli stessi coefficienti di adeguamento relativi ai
collaudi. Infine, se la
revisione è eseguita dallo stesso professionista che presta la sua assistenza
all'intero svolgimento dell'opera, e ne dirige la contabilità, il relativo
onorario è ridotto del 25 per cento. G) Prestazioni per perizie
estimative Art. 24 - Per le perizie estimative particolareggiate - oltre i compensi
integrativi a vacazioni di cui all'art. 4 ed il rimborso delle spese di cui
all'art. 6 - è dovuto al professionista un compenso a percentuale sul valore
stimato in base alle aliquote della tabella F che sono suscettibili di
aumento fino al limite di un quarto in relazione alla difficoltà della
perizia. L'applicazione
della tabella per valori intermedi fra quelli indicati si fa per
interpolazione lineare. Per importi di
stima inferiori alle L. 250.000 l'onorario viene stabilito a discrezione. Per perizia
particolareggiata si intende quella basata su specifici criteri di
valutazione e corredata di relazione motivata, di descrizioni, di computi e,
ove occorrano, di tipi. Se la perizia è
sommaria - cioè in forma di giudizio basato su elementi sintetici e globali
come cubatura o numero dei vani per i fabbricati, numero dei fusi o dei telai
per gli opifici, produzione giornaliera, ecc. esposto in una breve relazione
riassuntiva - le suddette aliquote vengono ridotte alla metà. Art. 24-a) - Se la perizia è analitica - ossia se la perizia particolareggiata
è integrata da specifiche e distinte dello stato e del valore delle singole
strutture, dei singoli elementi, delle singole macchine od apparecchi
costitutivi del complesso periziato - il compenso a percentuale viene
determinato applicando aliquote doppie di quelle stabilite per le perizie
particolareggiate. Art. 25 - Per i beni rustici (terreni e fabbricati) e per le aree da
fabbrica si applicano le percentuali della categoria I; per le merci e le
scorte industriali quelle della rispettiva industria, giusta la
classificazione di cui all'elenco dell'art. 14. Art. 26 - Se la perizia riguarda divisioni fra compartecipanti, ratizzo di
quote, valutazioni in contraddittorio e simili, per le quali si richiedono
discussioni, studi e conteggi maggiori degli ordinari, gli onorari di cui ai
precedenti capoversi possono aumentare fino al doppio. Quando la perizia
divisionale viene completata con un progetto divisionale, gli onorari di cui
sopra possono essere anche triplicati. Art. 27 - Per le stime per le quali si richiedono diverse e separate
valutazioni riflettenti lo stesso oggetto, come nelle perizie per danni, per
espropriazioni parziali o simili, l'onorario dovuto è quello competente al
cumulo delle somme rappresentanti le parziali valutazioni ed è stabilito su
questo cumulo colle aliquote dei precedenti articoli. Art. 27-a) - Quando la perizia estimativa va riferita a prezzi
anteriori a quelli correnti al 1° gennaio 1947, l'onorario risultante dalla
applicazione delle percentuali della tabella F va maggiorato, a seconda
dell'anno di riferimento, della corrispondente percentuale di adeguamento
indicata nella tabella G. Art. 27-b) - Gli onorari per le stime vanno sempre stabiliti separatamente per
le singole unità immobiliari, quando dette unità derivino da lottizzazioni
per vendite all'asta o appartengono a proprietari diversi o si trovino in
località diverse o quando anche si differenzino negli elementi obiettivi e
subiettivi che costituiscono la base delle stime. Art. 28 - Per le perizie di affitto di beni stabili urbani, impianti
industriali e beni rustici il compenso è in ragione del:
e va aumentato come
alla tabella G, in correlazione all'anno cui si riferisce l'importo del
fitto, rimanendo sempre da computare a parte gli eventuali compensi a vacazioni
di cui all'art. 4 ed il rimborso delle spese di cui all'art. 6. CAPO III (Inventari – Consegne) Art. 29 - Per la compilazione di inventari e consegne - oltre il compenso
integrativo a vacazione a norma dell'art. 4 per le operazioni da compiersi sopra
luogo, ed il rimborso delle spese di cui all'art. 6 - è dovuto al
professionista un compenso da valutarsi (aggiornato con D.M. 11.06.1987): 1° per i beni
stabili urbani nella ventesima parte delle percentuali rispettivamente
stabilite all'art. 15 applicate all'importo di stima delle cose inventariate
o consegnate, ovvero nel 12,2643 per cento del canone di affitto annuo e
trattasi di beni affittati; 2° per gli impianti
industriali nella quindicesima parte delle rispettive percentuali stabilite
all'art. 15, applicate all'importo di stima della cosa inventariata o
consegnata ovvero nel 12,2643 per cento del canone di affitto annuo, se
trattasi di beni affittati; 3° per i beni
rustici posti in condizioni ordinarie: lire 1666,3500 per
ettaro, per fondi di area inferiore a ha 20 lire 1388,6250 per
ettaro, sull'area eccedente fino a ha 80 lire 1166,4450 per
ettaro, sull'area eccedente fino a ha 150 lire 999,8100 per
ettaro, sull'area eccedente oltre gli ha 150 oltre il 4,5991 per
cento sul canone di affitto del primo anno di locazione per i primi 40 ettari
e il 3,0661 per cento sul rimanente canone. In caso di mancanza del canone di
affitto, dette percentuali sono applicate sui canoni correnti per beni
analoghi. I compensi previsti
tanto per inventari o consegne di stabili urbani o rustici, quanto per quelli
degli impianti industriali, presuppongono come ordinariamente avviene in
pratica, che l'inventario o la consegna vengano redatti sulla scorta di
precedenti consegne. Quando invece esse
siano da impostarsi ex novo, i compensi di cui sopra sono suscettibili
dell'aumento del 30 per cento salvo eventuali compensi da valutarsi a
discrezione per ricerche di titoli relativi a possesso ed in modo particolare
per i diritti d'acqua. La redazione di
mappe o tipi è compensata in aggiunta con le norme del Capo IV. Per gli inventari
di boschi, in cui sia richiesta la classificazione e la stazionatura delle
piante di alto fusto, e per quelli di terreni con notevole consistenza, di
colture legnose specializzate o promiscue, di parchi, di giardini e di vivai,
i compensi di cui sopra sono suscettibili di aumento fino a 100 per cento. Art. 30 - Per i prospetti riassuntivi degli enti da portarsi a confronto
nei bilanci di consegna e riconsegna (sommari del consegnato e riconsegnato e
conseguenti conteggi di debito e di credito), è dovuto al professionista un
compenso ad opera (aggiornato con D.M. 11.06.1987) come segue: 1° per i beni
stabili urbani l'onorario è valutato sul cumulo delle due partite finali di
debito e credito, applicandosi a questo cumulo le aliquote delle perizie
analitiche (art. 24, capoverso 3), oltre il 6,1322 per cento sul canone di
affitto del primo anno di locazione, salvo il caso di affitti eccezionali
(come, ad esempio, per stabili centrali di grandi città) nel qual caso
l'aggiunta viene ridotta discrezionalmente; 2° per gli impianti
industriali idem; 3° per i beni
rustici, i sommari e sommarioni in ragione di lire 388,8150 l'ettaro, fino a
50 ettari e di lire 277,7250 l'ettaro sull'eccedenza; la valutazione dei
debiti e crediti in ragione di lire 666,5400 l'ettaro oltre al 6,1322 per
cento sul cumulo delle somme, poste a debito e a credito, da applicarsi alla
differenza fra consegnato e riconsegnato delle singole voci di ogni partita. I compensi per le
valutazioni delle eventuali opere di miglioria straordinaria sono determinati
in aggiunta ai precedenti, coi criteri dell'articolo 24 delle perizie
estimative. Se i bilanci
vengono eseguiti in contraddittorio, gli onorari di cui ai precedenti
capoversi 1°, 2°, 3°, per le valutazioni dei debiti e crediti sono
suscettibili di aumento fino al cinquanta per cento (50%). Per i beni rustici,
nel caso che il professionista debba eseguire solamente i rilievi di
riconsegna necessari alla redazione del bilancio e non sia quindi richiesta
la formazione d'un regolare e completo testimoniale di stato, il compenso per
i rilievi occorsi per la compilazione del bilancio è commisurato in ragione
dei tre quinti dei compensi stabiliti all'art. 29. Art. 31 - Per inventari, misurazioni e valutazioni di scorte rurali, fieni,
paglie, piantagioni, oltre al rimborso delle spese di ogni natura anche per
il personale manuale di aiuto, è dovuto all'ingegnere un compenso a quantità
commisurato come segue:
CAPO IV (Lavori topografici) Art. 32 - Sono comprese in questa classe le prestazioni per lavori
topografici planimetrici ed altimetrici, sia che si tratti di lavori
preparatori e preliminari di lavori di altre classi, sia che si tratti di
lavori per sé stanti. Art. 33 - Tutte le operazioni di campagna ed i rilevamenti in luogo sono
compensati a vacazione a norma dell'art. 4. Art. 34 - Per la formazione di planimetrie di terreni da rilievi originali
e per la redazione di tipi con l'indicazione del perimetro dei fabbricati,
delle strade, corsi d'acqua e simili gli onorari vengono stabiliti come
segue: a) sino a 10 ettari
di estensione, il lavoro viene valutato a vacazione; b) per estensioni
maggiori, secondo la seguente tabella:
Viene applicato in
aggiunta un compenso di lire 555,45 per ogni particella inferiore ai 500
metri quadrati e di lire 277,7250 se superiori ai 500 metri quadrati, con
indicazione dei confini di proprietà e delle colture. Per la formazione
di piani o tipi parcellari, frazionamenti e cabrei colorici desunti da
rilievi originali, gli onorari di cui alla tabella del presente articolo
possono essere aumentati fino al 100 per cento. In caso di
lottizzazione per vendita, di cui occorrano descrizioni particolareggiate,
tipi di frazionamento e tipi per atti notarili di trapasso, gli onorari di
cui alla suddetta tabella possono essere aumentati fino al 150 per cento. Art. 35 - Per la formazione di planimetrie di abitati da rilievi originali
e la redazione di tipi con indicazione di strade, piazze o spazi comunque
interposti e circondanti fabbricati, esclusa però la rappresentazione interna
di questi, gli onorari vengono stabiliti come segue: a) sino a 5 ettari
di estensione, il lavoro viene valutato a vacazione; b) per estensione
superiore a 5 ettari, secondo la tabella seguente:
Art. 36 - Ai disegni di strisce di terreno da rilievi originali per studi
di tracciati stradali, canali, elettrodotti e simili è applicabile la tabella
dell'art. 34 con un aumento del 20 per cento computando l'estensione in base
ad una larghezza non minore di metri 30. Art. 37 - Nel caso in cui il tipo planimetrico sia disegnato in scala
maggiore di 1:1000, si applicano gli onorari stabiliti per i tipi in scala di
1:1000 aumentati del 20 per cento. Analogamente, per i
tipi in scala minore di 1:2000, si applicano gli onorari stabiliti per i tipi
in scala di 1:2000 diminuiti del 20 per cento. Art. 38 - Gli onorari per la formazione di tipi planimetrici, a cui possono
servire di base planimetrie esistenti o mappe del nuovo catasto, vengono
applicati nella misura di tre quinti di quelli indicati nella tabella
dell'art. 34. Art. 39 - Nella formazione di planimetria di terreni di natura varia, gli
onorari vengono liquidati separatamente per ciascuna parte del lavoro a
seconda della qualità dei terreno indicate all'art. 34. Art. 40 - Il computo della superficie è compensato in più con lire 1110,90
a 1666,35 per ettaro, oltre il compenso fisso di lire 277,725 per ogni particella
di proprietà o coltura distinta. Art. 41 - Per le aree da fabbrica negli abitati, l'onorario per la
formazione dei tipi e di computo delle aree viene valutato a vacazioni. Art. 42 - Per la formazione originale di piani quotati i compensi dell'art.
34 vengono aumentati del 40 per cento, quando il piano quotato è ottenuto per
punti isolati, del 60 per cento, se con curve di livello equidistanti da 1 a
5 metri. Se il rilievo
altimetrico si completa con la redazione di profili longitudinali e di sezioni
trasversali, i compensi dell'art. 34 sono suscettibili di aumento fino all'80
per cento. Per il rilevamento
altimetrico su piano planimetrico esistente sono dovuti i compensi della
tabella dell'art. 34 ridotti al 50 per cento se per punti isolati ed al 70
per cento se con tracciamento delle curve di livello, equidistanti da 1 a 5
metri. Art. 43 - I disegni delle piante di edifici rilevati sono retribuiti in
ragione di metro quadrato di area rilevata e rappresentata nelle piante come
alla tabella seguente, con l'aggiunta di
una somma fissa (aggiornato con D.M. 11.06.1987) di lire 3832,60. Gli onorari della
tabella si applicano per un solo piano dell'edificio. Per il disegno di
ciascuno degli altri piani, gli onorari vengono ridotti del 25 per cento. Per i disegni delle
sezioni verticali necessarie a definire l'edificio, l'onorario viene valutato
in ragione di lire 3,33270 a 5,55450 per ogni metro cubo di volume
dell'edificio a seconda della minore o maggiore complessità delle strutture e
del numero delle sezioni occorrenti.
Art. 44 - La rappresentazione dei prospetti di edifici rilevati, oltre che
con una somma fissa di lire 2777,25, è retribuita in ragione di lire 33,3270
a lire 111,090 per metro quadrato di prospetto secondo le difficoltà e la
scala del disegno. Il rilievo ed il
disegno dei particolari ornamentali sono retribuiti a vacazione. Le spese dei ponti
e dei mezzi d'opera occorrenti nei rilievi sono a carico del committente. CAPO V (Cave e miniere) Art. 45 - Ferma restando l'applicazione delle norme generali, gli onorari
per le prestazioni inerenti alle cave ed alle miniere sono di regola
determinati a percentuale ovvero a quantità con le modalità indicate negli
articoli seguenti; sono in ogni caso computati a parte ed in aggiunta i
compensi a vacazioni per le prestazioni di cui all'articolo 4 ed il rimborso
delle spese di cui all'art. 6. Art. 46 - Prospezione geologica mineraria di una regione, determinazione
geognostica da tracciare su topografia al 50.000 e relativa relazione da lire
277,725 a lire 555,45 per ogni ettaro, secondo la seguente tabella:
Art. 47 - Visita a permessi minerari di prima prospezione senza lavori,
determinazione geognostica del suolo, del permesso e degli affioramenti di
sostanze minerarie utili, e presunzione del loro valore industriale: la
stessa tariffa come all'art. 46 più un compenso fisso di lire 22.218. Per il caso in cui
la prospezione abbia per scopo la domanda di ricerca in base alla nuova legge
mineraria, con delimitazioni segnate su topografia al 25.000 e redazione di tre
piani al 10.000, la tariffa indicata al primo capoverso del presente articolo
viene aumentata del 25 per cento. Art. 48 - Visita a permessi minerari in lavorazione ed a miniere tanto in
esercizio che inattive, con relazione sulla geognostica del suolo del
territorio sui giacimenti e su tutti i lavori accessibili: il compenso è
valutato per ogni metro cubo di giacimento compreso fra le rocce incassanti,
in base alle seguente tabella:
Art. 49 - Progetto ed esecuzione di costruzioni ed impianti industriali
annessi alle cave od alle miniere: i relativi onorari vengono determinati
applicando le norme di cui al Capo II della presente tariffa. Art. 50 - Stime di cave e miniere. Per la compilazione della stima di una
cava o di una miniera, corredata della descrizione dei luoghi del bacino
geologico e delle costruzioni, dei cantieri e degli impianti industriali
annessi, l'onorario viene liquidato a percentuale in base alla seguente
tabella (aggiornata con D.M. 11.06.1987) con un minimo di lire 10.646,125.
L'onorario viene determinato
applicando le suesposte percentuali al valore complessivo del giacimento,
delle costruzioni, dei cantieri e degli impianti industriali quando la stima
delle costruzioni, dei cantieri e degli impianti è fatta in modo molto
sommario. Quando invece per
questi enti si richiede una stima meno sommaria ovvero la stima
particolareggiata od analitica, l'onorario dovuto per la stima del giacimento
viene determinato applicando le percentuali suesposte al valore del solo
giacimento e l'onorario dovuto per la stima delle costruzioni e dei cantieri
e degli impianti viene liquidato a parte ed in aggiunta, con le norme di cui
al Capo II. Art. 51 - Divisione, ampliamenti e fusione di cave e miniere: per i
progetti di divisione, ampliamenti e fusione di cave e miniere con
assegnazione delle quote in base ai titoli di proprietà, l'onorario viene
liquidato con le modalità di cui al precedente articolo con l'aumento del 10
per cento. CAPO VI (Ingegneria navale) Art. 52 - Ferma restando l'applicazione delle norme generali, in quanto non
modificate dalle seguenti, per la determinazione degli onorari per
prestazioni inerenti all'ingegneria navale si seguono le seguenti particolari
modalità. Art. 53 - Quando l'ingegnere navale debba permanere fuori residenza,
all'estero o in navigazione, gli onorari a vacazione di cui all'articolo 4
vengono aumentati del 50 per cento. Art. 54 - Agli effetti della determinazione degli onorari, le prestazioni
dell'ingegnere navale possono riguardare: 1° nuove
costruzioni; 2° lavori di
riparazione o trasformazione; 3° liquidazioni; 4° salvataggi e
recuperi; 5° perizie per
accertamento o valutazione di danni; 6° perizie per
valutazione di navi. Nel caso di cumulo
di alcuni fra gli incarichi qui specificati relativamente ad uno stesso
lavoro, si applicano al 100 per cento la tariffa relativa all'incarico
principale ed al 30 per cento quelle relative agli incarichi secondari. Art. 55 - Tariffa I
- NUOVE COSTRUZIONI (aggiornata con D.M. 11.06.1987)
I-a) Per progetti
dettagliati si applica la tariffa I al 100 per cento sul costo dello scafo,
dell'allestimento e dell'apparato motore. Il progetto
dettagliato comprende l'insieme dei piani dello scafo da presentare ai
registri di classificazione (sezione maestra e piano dei ferri) per
l'approvazione del progetto di una nave, il piano di costruzione, gli
elementi della carena, lo studio della stabilità e dell'assetto, i piani dei
ponti, il piano generale dell'apparato motore corredato dei dati principali e
degli altri richiesti dai registri di classificazione e il preventivo di
costo. Nella tariffa I al
100 per cento è compreso il compenso per quelle variazioni che si debbono
introdurre nei disegni su richiesta dei registri di classificazione. È pure compreso il
compenso per la formazione delle specifiche, l'assistenza al committente del
contratto col costruttore fino all'inizio dell'opera. Per i piani
particolareggiati di parti d'apparato motore di parti dello scafo e
dell'arredamento del piroscafo compenso deve convenirsi. I-b) - Per progetti
di massima di scafi, apparati motori ed allestimento si applica il 50 per
cento della tariffa I. I-c) - Per
revisione di progetti altrui o di offerte: per un solo progetto od una sola
offerta si applica il 20 per cento della tariffa I. Per ogni progetto
od offerta in più relativa allo stesso lavoro il compenso viene aumentato del
5 per cento della tariffa I. I-d) - Per
assistenza ai lavori e relativi controlli si applica il 50 per cento della
tariffa I, oltre le precedenti competenze. NOTE. A) Per alcune
soltanto fra le diverse parti di uno stesso progetto, ossia scafo, apparato
motore, sistemazioni interne, è da applicare la tariffa I a ciascuna delle
parti a seconda del loro sviluppo relativamente al valore delle parti
medesime. B) Gli onorari
risultanti dalla precedente tariffa sono aumentati dal 15 al 20 per cento per
i piroscafi cisterna o frigoriferi; del 30 per cento per i piroscafi
passeggeri. C) Qualora per un
progetto già studiato si richiedano varianti da parte del committente,
l'onorario risultante dalla tariffa sarà aumentato a discrezione secondo
l'importanza del lavoro richiesto. D) Oltre quanto è
detto all'art. 6 delle norme generali, sono da computarsi a parte le spese
del disegnatore. Art. 56 - Tariffa
II LAVORI DI RIPARAZIONE O TRASFORMAZIONI (aggiornata
con D.M. 11.06.1987)
II-a) - Per un
progetto dettagliato con specifiche assistenze ai lavori e relativi
controlli, ecc., si applica la tariffa II al 100 per cento. II-b) - Per
progetti di massima si applica il 30 per cento della tariffa II. II-c) - Per
revisione di progetti altrui e di offerte; per un solo progetto od una sola
offerta si applica il 20 per cento della tariffa II. Per ogni progetto
ed ogni offerta in più il compenso viene aumentato del 5 per cento della
tariffa II. II-d) - Per
l'assistenza ai lavori e relativi controlli si applica il 50 per cento della
tariffa II. NOTE. A) Onorario
complessivo minimo per la tariffa II lire 53.230,62. B) Per le varianti
di un progetto già studiato vedi nota C) della tariffa I. C) Oltre quanto è
detto all'art. 6 delle norme generali, sono da computarsi a parte le spese
dei disegnatori. Art. 57 - Tariffa
III - LIQUIDAZIONI (aggiornata con D.M. 11.06.1987)
III-a) - Per
liquidazione delle fatture relative a lavori progettati e diretti da altri,
compresi i relativi controlli ed i computi metrici, si applica la tariffa III
al 100 per cento. III-b) - Per
liquidazione delle fatture relative a lavori diretti dal professionista si
applica il 50 per cento della tariffa III. III-c) - Per
liquidazione delle fatture senza aver visto i lavori si applica il 30 per
cento della tariffa III. NOTE. A) Oltre le
precedenti competenze, sono da computarsi i diritti fissi per visita a bordo
come segue: 1° diritto fisso
per la prima visita a bordo, lire 9257,50; 2° diritto fisso
per ogni successiva visita, lire 4628,75; 3° per sopralluoghi
e visite in bacino, visite interne di caldaie, di doppio fondo, gavoni,
cisterne, i precedenti diritti sono aumentati del 50 per cento. B) Il compenso
globale non deve mai essere inferiore al 5 per cento del ribasso ottenuto
nella liquidazione, né, ad ogni modo, inferiore a lire 10.646,125. Art. 58 - Tariffa
IV - SALVATAGGI E RECUPERI (aggiornata con D.M. 11.06.1987) (Tariffa a base percentuale dei
lavori da salvare per corpo e merci)
IV-a) - Per
direzione di lavori di salvataggio e recupero senza la gestione
amministrativa, si applica la tariffa IV al 100 per cento. IV-a') - Per lo
studio del recupero, senza direzione dei lavori e senza assistenza, si
applica il 30 per cento della tariffa IV. IV-b) - Per
assistenza ai lavori senza averne la direzione si applica il 50 per cento
della tariffa IV. IV-c) - Per
sopralluoghi isolati o pareri tecnici i compensi sono da stabilire caso per
caso. NOTE. A) Sul valore delle
merci da salvare la tariffa IV si applica con riduzione del 50 per cento. B) Nel caso di non
riuscito salvataggio si applica il 70 per cento della tariffa IV. C) Nel caso di non
tentato salvataggio il compenso è stabilito a discrezione secondo il tempo
impiegato e l'importanza dell'opera prestata. Non deve essere però in nessun
caso inferiore al 20 per cento della tariffa IV. Art. 59 -Tariffa V
- PERIZIE PER ACCERTAMENTO E VALUTAZIONE DI
DANNI (aggiornata con D.M. 11.06.1987)
V-a) - Per
accertamento dei danni, computi metrici per la valutazione, trattative con
l'assicuratore od armatore per l'accordo si applica la tariffa V al 100 per
cento. V-b) - Per
l'accertamento dei danni e loro valutazione si applica il 50 per cento della
tariffa V. V-c) - Per perizie
giudiziarie e stragiudiziali, per accertamento di danni e causali di essi si
applica la tariffa V al 100 per cento. V-d) - Per
l'assistenza a perizie nell'interesse di una parte si applica 1'80 per cento
di quanto è stabilito nella tariffa V-a), V-b), V-c), ove non sia presentata
relazione; il 100 per cento se è presentata relazione. NOTE. A) L'onorario
minimo della tariffa V è di lire 26.615,31. Nel caso in cui il
professionista dovesse anche eseguire il progetto ed assistere ai lavori di
riparazione si deve cumulare la tariffa V al 30 per cento con la tariffa II
al 100 per cento. Art. 60 -Tariffa VI.
- PERIZIE PER VALUTAZIONI DI NAVI (Tariffa base in ragione della stazza lorda ed in relazione al
tipo di bastimento). VI-a) - Piroscafi e
motonavi da carico:
VI-b) - Piroscafi e
motonavi cisterna, vale la tariffa VI-a) al 115 per cento. VI-c) - Piroscafi e
motonavi frigoriferi o miste, vale la tariffa VI-a) al 125 per cento. VI-d) - Piroscafi e
motonavi per passeggeri e navi di lusso; onorari da concordarsi in misura non
minore di quelli derivanti dalla tabella VI-a) al 125 per cento. VI-e) - Velieri:
VI-f) -
Motovelieri, draghe e pontoni biga; vale la tariffa VI-e) al 125 per cento. VI-g) - Velieri e
motovelieri cisterna, valgono rispettivamente le tariffe VI-e) e VI-f) al 115
per cento. VI-h) - Nelle stime
di valori di demolizione si applica il 20 per cento della tariffa VI. NOTE. A) Per perizie di
base ad elementi sommari anche senza visita della nave, allo scopo di
stabilire l'ordine di grandezza del valore venale, da esprimersi in un
"certificato di valutazione" a qualunque scopo inteso si applicano
le tariffe base al 100 per cento col minimo di lire 9.257,50. B) Per perizie
particolareggiate basate su specifici criteri di valutazione e corredate di
relazione motivata ed eventualmente di descrizioni, computi o tipi, si
applica la tariffa base al 150 per cento, col minimo di lire 27.772,50. C) Per perizie analitiche,
ossia particolareggiate integrate da specifiche o distinte dello stato e del
valore di singole strutture o parti dello scafo, attrezzature, macchinari o
impianti appartenenti al complesso periziato, nonché in ogni altro caso di
particolare complessità e difficoltà si applica la corrispondente tariffa
base al 250 per cento col minimo di lire 46.287,50. D) Per eventuali
accessi a bordo, aiuti e spese, si procede alla integrazione del complesso
secondo le norme generali. E) Per piroscafi e
motonavi di oltre 16 anni e velieri e motovelieri di oltre 20 anni di età
come pure per bastimenti con certificato di classe di prossima scadenza, la
relativa tariffa base va applicata al 110 per cento. Art. 61 - Per i lavori o progetti di impianto di cantieri navali, per, per
costruzione o riparazione di navi e di officine relative, per progetti e
costruzioni di bacini, per perizie di cantieri, ecc., si applicano le norme
di cui al Capo II della presente tariffa. Art. 62 - Per studi di varo e di mancato varo, per collaudo di materiali
diversi presso stabilimenti, per collaudi e prove di macchinari, i compensi
sono da stabilire caso per caso a discrezione del professionista. Allegato
- FORMULA DI INTERPOLAZIONE LINEARE Per ricavare, attraverso
l'interpolazione lineare, la percentuale X, incognita, corrispondente ad un
determinato importo I compreso tra i due importi I1 immediatamente
più basso ed I2 immediatamente più alto cui corrispondono
rispettivamente le due percentuali X1 e X2, si opera
nel seguente modo: I1 = Importo immediatamente
inferiore I2 = Importo
immediatamente superiore I = Importo di progetto X1 =
Percentuale relativa a I1 X2 = Percentuale relativa a
I2 X
= Percentuale incognita X = X1 +
(X2 - X1) x (I - I1) / (I2 - I1) Tabella A - Onorari a percentuale
dovuti al professionista per ogni cento lire di importo dell'opera (classi e
categorie delle opere secondo l'elencazione dell'art. 14 della legge 2 marzo
1949, n. 143) [valori aggiornati secondo il D.M. 11.06.1987]
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