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Decreto
Ministeriale 1 ottobre 1948 Regolamento
contenente le norme di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al
Consiglio Nazionale degli Ingegneri. (G.U. n. 258 del 5
novembre 1948) Art. 1 - Le impugnazioni dinanzi al
Consiglio nazionale degli ingegneri si propongono entro il termine di trenta
giorni con ricorso redatto su carta bollata. Se il ricorso è proposto dal pubblico
ministero è redatto su carta non bollata. Art. 2 - Il ricorso deve contenete i
motivi cui si fonda ed essere corredato : a.
della copia autentica della deliberazione
impugnata; b.
dei documenti eventualmente necessari a
comprovarne il fondamento; c.
quando non sia proposto dal pubblico ministero,
anche dalla ricevuta del versamento, eseguito presso un ufficio del registro,
della somma di L. 800 (ottocento) stabilita dall'art. 1 del D.L. 13 settembre
1946, n. 261. Art. 3 - Il ricorrente, che non sia il
pubblico ministero, deve indicare il recapito al quale intende siano fatte le
eventuali comunicazioni da parte della segreteria del Consiglio nazionale. In
mancanza di tale indicazione la segreteria non procede ad alcuna
comunicazione. Art. 4 - E' irricevibile il ricorso
quando sia presentato dopo il termine di trenta giorni dalla comunicazione
della deliberazione che si intende impugnare ovvero non sia corredato della
ricevuta del versamento di cui all'art. 2. Art. 5 - Il ricorso al Consiglio
nazionale è presentato o notificato nell'ufficio del Consiglio dell'Ordine
che ha emesso la deliberazione che si intende impugnare. Se il ricorrente è il professionista,
deve presentare anche due copie in carta libera del ricorso. L'ufficio del Consiglio dell'Ordine
annota a margine del ricorso la data di presentazione e comunica subito, con
lettera raccomandata, copia del ricorso stesso al Procuratore della
Repubblica o al professionista, se il ricorrente è il Procuratore della
Repubblica. Il ricorso e gli atti del procedimento
rimangono depositati nell'ufficio del Consiglio dell'Ordine per trenta giorni
successivi alla scadenza del termine stabilito per ricorrere. Fino a quando gli atti rimangono
depositati, il Procuratore della Repubblica e l'interessato possono prenderne
visione, proporre deduzioni ed esibire documenti. Il ricorso, con la prova della
comunicazione di cui al terzo comma del presente articolo, nonché le
deduzioni e i documenti di cui al comma precedente, unitamente al fascicolo
degli atti, sono trasmessi dal Consiglio dell'Ordine al Consiglio nazionale. Il Consiglio dell'Ordine, oltre al
fascicolo degli atti al ricorso, trasmette una copia in carta libera del
ricorso stesso e della deliberazione impugnata in fascicolo separato. Art. 6 - Presso il Consiglio nazionale
gli interessati possono prendere visione degli atti e presentare documenti e
memorie, fino a quando non si sia provveduto alla nomina del relatore. Art. 7 - Il Presidente del Consiglio
nazionale nomina il relatore e stabilisce la seduta per la trattazione del
ricorso. Il Presidente, prima della nomina del
relatore, può disporre indagini, salva in ogni caso la facoltà concessa al
Consiglio nazionale dall'art. 8. Può anche informare il professionista, che
ne abbia fatta richiesta, della facoltà di comparire il giorno della seduta dinanzi
al Consiglio per essere inteso personalmente. Art. 8 - Le sedute del Consiglio
nazionale non sono pubbliche e le decisioni sono adottate fuori dalla
presenza degli interessati. Qualora il Consiglio nazionale ritenga
necessario che l'interessato dia chiarimenti ovvero produca atti o documenti,
il Presidente comunica i provvedimenti adottati all'interessato stesso a
mezzo lettera raccomandata, fissando un termine per la risposta. Se questa
non giunge entro il termine stabilito, la decisione è presa in base agli atti
che già sono in possesso del Consiglio nazionale. Chiusa la discussione, il Presidente
raccoglie i voti dei consiglieri e vota per ultimo. Le decisioni del Consiglio sono
adottate a maggioranza, e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Art. 9 - La decisione è pronunciata in
nome del popolo italiano. Essa deve contenere il nome del ricorrente,
l'oggetto dell'impugnazione, i motivi su cui si fonda, il dispositivo,
l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è pronunciata, la sottoscrizione
del Presidente e segretario. Art. 10 - La pubblicazione della
decisione ha luogo mediante deposito dell'originale nella segreteria. La segreteria provvede alla
comunicazione di copia della decisione, a mezzo lettera raccomandata, al
professionista e al Procuratore della Repubblica. Trasmette inoltre copia
della decisione medesima al Consiglio. Art. 11- Il segretario redige processo
verbale delle sedute. Il presente verbale deve contenere : a.
il giorno, il mese e l'anno in cui ha luogo
la seduta; b.
il nome del Presidente, dei membri e del
segretario intervenuti; c.
l'indicazione dei ricorsi esaminati; d.
i provvedimenti presi in ordine a ciascun ricorso; e.
le firme del Presidente e del segretario. Art. 12 - In caso di impedimento o di
assenza del segretario alla seduta del Consiglio, il Presidente ne affida
temporaneamente le funzioni al membro presente meno anziano di età. Art. 13 - E' facoltà del Presidente
disporre, dietro richiesta, il rilascio di copia degli atti a chi dimostri di
avervi legittimo interesse. Art. 14 - I ricorsi trasmessi al
Consiglio nazionale anteriormente alla pubblicazione del presente decreto
devono essere inviati ai Consigli degli Ordini le cui deliberazioni sono
impugnate, perché provvedano alle formalità di cui all'art. 5, entro 45
giorni dalla ricezione dei ricorsi, informandone il ricorrente. |