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Decreto Legislativo
Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382 Norme sui Consigli
degli Ordini e Collegi e sulle Commissioni centrali professionali [Le Commissioni centrali sono ora denominate Consigli nazionali,
in base all'art. 2 del D.P.L. 21 giugno 1946, n. 6] (G.U. n. 98 del 23
dicembre 1944) Capo I - DEL
CONSIGLIO DEGLI ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI Art. 1 - Le funzioni relative alla custodia dell'Albo e quelle
disciplinari per le professioni di ingegnere, di architetto, di chimico, di
professionista in economia e commercio, di attuario, di agronomo, di
ragioniere, di geometra, di perito agrario e di perito industriale, sono
devolute per ciascuna professione ad un Consiglio dell'Ordine o Collegio, a
termini dell'art. 1 del R.D. 24 gennaio 1924, n. 103. Il Consiglio è formato:
di cinque componenti, se gli iscritti nell'Albo non superano i cento; di
sette se superano i cento e non i cinquecento; di nove, se superano i
cinquecento, ma non i millecinquecento; di quindici, se superano i
millecinquecento. Art. 2 - I componenti del Consiglio sono eletti dall'assemblea
degli iscritti nell'Albo a maggioranza di voti segreti per mezzo di schede
contenenti un numero di nomi uguale a quello dei componenti da eleggere. Ciascun Consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un
segretario ed un tesoriere. Il presidente ha la rappresentanza dell'Ordine o
Collegio di cui convoca e presiede l'assemblea. Il presidente deve in ogni
modo convocare l'assemblea quando ne viene richiesto dalla maggioranza dei
componenti del Consiglio ovvero da un quarto del numero degli iscritti. I componenti del Consiglio restano in carica due anni. Art. 3 - L'assemblea per l'elezione del Consiglio deve essere
convocata nei quindici giorni precedenti a quello in cui esso scade. La
convocazione si effettua mediante avviso spedito per posta almeno dieci
giorni prima a tutti gli iscritti. Ove il numero degli iscritti superi i cinquecento, può tenere
luogo dell'avviso spedito per posta, la notizia della convocazione pubblicata
almeno in un giornale per due volte consecutive. L'avviso e la notizia di cui ai commi precedenti contengono
l'indicazione dell'oggetto dell'adunanza e stabiliscono il luogo, il giorno e
l'ora dell'adunanza stessa in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda,
nonché il luogo, il giorno e l'ora per l'eventuale votazione di ballottaggio. L'assemblea è valida in prima convocazione se interviene una metà
almeno degli iscritti, ed in seconda convocazione, che deve avere luogo
almeno tre giorni dopo la prima, se interviene almeno un quarto degli
iscritti medesimi. Art. 4 - Nell'assemblea per l'elezione del Consiglio, un'ora dopo
terminato il primo appello, si procede ad una seconda chiamata di quelli che
non risposero alla prima, affinché diano il loro voto. Eseguita questa
operazione, il presidente dichiara chiusa la votazione ed assistito da due
scrutatori da lui scelti tra i presenti procede immediatamente e pubblicamente
allo scrutinio. Compiuto lo scrutinio, ne proclama il risultato e ne dà subito
comunicazione al Ministro per la Grazia e Giustizia. Art. 5 - Quando tutti o parte dei candidati non conseguono la
maggioranza assoluta dei voti, il presidente dichiara nuovamente convocata
l'assemblea per la votazione di ballottaggio per coloro che non hanno
conseguito tale maggioranza. In caso di parità di voti è preferito il candidato più anziano
per iscrizione nell'Albo, e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di
iscrizione, il maggiore di età. Art. 6 - Contro i risultati dell'elezione ciascun professionista
iscritto all'Albo può proporre reclamo alla Commissione centrale entro dieci
giorni dalla proclamazione. Art. 7 - Il Consiglio provvede all'amministrazione dei beni spettanti
all'Ordine o Collegio e propone all'approvazione dell'assemblea il conto
consuntivo ed il bilancio preventivo. Il Consiglio può, entro i limiti strettamente necessari a coprire
le spese dell'Ordine o Collegio, stabilire una tassa annuale, una tassa per
l'iscrizione nel registro dei praticanti e per l'iscrizione nell'Albo, nonché
una tassa per il rilascio di certificati e dei pareri per la liquidazione
degli onorari. Ferma rimanendo l'efficacia delle norme che impongono a favore di
enti previdenziali di categoria, nessun pagamento, oltre quelli previsti da
questo decreto, può essere imposto o riscosso per l'esercizio della
professione a carico degli iscritti all'Albo. [<< I contributi previsti dal D. Lgs. Lgt. 23 novembre
1944, n. 382, a favore dei Consigli degli Ordini e dei Collegi, anche se
trattasi di contributi arretrati, debbono essere versati nel termine
stabilito dai Consigli medesimi. Coloro che non adempiono al versamento
possono essere sospesi dall'esercizio professionale, osservate le forme del
procedimento disciplinare. La sospensione così inflitta non è soggetta a
limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del Presidente del Consiglio
professionale, quando l'iscritto dimostri di avere pagato le somme dovute >>
Art. 2 della legge 3 agosto 1949, n. 536]. Art. 8 - Il Consiglio può essere sciolto quando non sia in grado
di funzionare regolarmente. In caso di scioglimento le funzioni del Consiglio sono affidate
ad un Commissario straordinario fino alla nomina del nuovo Consiglio, che
deve avere luogo entro novanta giorni dallo scioglimento del precedente. Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del Commissario sono
disposti con decreto del Ministro per la Grazia e Giustizia, sentito il
parere della Commissione centrale. Il Commissario ha facoltà di nominare un Comitato di non meno di
due e di non più di sei componenti da scegliere fra gli iscritti all'Albo,
che lo coadiuva nell'esercizio delle funzioni predette. Art. 9 - Le disposizioni di cui all'articolo precedente circa la
nomina del Commissario e del Comitato si applicano anche quando per qualsiasi
motivo non si sia addivenuto alla elezione del Consiglio. Capo II - DELLE
COMMISSIONI CENTRALI [Le Commissioni centrali sono ora denominate Consigli
nazionali, in base all'art. 2 del D. P. L. 21 giugno 1946, n. 6] Art. 10 - Le Commissioni centrali per le professioni indicate
nell'art. 1 sono costituite presso il Ministero di Grazia e Giustizia e sono
formate di undici componenti eletti dai Consigli della rispettiva
professione. La Commissione centrale è formata di un numero di componenti pari
a quello dei Consigli quando il numero dei Consigli stessi è inferiore a
undici. Art. - Nelle elezioni prevedute dal presente capo s'intende
eletto il candidato che ha riportato un maggior numero di voti. A ciascun
Consiglio spetta un voto per ogni cento iscritti a frazione di cento, fino a
duecento iscritti; un voto per ogni duecento iscritti fino a seicento iscritti;
ed un voto ogni trecento iscritti ed oltre. In caso di parità di voti si applica la disposizione dell'art. ,
comma secondo. Ogni Consiglio comunica il risultato della votazione ad una
Commissione nominata dal Ministro per la Grazia e Giustizia e composta di
cinque professionisti, che verificano l'osservanza delle norme di legge,
accerta il risultato complessivo della votazione e ne ordina la pubblicazione
con proclamazione degli eletti nel bollettino del Ministero. Art. 12 - Quando gli iscritti appartengono ad un unico Albo con
carattere nazionale, la Commissione centrale è eletta dall'assemblea ed è
formata di nove componenti. Per l'elezione si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni relative alla elezione del Consiglio. Art. 13 - I Consigli devono essere convocati per le elezioni nei
quindici giorni precedenti a quello in cui scade la Commissione centrale. Non si può fare parte contemporaneamente di un Consiglio e della
Commissione centrale. In mancanza di opzione nei dieci giorni successivi all'elezione
si presume la rinunzia all'ufficio di componente del Consiglio. I componenti delle Commissioni centrali restano in carica tre
anni. Art. 14 - I componenti delle Commissioni centrali eleggono nel
proprio seno il presidente, il vice presidente ed il segretario. Le Commissioni predette esercitano le attribuzioni stabilite
dagli ordinamenti professionali vigenti ed inoltre danno parere sui progetti
di legge e di regolamento che riguardano le rispettive professioni e sulla
loro interpretazione, quando ne sono richiesti dal Ministro per la Grazia e
Giustizia. Determinano inoltre la misura del contributo da corrispondersi
annualmente dagli iscritti nell'Albo per le spese del proprio funzionamento. Capo III -
DISPOSIZIONI COMUNI Art. 15 - I componenti del Consiglio o della Commissione centrale
devono essere iscritti nell'Albo. Essi possono essere rieletti. Fino all'insediamento del nuovo Consiglio o della nuova
Commissione, rimane in carica il Consiglio o la Commissione uscente. Alla sostituzione dei componenti deceduti o dimissionari o che
rimangono assenti dalle sedute per un periodo di oltre sei mesi consecutivi
si procede mediante elezioni suppletive. Quelle riguardanti la Commissione
centrale si svolgono nei Consigli che non hanno alcun componente nella
Commissione stessa. Il componente eletto a norma del comma precedente rimane in
carica fino alla scadenza del Consiglio o della Commissione centrale. Art. 16 - Per la validità delle sedute del Consiglio o della
Commissione centrale occorre la presenza della maggioranza dei componenti. In caso di assenza del presidente e del vice presidente della
Commissione centrale, ne esercita le funzioni il consigliere più anziano per
l'iscrizione nell'Albo. Art. 17 - Per l'adempimento delle funzioni indicate nell'art. 1
si osservano le norme dei rispettivi ordinamenti professionali. Il Consiglio
e la Commissione centrale esercitano le altre funzioni prevedute dai predetti
ordinamenti che continuano ad applicarsi in quanto compatibili con le norme
di questo decreto. |