Legge 25 aprile 1938, n. 897

Norme sulla obbligatorietà d'iscrizione negli albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli albi.

(G.U. n. 152 del 7 luglio 1938)

 

Art. 1 - Gli ingegneri, gli architetti, i chimici, i professionisti in materia di economia e commercio, gli agronomi, i ragionieri, i geometri, i periti agrari e i periti industriali non possono esercitare la professione se non sono iscritti negli Albi professionali delle rispettive categorie a termini delle disposizioni vigenti.

Art. 2 - Coloro che non siano di specchiata condotta morale e politica non possono essere iscritti negli Albi professionali, e, se iscritti, debbono esserne cancellati, osservate per la cancellazione le norme stabilite per i procedimenti disciplinari.

[Si omettono i successivi articoli relativi alla custodia degli Albi professionali in quanto la materia è ora regolata dal D. Lgs. Lgt. 23 novembre 1944, n. 382]