|
Legge 24 giugno
1923 n. 1395 Tutela del titolo e
dell’esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti. (G.U. n. 167 del 17
luglio 1923) Art. 1 - Il titolo d’ingegnere e quello di
architetto spettano esclusivamente a coloro che hanno conseguito i relativi
diplomi dagli Istituti di istruzione superiore autorizzati per legge a
conferirli, salva la disposizione dell’art. 12 [Si omettono le disposizioni transitorie perché superate]. Art. 2 - È istituito l’Ordine degli ingegneri e
degli architetti iscritti nell’albo di ogni provincia. Art. 3 - Sono iscritti nell’albo coloro ai quali
spetta il titolo di cui all’art. 1, che godono dei diritti civili e non sono
incorsi in alcuna delle condanne di cui all’art. 28 della Legge 28 giugno
1874, n. 1938. Art. 4 - Le perizie e gli altri incarichi relativi
all’oggetto della professione di ingegnere e di architetto sono dall’autorità
giudiziaria conferiti agli iscritti nell’albo. Art. 5 - Gli iscritti nell’albo eleggono il proprio
Consiglio dell’Ordine, che esercita le seguenti attribuzioni [Vedi il capo I del Dlgs. Lgt. 23 novembre 1944, n. 382.]: 1.
procede alla formazione e all’annuale
revisione e pubblicazione dell’albo, dandone comunicazione all’autorità
giudiziaria e alle pubbliche amministrazioni; 2.
stabilisce il contributo annuo dovuto dagli
iscritti per sopperire alle spese di funzionamento dell’Ordine; amministra i
proventi e provvede alle spese, compilando il bilancio preventivo e il conto
consuntivo annuale; 3.
dà, a richiesta, parere sulle controversie
professionali e sulla liquidazione di onorari e spese; 4.
vigila alla tutela dell’esercizio
professionale, e alla conservazione del decoro dell’ordine, reprimendo gli
abusi e le mancanze di cui gli iscritti si rendessero colpevoli
nell’esercizio della professione con le sanzioni di cui agli artt. 26, 27, 28
e 30 della Legge 28 giugno 1874, n. 1938, in quanto siano applicabili. Art. 6 - Contro le deliberazioni del Consiglio
dell’Ordine relative alla mancata iscrizione nell’albo è ammesso ricorso
all’autorità giudiziaria con le norme da stabilirsi nel regolamento. Art. 7 - Le norme relative alla determinazione
dell’oggetto e dei limiti delle sue professioni, alla composizione e
funzionamento del Consiglio dell’Ordine, alla formazione e annuale revisione
dell’albo e per impugnative contro provvedimenti disciplinari, nonché quelle
di coordinamento con le disposizioni vigenti nelle nuove provincie, e tutte
le altre per l’attuazione della presente Legge e di coordinamento, saranno
emanate con regolamento, sulla proposta dei Ministri della Giustizia,
dell’Interno, dell’Istruzione e dei Lavori Pubblici, udito il parere di una
Commissione di nove componenti, da nominare con Decreto Reale, su proposta
del Ministro della Giustizia d’accordo con gli altri Ministri interessati. 1.
Con apposito regolamento, sulla proposta dei
Ministri dell’Interno, della Giustizia, dell’Istruzione e dei Lavori
Pubblici, udito il parere della stessa Commissione di cui alla prima parte
del presente articolo, alla quale saranno aggiunti due rappresentanti della
categoria interessata, saranno emanate le norme per la formazione degli albi
speciali, la costituzione, il funzionamento e le attribuzioni dei relativi
collegi, la determinazione dell’oggetto e dei limiti dell’esercizio
professionale e le disposizioni transitorie, di coordinamento e di attuazione
[Vedi il R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537]. Disposizioni transitorie 2.
(omissis) [Si omettono le
disposizioni transitorie perché superate]. |